Residui vegetali, sfalci, potature derivanti da attività agricola, non possono essere bruciati.
Tale pratica infatti, costituisce violazione penale, poiché i suddetti materiali vegetali sono "rifiuti" e quindi bruciarli nel sito di produzione senza autorizzazione, fa scattare la sanzione ex articolo 256 Dlgs 152/2006 (gestione non autorizzata), ovvero l'arresto da 3 mesi ad un anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro.
Inoltre, si ricorda anche l’introduzione da parte del Dl 136/2013, convertito in legge 6/2014, del reato di combustione illecita di rifiuti, che è applicabile anche ai rifiuti vegetali se abbandonati in maniera incontrollata (pena da 2 a 5 anni o da 3 a 6 anni di reclusione in caso di rifiuti pericolosi).
Solo se i materiali vegetali provengono da aree verdi come giardini, parchi e aree cimiteriali, bruciarli senza autorizzazione costituisce solo un illecito amministrativo, punito con la sanzione pecuniaria da 300 a 3.000 euro.