Rifiuti: Solo rifiuti e non sottoprodotti se contengono cancerogeni

La presenza di sostanze cancerogene all’interno di rifiuti, esclude che essi possano essere classificati come sottoprodotti. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (sentenza n. 36858 del 6 settembre 2016), sottolineando che in base all’art.184-bis del D.Lgs.152/2006, la classificazione come sottoprodotto richiede la soddisfazione contemporanea di 4 condizioni, tra le quali l’impossibilità che vengano generati effetti negativi sull’ambiente o sulla salute umana, condizione ovviamente non soddisfatta qualora siano presenti sostanze cancerogene. La sentenza ha riguardato una società che è stata condannata per traffico illecito di rifiuti (ex art.260 D.Lgs.152/06), avendo classificato come sottoprodotto delle polveri contenenti cromo, utilizzate per fare mattoni.

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