Responsabilità 231 e confisca del profitto del reato: Sentenze contrastanti della Cassazione

Responsabilità 231 e confisca del profitto del reato - Sentenze contrastanti della Cassazione_Made Hse Gruppo Marcegaglia.jpgNella sentenza 6 ottobre 2014, n. 41435, la seconda Sezione penale della Cassazione, contraddice le decisioni di altre Sezioni in tema di sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato commesso dal dipendente, che comporta la responsabilità della società, ai sensi del D.Lgs.231/01.
Secondo la sentenza, ai sensi dell'articolo 19 D.Lgs 231/01, per il sequestro preventivo dei beni che costituiscono il profitto proveniente dal reato, non è necessario provare la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né le condizioni previste dal sequestro preventivo di cui all’articolo 321 C. p.p., ma è sufficiente che il fatto possa essere ricondotto ad una determinata ipotesi di reato.
La sussistenza di "gravi indizi", a giustificazione del sequestro preventivo, è prevista solo per l'applicazione delle misure interdittive cautelari (la sentenza della Cassazione 34505/2012, stabiliva il contrario) ed inoltre, il decreto di sequestro preventivo, non deve necessariamente contenere l'indicazione specifica dei beni da sequestrare, ma solo indicare la somma sino al raggiungimento della quale il sequestro deve essere eseguito (la sentenza della Cassazione 35813/2013 giungeva a conclusioni opposte).

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