Il DL 25 gennaio 2012 n. 2, è stato convertito in Legge n. 28 del 24/03/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”. La norma, in vigore dal 25 marzo 2012, prevede tra le novità principale la modifica dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006, che viene attuata attraverso la sostituzione del punto 5 con il seguente:
“Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7”.
L’edizione ADR 2011 assegna la classe 9 alle “Materie e oggetti pericolosi diversi” e, nello specifico, assegna i codici di classificazione M6 ed M7 rispettivamente alle materie pericolose per ambiente acquatico liquide e alle Materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide identificate, rispettivamente, dai numeri ONU 3077 e 3082.
Viene quindi completata l'armonizzazione tra normativa ADR ADR e sistema classificatorio noto come GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals).