Secondo la sentenza 40109/2015 della Corte di Cassazione, il lavaggio, la selezione e la frantumazione sono operazioni che rientrano nella nozione di "normale pratica industriale", ai fini della qualifica del residuo come sottoprodotto (e quindi non rifiuto).
Le suddette operazioni devono essere considerate alla stregua dell’essicazione, cernita, vagliatura e macinazione, in quanto non fanno perdere al materiale la sua identità e le sue caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale, ma sono invece utili o funzionali per il suo ulteriore utilizzo, presso lo stesso produttore o altri utilizzatori.