Risarcimento danno esistenziale

Con la sentenza n. 14402 del 30 giugno 2011, la Corte di Cassazione, 3.a sezione civile, ha stabilito che il danno esistenziale esiste e deve essere risarcito, partendo, se possibile, dalle tabelle del Tribunale di Milano, sul danno alla salute (una precedente sentenza, la n. 12408 del 7 giugno 2011, aveva già stabilito che per il risarcimento del danno le tabelle del Tribunale di Milano vanno applicate in tutti gli uffici giudiziari).

Il danno esistenziale, consiste nel peggioramento/alterazione della propria esistenza (accertabile in maniera oggettiva), del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della vita comune di relazione, sia all'interno sia all'esterno del nucleo familiare. Una danno tale da condurre l'interessato a dovere compiere scelte di vita diverse da quelle che avrebbe potuto compiere in assenza di danno. Questo concetto emerge pienamente, ad esempio, nei casi legati ad infortuni sul lavoro aventi conseguenze letali o gravemente invalidanti, viste le conseguenze sconvolgenti che tali eventi provocano all'interno dell'ambiente familiare e nella vita sociale delle persone coinvolte.

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