Il D.Lgs. 150/2022 di riforma al fine di assicurare la genuinità delle dichiarazioni rese dalle persone escusse, ha introdotto la possibilità da parte dei funzionari di P.G. di avvalersi di riproduzioni audiovisive come modalità di documentazione accanto all’ordinario verbale in forma riassuntiva (art. 134 c.p.p.)
Per l’acquisizione di a) Sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti assunte d’iniziativa della P.G. (art. 351 c.p.p.) è sempre dato avviso che possono ottenere che le dichiarazioni rese siano documentate mediante registrazione audio.
Per l’acquisizione di b) Sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti assunte su delega del P.M. (artt. 362 e 370 c.p.p.) analogamente la persona sentita deve essere informata che ha sempre il diritto di fare richiesta che l’atto venga registrato in audio.
Nel caso di c) Assunzione di informazioni dalle persone informate in procedimenti che riguardano delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (art. 357, comma 3-bis, c.p.p.) è imposto l’obbligo di riproduzione fonografica delle dichiarazioni rese.
Tale strumento viene riconosciuto nel caso in cui le indagini riguardino ipotesi delittuose quali art. 629 c.p. estorsione compiuta in danno del lavoratore per indurlo a restituire o riservare tutta o parte della retribuzione con minaccia di licenziamento; art. 600 c.p. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù di soggetti costretti a prestazioni lavorative che determinano sfruttamento; art. 601 c.p. tratta di persone; art. 609 bis c.p. violenza del datore di lavoro che, abusando della propria posizione di autorità, costringe la lavoratrice a subire atti sessuali, comprimendone la libertà.
Le riproduzioni in audio e video sono obbligatorie anche per le ipotesi di d) Assunzione di informazioni da persona minorenne, inferma di mente o in condizione di particolare vulnerabilità ex art. 90-quater c.p.p. (art. 357, comma 3-ter, c.p.p.), salvo la sussistenza di particolari indisponibilità tecniche che dovranno essere riportate a verbale.
Nel caso di e) Interrogatorio dell'indagato non detenuto su delega del P.M. (artt. 370, comma 1 e 2-bis, 363 e 373 c.p.p.) il P.M. può delegare la P.G. per il compimento di attività d’indagine e di specifici atti quali gli interrogatori (artt. 375 e 388 c.p.p.) ed i confronti (art. 364 c.p.p.) cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore.
La trascrizione dei sopra elencati atti riprodotti deve essere solo eventuale ed eseguita solo in ipotesi di “assoluta indispensabilità” a cura della P.G. secondo valutazione di competenza dell’A.G.
Per ogni dichiarazione deve essere data indicazione se è resa spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, deve essere riprodotta anche la domanda; occorre inoltre fare menzione nel verbale se il dichiarante si avvale di note scritte che intende far riportare integralmente.