La Cassazione, con la sentenza 9 aprile 2014, n. 15904, ha disposto che, nei due procedimenti, uno a carico degli autori materiali del reato, uno a carico dell'Ente responsabile in via amministrativa ex Dlgs 231/2001 per il reato-presupposto commesso dai suddetti autori materiali, il Giudice non possa essere lo stesso.
Il Giudice che ha pronunciato la sentenza di applicazione delle sanzioni interdittive a carico della società, per reato commesso dai manager della stessa, non può giudicare anche gli stessi manager imputati del reato.