La presenza di sostanze cancerogene all’interno di rifiuti, esclude che essi possano essere classificati come sottoprodotti. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (sentenza n. 36858 del 6 settembre 2016), sottolineando che in base all’art.184-bis del D.Lgs.152/2006, la classificazione come sottoprodotto richiede la soddisfazione contemporanea di 4 condizioni, tra le quali l’impossibilità che vengano generati effetti negativi sull’ambiente o sulla salute umana, condizione ovviamente non soddisfatta qualora siano presenti sostanze cancerogene. La sentenza ha riguardato una società che è stata condannata per traffico illecito di rifiuti (ex art.260 D.Lgs.152/06), avendo classificato come sottoprodotto delle polveri contenenti cromo, utilizzate per fare mattoni.