Rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti: Nuova direttiva europea

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea la Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio europeo del 5 dicembre 2013 (GUCE L 13 del 17 gennaio 2014). La nuova direttiva, stabilisce le norme fondamentali per la protezione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti e gli Stati membri dovranno adeguarsi ad essa entro il 6 febbraio 2018, data dalla quale saranno abrogate le direttive 89/618/Euratom, 90/641 /Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.
La nuova direttiva riguarda l'esposizione di origine professionale, l’esposizione della popolazione e le esposizioni mediche.
La direttiva fissa i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza ed esistenti e i limiti di dose per l'esposizione professionale di diverse categorie di soggetti. Vengono specificati gli obblighi inerenti istruzione, formazione e informazione. Particolari provvedimenti sui luoghi di lavoro, dovranno essere adottati qualora i lavoratori possano ricevere un'esposizione superiore a una dose efficace di 1 mSv/anno o a una dose equivalente di 15 mSv/anno per il cristallino o di 50 mSv/anno per la pelle e le estremità del corpo.

La direttiva si applica:
• alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all'impiego, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all'importazione nella Comunità e all'esportazione dalla Comunità di materiali radioattivi;
• alla fabbricazione e al funzionamento di attrezzature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 kV;
• alle attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione (aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all'esposizione del personale navigante e alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali);
• all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attività umana del passato;
• alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che si ritiene giustifichino misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori.

La direttiva non si applica:
a) all'esposizione al livello naturale di radiazione, quale quello risultante dai radionuclidi presenti nell'organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo;
b) all'esposizione di individui della popolazione o lavoratori non facenti parte di equipaggi aerei o spaziali alla radiazione cosmica in volo o nello spazio;
c) all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.

La direttiva regola anche il tema dell'esposizione al Radon in ambienti chiusi, per la quale gli Stati membri devono stabilire livelli di riferimento nazionali. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria, non devono essere superiori a 300 Bq/m3. Gli stati dovranno anche provvedere ad individuare le abitazioni che presentano concentrazioni di radon (come media annua) superiori al livello di riferimento e, prevedere per esse, misure per la riduzione della concentrazione.
Inoltre, ogni Stato Membro dovrà definire un piano d'azione nazionale per la prevenzione dei rischi a lungo termine derivanti dall’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, siano essi dovuti alla composizione del suolo, ai materiali da costruzione, all'acqua. 

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