“Riforma Cartabia” e modifiche alle attività ispettive dei funzionari di Polizia Giudiziaria nei luoghi di lavoro

02/05/2023

La cd “Riforma Cartabia”, intervenuta a modifica dei meccanismi della macchina giudiziaria penale e civile, è stata attivata con Legge n. 134/2021 recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale” e con Legge n. 206/2021 recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie” e relativi decreti attuativi.
 
Nel nostro contributo approfondiamo le modifiche introdotte, nell’ambito del Processo Penale, alle attività del personale ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, come richiamate nella nota INL, prot. 14 aprile 2023, n. 2563 - Riforma del processo civile e penale (c.d. “riforma Cartabia”) - Prime indicazioni operative per il personale ispettivo.
 
Per quanto concerne le funzioni di Polizia Giudiziaria (PG) espletate da funzionari dell’Ispettorato del Lavoro è utile richiamare alcuni principi fondamentali.
 
L’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004, stabilisce che il personale ispettivo "... nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria”. Come ribadito dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015, si tratta di competenza specializzata in materia di tutela del lavoro, che deve esercitarsi mediante l’adozione di atti tipici di Polizia Giudiziaria (art. 55 c.p.p.).
 
In base all’art. 220 delle disposizioni attuative del c.p.p. “quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”.

1. Iscrizione della notizia di reato (art. 335 e ss. del c.p.p.)

Tra i punti di rilievo della Riforma Cartabia vanno menzionati:

a.) La raccolta degli elementi indiziari 

Il P.M. iscrive immediatamente nell'apposito registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nella iscrizione sono indicate le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
 
Il fatto è determinato quando esistono elementi sufficienti e idonei che indicano in concreto la sussistenza di una condotta o il verificarsi di un evento penalmente rilevante, a seconda che trattasi di reati di pura condotta o di evento.
 
Il P.M. provvede alla iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi sufficienti a suo carico circa la condotta delittuosa o contravvenzionale tenuta.
 
Le notizie di reato dovranno, quindi, contenere tutti gli elementi essenziali, completi nei dati formali, della rappresentazione del fatto e degli elementi indiziari e dovranno essere corredate degli esiti di tutte le necessarie attività di riscontro e confutazione.
 
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG) dovranno escutere testimoni e persone informate sui fatti ed eseguire specifici accertamenti per completare il quadro indiziario corredandoli con i relativi esiti.
 
L’obbligo di trasmissione della notizia di reato al PM deve avvenire “senza ritardo” o comunque al più tardi entro 48h dai riscontri nelle ipotesi in cui la PG abbia compiuto atti per i quali sia prevista l’assistenza di un difensore della persona nei cui confronti vengono svolte indagini.
 
Solo nei casi in cui si renda necessario sviluppare investigazioni attraverso atti invasivi della sfera personale saranno necessarie le autorizzazioni dell’A.G.
 
Il completamento delle investigazioni costituisce valida giustificazione per un deposito anche dilazionato degli elementi indiziari raccolti, purché esso avvenga in tempi ragionevoli e comunque compatibili con lo svolgimento delle indagini necessarie.

2. Identificazione delle persone interessate al procedimento (art. 349 c.p.p.)

La P.G. è chiamata ad identificare le persone nei cui confronti si svolgono le indagini, le persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, il querelante e la persona offesa non querelante.
La P.G. si attiverà anche per identificare il luogo di domicilio eletto dei soggetti indagati al fine della rintracciabilità e per eventuali comunicazioni o interlocuzioni con il difensore.

3. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni (art. 161 c.p.p.).

Nel corso delle indagini preliminari la P.G. è tenuta a notificare al soggetto indagato presso il domicilio eletto e al suo difensore di fiducia o di ufficio eventuali comunicazioni relative ad attività disposte dal P.M.
 
a.) Indagato o imputato
 
Dovrà pertanto avvertire l’indagato/imputato che:
  • è tenuto a "dichiarare o a eleggere domicilio", avendo cura di: evidenziare uno dei luoghi indicati nell'art. 157, comma 1 (casa di abitazione, luogo in cui si svolge abitualmente l’attività lavorativa, luogo di temporanea dimora o domicilio) oppure fornire un indirizzo PEC ovvero eleggere domicilio per le notificazioni degli atti di esercizio dell’azione penale;
  • le successive notificazioni saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio (eccetto quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ed il decreto penale di condanna);
  • è tenuto a nominare un difensore di fiducia, con l'avvertimento che può comunque esserne nominato uno in qualunque momento comunicando i relativi recapiti completi; in assenza di nomina del difensore di fiducia deve procedersi con la nomina del difensore d’ufficio con le relative formalità;
  • è onere dell'indagato/imputato indicare al difensore - di fiducia o d'ufficio – ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.
b.) Querelante
 
Anche per il querelante valgono i punti sopra descritti.
 
c.) Persona offesa non querelante
 
Si può trattare del lavoratore sfruttato secondo le previsioni dell’art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e in questo caso si prevede l’esecuzione delle notifiche nel domicilio che la persona offesa potrà eleggere in qualunque momento o presso l'eventuale difensore nominato o in alternativa attraverso il deposito nella segreteria del P.M..

4. L’ acquisizione di eventuali sommarie informazioni testimoniali (SIT)

Il D.Lgs. 150/2022 di riforma al fine di assicurare la genuinità delle dichiarazioni rese dalle persone escusse, ha introdotto la possibilità da parte dei funzionari di P.G. di avvalersi di riproduzioni audiovisive come modalità di documentazione accanto all’ordinario verbale in forma riassuntiva (art. 134 c.p.p.)
 
Per l’acquisizione di a) Sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti assunte d’iniziativa della P.G. (art. 351 c.p.p.) è sempre dato avviso che possono ottenere che le dichiarazioni rese siano documentate mediante registrazione audio.
 
Per l’acquisizione di b) Sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti assunte su delega del P.M. (artt. 362 e 370 c.p.p.) analogamente la persona sentita deve essere informata che ha sempre il diritto di fare richiesta che l’atto venga registrato in audio.
 
Nel caso di c) Assunzione di informazioni dalle persone informate in procedimenti che riguardano delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (art. 357, comma 3-bis, c.p.p.) è imposto l’obbligo di riproduzione fonografica delle dichiarazioni rese.
 
Tale strumento viene riconosciuto nel caso in cui le indagini riguardino ipotesi delittuose quali art. 629 c.p. estorsione compiuta in danno del lavoratore per indurlo a restituire o riservare tutta o parte della retribuzione con minaccia di licenziamento; art. 600 c.p. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù di soggetti costretti a prestazioni lavorative che determinano sfruttamento; art. 601 c.p. tratta di persone; art. 609 bis c.p. violenza del datore di lavoro che, abusando della propria posizione di autorità, costringe la lavoratrice a subire atti sessuali, comprimendone la libertà.
 
Le riproduzioni in audio e video sono obbligatorie anche per le ipotesi di d) Assunzione di informazioni da persona minorenne, inferma di mente o in condizione di particolare vulnerabilità ex art. 90-quater c.p.p. (art. 357, comma 3-ter, c.p.p.), salvo la sussistenza di particolari indisponibilità tecniche che dovranno essere riportate a verbale.
 
Nel caso di e) Interrogatorio dell'indagato non detenuto su delega del P.M. (artt. 370, comma 1 e 2-bis, 363 e 373 c.p.p.) il P.M. può delegare la P.G. per il compimento di attività d’indagine e di specifici atti quali gli interrogatori (artt. 375 e 388 c.p.p.) ed i confronti (art. 364 c.p.p.) cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore.
 
La trascrizione dei sopra elencati atti riprodotti deve essere solo eventuale ed eseguita solo in ipotesi di “assoluta indispensabilità” a cura della P.G. secondo valutazione di competenza dell’A.G.
 
Per ogni dichiarazione deve essere data indicazione se è resa spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, deve essere riprodotta anche la domanda; occorre inoltre fare menzione nel verbale se il dichiarante si avvale di note scritte che intende far riportare integralmente.

6. Compimento di atti a distanza

La Riforma Cartabia ha istituzionalizzato il “processo telematico” secondo le previsioni di cui agli artt. 133-bis e 133-ter del c.p.p. che ora permettono il compimento di atti a distanza o la partecipazione a distanza di una o più parti o la celebrazione di una intera udienza da luoghi specificamente stabiliti dal legislatore purchè dotati nelle necessarie condizioni logistiche e tecniche, quali uffici giudiziari o uffici di polizia giudiziaria preventivamente individuati dalla P.G. o dal P.M..
 
Tra le attività ammesse a distanza vi sono “l’acquisizione di sommarie informazioni testimoniali” (SIT) dell’indagato, previa richiesta della P.G. al P.M. (art. 350 c.p.p.), e l’”interrogatorio dell’indagato” (art. 370, commi 1-bis, 2 e 3 c.p.p.). da parte della P.G. o del P.M. previo consenso dell’indagato e del suo difensore.

6. Termini per la conclusione delle indagini preliminari

I termini decorrono dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato viene attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e variano a seconda della gravità del reato.
 
Si prevede:
 
  • 1 anno per la generalità dei delitti;
  • 6 mesi per le contravvenzioni;
  • 1 anno e 6 mesi nell’ipotesi di particolare complessità di indagine salva la facoltà del P.M. di richiedere al giudice la proroga per comprovati motivi (es. indagini condotte all’estero).
Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione delle indagini preliminari stabilito per legge o eventualmente prorogato dal giudice sono inutilizzabili.
 
Le Procure potranno fornire alle sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro ulteriori e specifiche indicazioni circa le modalità di acquisizione degli atti.
 
Area Legale
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