Rischio Biologico: Decreto Legge 9 novembre 2020-Modifiche Tit. X D.Lgs. 81/08

16/11/2020

Il nuovo Decreto Legge 9 novembre 2020 (GU 9 novembre 2020, n. 279) che aggiorna, come ormai di consuetudine, il pacchetto di misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica, introduce con l’art. 17 modifiche al Tit. X del D. Lgs. 81/08 relativo alla materia “Agenti Biologici” in particolare agli Allegati tecnici di riferimento.

Ricordiamo che il Tit X all’art. 268 riporta la classificazione degli agenti biologici in funzione ai rischi di esposizione e propagazione distinguendo in

  • agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
  • agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche

Attività che prevedono un uso deliberato di agenti biologici in quanto relative a pratiche correnti per strutture sanitarie e veterinarie, laboratori didattici o diagnostici o processi industriali, già attuano misure specifiche di contenimento del rischio di esposizione da agenti biologici riportate rispettivamente agli artt. 274, 275, 276 ed elencate negli Allegati XLVII e XLVIII in ragione della natura delle attività, della classe di rischio di agente biologico individuato e delle evidenze riportate nel Documento di Valutazione dei rischi per lo specifico contesto lavorativo.

Ora il Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149 dispone la sostituzione degli Allegati XLVII  (Indicazioni su misure e livelli di contenimento) e XLVIII (Contenimento per processi industriali) che individuano in rapporto a specifici ambienti di lavoro le misure di contenimento espressamente richieste o raccomandate quali: aree di isolamento e compartimentazioni (airlock/zone filtro), sistemi di trattamento dell’aria e impianti muniti di filtri antiparticolato ad alta efficienza, criteri di realizzazione di superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti, igienizzazione di superfici, limitazioni degli accessi agli operatori, procedure specifiche di disinfezione, modalità corrette di stoccaggio e conservazione degli agenti biologici, trattamento dei rifiuti.

Come richiamato all’Allegato XLVIII (Contenimento dei processi industriali) le misure di contenimento previste per le diverse categorie di agenti biologici possono essere anche combinate tra loro in rapporto alla specificità delle attività, come risultanti dal Documento di Valutazione dei Rischi.
 

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Decreto Legge 9 novembre 2020-Modifiche Tit X D.Lgs. 81/08-Rischio Biologico
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