Nella Sentenza 9 aprile 2013, n. 16209 della Corte Suprema, viene specificato in cosa consistono gli obblighi di verifica in capo al trasportatore di rifiuti, spiegando altresì la sussistenza dei vari aspetti di corresponsabilità per la gestione dei rifiuti, tra produttore e trasportatore.
La sentenza spiega che l’articolo 188 TUA, impone il dovere di controllo sull’esistenza del titolo autorizzativo altrui.
La sentenza spiega inoltre che, essendo il trasportatore “un soggetto tecnicamente competente in relazione alla tipologia di attività svolta”, egli è tecnicamente in grado ed ha l’obbligo, anche se tale obbligo non compare esplicitamente, di verificare una serie di elementi quali la corrispondenza tra il formulario e la merce trasportata, la quantità dei rifiuti, le modalità di ricezione del carico, quelle del trasporto o la destinazione del rifiuto, al fine di rilevare eventuali incongruenze ed irregolarità, sufficienti per non portare a termine l’operazione di trasporto.
Per contro, ci si deve ovviamente attendere che, dinanzi al diligente espletamento delle esigibili verifiche da parte del trasportatore, venga a cadere il principio della responsabilità condivisa.