Responsabilità 231 dei vertici aziendali in rapporto alle mansioni

02/02/2026

Responsabilità 231 dei vertici aziendali in rapporto alle mansioni

La sentenza di Cassazione penale, sez. III, del 09/12/2025, n. 39458, richiama un punto che, per un’azienda, è più che “teorico”: nella responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001 (in particolare art. 5), non basta che un apicale commetta un reato mentre opera “in azienda”, né è sufficiente evocare un vantaggio in termini di risparmio. La Cassazione in questa pronuncia (relativa a reati ambientali) ribadisce che l’imputazione all’ente richiede una motivazione non automatica e, soprattutto, sequenziale: prima si deve chiarire la riferibilità della condotta (o dell’attività cui la condotta inerisce) al perimetro operativo dell’ente; solo dopo si può valutare se vi sia stato interesse o vantaggio per l’ente, anche in termini economici.
 
1) “Automatismi” bocciati: la 231 non è una responsabilità di posizione
Il messaggio è netto: la responsabilità dell’ente non può essere il semplice riflesso della responsabilità della persona fisica. È necessario verificare, con accertamento rigoroso, i presupposti dell’art. 5: reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da soggetti apicali o sottoposti, ma sempre attraverso una motivazione concreta e non assertiva. La sentenza lo dimostra in modo plastico: l’esito per l’ente viene annullato e rinviato ad altra sezione della Corte di appello proprio perché la motivazione su interesse/vantaggio era insufficiente.
 
2) Il passaggio preliminare che diventa decisivo: “area di azione” e riferibilità all’ente
Qui sta l’innesto centrale della Cassazione. Prima di discutere di risparmio, vantaggio o utilità, occorre domandarsi: l’attività a cui si riferisce la condotta (es. gestione dei rifiuti) rientra nell’area di azione dell’ente? È un’attività “dovuta” dall’ente in connessione con le operazioni che gli competono, oppure è qualcosa che l’apicale ha gestito, magari sfruttando il ruolo, ma al di fuori di ogni reale riferibilità all’organizzazione?
La Cassazione censura la motivazione della Corte d’appello proprio perché non chiarisce questo nodo: se l’apicale abbia agito abusando delle prerogative conferite, ma fuori dal perimetro dell’ente, oppure se l’attività fosse riconducibile ai compiti dell’ente. Senza questo passaggio, la catena logica dell’art. 5 resta monca.
 
3) “Interesse o vantaggio”: non basta dire “risparmio di spesa”
Una volta chiarita la riferibilità/area di azione, si può affrontare il secondo livello: l’interesse o il vantaggio. Qui la sentenza si oppone alle scorciatoie argomentative: non è sufficiente affermare che vi sia stato “un palese risparmio di spesa” (autorizzazioni non richieste, costi di smaltimento evitati, ecc.) se non si dimostra prima che quei costi erano effettivamente costi dell’ente, cioè costi che l’ente avrebbe dovuto sostenere proprio perché l’attività era sua o comunque rientrava tra gli oneri connessi alle sue operazioni.
In altri termini, il “risparmio” diventa giuridicamente un “vantaggio” solo quando poggia su un presupposto motivato: la condotta illecita ha inciso su un’attività riconducibile all’ente e, per ciò stesso, ha evitato oneri che l’ente avrebbe dovuto sostenere lecitamente.
 
4) Implicazioni di governance: deleghe, procure, poteri “reali” e tracciabilità
La connessione tra condotta e organizzazione resta decisiva, ma va letta nel modo in cui la Cassazione la struttura:
  • Poteri e mansioni: l’azienda deve poter dimostrare quali prerogative sono state conferite e come vengono esercitate e controllate, perché è su quell’esercizio (o abuso) che si gioca la riferibilità organizzativa.
  • Perimetro dei processi: l’azienda deve poter delimitare in modo documentale quali attività rientrano nei suoi processi (e quindi nella sua “area di azione”) e quali no.
  • Tracciabilità decisionale: l’assenza di tracciamento rende facile che “rientri tutto” nel perimetro aziendale; la presenza di tracciamento consente di ricostruire chi ha deciso, su quali basi e dentro quali procedure.
5) Impatto pratico sui presidi 231: protocolli che presidiano anche il “prima”
Il caso (ambientale, gestione rifiuti) è paradigmatico per l’organizzazione: i protocolli 231 devono prevenire la violazione, ma anche rendere dimostrabile la corretta delimitazione del perimetro aziendale. In concreto:
  • Mappare e blindare l’area di azione
    • chiarire obblighi, oneri e attività “dovute” in relazione a siti, concessioni, appalti, contratti, e alle attività che generano rifiuti;
    • formalizzare ruoli e responsabilità sulla gestione degli oneri ambientali.
  • Presidiare la catena autorizzativa e documentale
    • workflow autorizzativi, verifiche documentali e controlli sostanziali;
    • segregazione funzioni (chi decide/chi esegue/chi controlla);
    • audit e verifiche su filiera e terzi quando impattano sul perimetro operativo.
  • Gestire le “zone grigie” con terzi
    • procedure chiare per segnalazioni, diffide/solleciti, attivazione rimozione e tracciamento delle iniziative quando materiali/rifiuti derivano da condotte di terzi ma insistono su aree o operazioni collegate all’ente. Questo aspetto è cruciale perché, se il perimetro non è governato e documentato, diventa difficile anche motivare correttamente (in un senso o nell’altro) la riferibilità e quindi il vantaggio.
6) Chiusura: la bussola aziendale dopo La Sent. Cass. 39458/2025
La sentenza non “alleggerisce” la 231: la rende più rigorosa sul piano argomentativo e probatorio. Per un’azienda, il punto operativo è uno: evitare che la responsabilità 231 si trasformi in una responsabilità “di appartenenza”, ma farlo richiede presidiare e documentare:
  • che cosa è davvero attività dell’ente (area di azione / attività dovuta),
  • come e da chi vengono esercitati i poteri,
  • se e perché un eventuale risparmio costituisca un vero vantaggio dell’ente (solo dopo il passaggio preliminare).
È su questa sequenza – riferibilità prima, vantaggio dopo – che si gioca oggi la solidità di molte contestazioni ex art. 5 D.Lgs. 231/2001, soprattutto quando l’accusa tende a fermarsi alla formula del “risparmio di spesa”.