Responsabilità per infortunio mortale estesa anche all’RLS: Una sentenza “anomala”
09/10/2023
La recentissima Sent. di Cassazione Penale, Sez. 4, 25 settembre 2023, n. 38914 viene pronunciata in epilogo ad un procedimento giudiziario a carico di un Rappresentante Legale e Datore di Lavoro, e di un RLS (!) ritenuti colpevoli di concorso in omicidio colposo per non aver attuato un’analisi e valutazione completa e accurata dei rischi aziendali, con particolare riferimento al rischio di caduta dall'alto di merci stoccate su scaffali e per non aver elaborato e sollecitato (secondo i rispettivi ruoli) procedure aziendali in merito alle corrette operazioni di movimentazione e stoccaggio di pacchi di tubolari.
A seguito di un maldestro tentativo di posizionamento manuale di un fascio di tubi su uno scaffale compiuto da un impiegato tecnico, con funzioni di fatto di magazziniere, lo stesso veniva travolto dal materiale.
Nella vicenda viene ritenuto responsabile per colpa specifica anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per concorso in omicidio colposo, per effetto di una serie di comportamenti omissivi consistiti nel non aver promosso l’individuazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore e per non aver sollecitato al DdL azioni formative adeguate alla natura del rischio poi verificatosi.
La difesa del DdL deduce con ricorso 4 motivi:
- violazione dell’art. 521 c.p.p. per mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza nonchè vizio di motivazione per mancata contestazione dell’inadeguatezza dei sistemi di trattenuta dei materiali sulle scaffalature o delle modalità di custodia e stoccaggio dei tubolari sullo scaffale. L'unica correlazione fra capo di imputazione e sentenza sussisterebbe in merito alla contestazione di aver fatto svolgere all’impiegato tecnico funzioni di magazziniere senza adeguata formazione e addestramento all’impiego di carrello elevatore. Contestata inoltre dalla difesa la non completezza del DVR, come anche asserito dalla Corte di Appello e ribadita di fatto con l’assoluzione del RSPP, inizialmente indagato;
- l’impiegato tecnico rimasto vittima dell’infortunio sarebbe stato inoltre formato e addestrato a svolgere le mansioni di operaio e magazziniere, avendo partecipato a tre distinte edizioni di corsi relativi all’impiego di “macchine operatrici specifiche di sollevamento, trasporto e immagazzinamento”;
- con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione di legge con riferimento agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo), 40 c.p. (rapporto di causalità) e 41 c.p. (concorso di cause) in quanto l’evento infortunistico si sarebbe prodotto per la condotta anomala e imprevedibile del lavoratore che, sceso dal carrello elevatore e arrampicatosi sulla scaffalatura tentava di sistemare manualmente il fascio tubiero rimanendone travolto;
- con il quarto motivo di ricorso viene contestata la violazione degli artt. 175 c.p. (non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) e 133 c.p. (gravità del reato e valutazione agli effetti della pena), avendo proceduto l’imputato all’integrale risarcimento delle parti civili dopo la sentenza di I grado.
La difesa dell’RLS deduce con ricorso:
- violazione di legge nella interpretazione delle funzioni di RLS che dovrebbero ritenersi di mera collaborazione, difettando un'espressa posizione di garanzia in capo all'imputato, quali valutazione del rischio, sorveglianza e controllo, formazione dei lavoratori, attribuzioni tutte di competenza del DdL;
- difetto di causalità tra la sua condotta e l’evento di danno che si è prodotto ai sensi dell’art. 40 del c.p.;
- violazione dell’art. 40 comma 1 c.p. in relazione alla attribuita condotta omissiva perché anche nel caso in cui l’RLS avesse riferito le modalità di esecuzione della specifica prestazione lavorativa non ci sarebbe stata certezza sulle decisioni poi assunte dal DdL.
Per la Corte di Cassazione:
1.)- 2.) In relazione al primo e secondo punto di doglianza del DdL risulta essere stato accordato all’imputato il diritto di difesa mantenendo chiarezza sull’oggetto dell’imputazione nella sentenza espressa dai giudici di merito (il principale capo di imputazione l'aver il DdL adibito il lavoratore, assunto con mansioni di impiegato tecnico alle funzioni di magazziniere, senza avergli fornito la corrispondente formazione, comprensiva di addestramento all'utilizzo del carrello elevatore, come espressamente prescritto dall'art. 71, comma 7, lett. a), del D.Lgs. 81/08). Viene dunque confermata corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 c.p.p. e non ci sono state trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato tra I e II grado di giudizio.
La Corte di appello aveva poi evidenziato come nel DVR fosse stato espressamente previsto il rischio di caduta dei tubi stoccati su scaffalature e come fosse necessario assegnare l’impiego di carrello elevatore al solo personale esperto adeguatamente formato. Inoltre le scaffalature erano state realizzate in modo non conforme come da verbale depositato ed erano prive di indicazioni di portata.
3.) Rigettato anche il terzo punto di doglianza con cui era stato sostenuto che il comportamento del lavoratore deceduto fosse stato anomalo e imprevedibile, pur essendo lo stesso, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, perfettamente integrato nelle attività previste di magazzino e dovendo il DdL prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore, non configurandosi quello posto in essere dalla vittima come assolutamente eccezionale.
4.) ln relazione al quarto punto la pena disposta dal Tribunale era, a giudizio della Suprema Corte, stata configurata correttamente come pena edittale minima per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sugli infortuni da lavoro e la richiesta del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale era stata rigettata per pregressi infortuni occorsi nell’azienda.I 3 punti di ricorso della difesa del RLS risultano infondati a causa dell’importante ruolo istituzionale riconosciuto al RLS quale soggetto che partecipa al processo di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, in accordo con quanto disposto dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08.
La sua condotta omissiva circa la segnalazione delle condizioni di rischio rispetto alle modalità di esecuzione di attività di movimentazione, accettate per consolidata prassi scorretta, avrebbe contribuito alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 c.p. Il RLS non avrebbe mai sollecitato in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni dell’RSPP.
La Sentenza completa
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