Rischio cancerogeni: modifica ai valori limite di esposizione per Cadmio, Berillio, Acido Arsenico, Formaldeide, MOCA
08/07/2019
La Direttiva Dir. UE 5 giugno 2019 n. 938 (GUCE del 20 giugno 2019 n. L. 164) richiama gli obiettivi fissati a Goteborg il 27 novembre 2017 dal Parlamento dell’Unione Europea, quando fu definito espressamente di garantire occupazione equa e crescita in ambienti professionali con caratteristiche di salubrità, sicurezza e adeguatezza per i lavoratori, in ragione delle proprie esigenze professionali. Nello specifico furono espressi i criteri di protezione da agenti cancerogeni e mutageni indipendentemente dalla durata dell’occupazione e dell’esposizione.
A questo proposito la Direttiva in esame si correla e integra la Dir. 2004/37/CE che ha per oggetto sostanze e miscele che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene e mutagene di categoria 1A o 1B di cui all’ Allegato I del Reg. 1272/2008 e sostanze, miscele o procedimenti di cui all’All. I della Dir. 2004/37/CE.
La Dir. 2004/37/CE in particolare definisce un quadro di principi generali e uniformi e un livello coerente di protezione contro i rischi da cancerogeni e mutageni imponendo di considerare i valori limite di esposizione professionale (TLV Threshold Level Value) sulla base di dati scientifici e tecnici provenienti e costantemente aggiornati dall’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dal Centro Internazionale di Ricerca sul cancro (IARC).
La Dir. UE 5 giugno 2019 n. 938 richiama inoltre la Dir. 98/24/CE che disciplina la produzione, la somministrazione e lo smaltimento di farmaci pericolosi o citotossici segnalando come occorra per agenti cancerogeni e mutageni prendere anche in considerazione vie di assorbimento diverse da quella inalatoria (ad es. l’assorbimento cutaneo) e proponendo pertanto una metodica di analisi di rischio più completa.
A questo proposito indica 5 agenti chimici dei quali vengono richiamati rispettivamente TLV-TWA (limiti di esposizione sulle 8h) e TLV STEL (limiti di esposizione sul periodo breve di 15 min), viene inserita una nota quando prevista la possibile via di assorbimento cutaneo e indicato il regime transitorio per consentire agli Stati membri dell’UE di adeguarsi entro le scadenze previste.
Le sostanze sono le seguenti:
- Cadmio (Cd): usato per produrre pile al nichel-cadmio, pigmenti, rivestimenti e stabilizzanti per materie plastiche; è presente tra le impurità della calamina ed è un minerale a base di carbonato di zinco; è generato durante operazioni di saldatura ad elettrodo e bagni galvanici per cadmiatura.
Il Cadmio e i suoi composti inorganici sono cancerogeni di cat. 1B di cui al Reg.to (CE) 1272/2008 e alla Dir. 2004/37/CE. Viene proposto dalla Direttiva in oggetto un periodo di transizione di 8 anni durante il quale si dovrebbe applicare il limite di 0,004 mg/mc per la frazione inalabile; l’attuale biomonitoraggio prevede un valore limite non maggiore di 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.
Il Cadmio si caratterizza per tossicità sistemica e colpisce prevalentemente reni ed ossa.
- Berillio (Be): è un metallo leggero alcalino terroso usato come agente rafforzante nelle leghe (rame-berillio), nella produzione di elettrodi per saldatura a punto, nella produzione di molle, di attrezzi che non producono scintille e contatti elettrici.
Il Berillio e i suoi composti inorganici rispondono a criteri di classificazione come sostanze cancerogene di categoria 1B, può provocare berilliosi cronica (la CBD è una malattia polmonare interstiziale granulomatosa) e sensibilizzazione al Berillio (Bes - la BeS precede la malattia polmonare e può evidenziarsi con tosse cronica secca, affaticamento, perdita del peso, dolore toracico e dispnea progressiva).
E’ previsto un periodo di transizione di 7 anni durante il quale applicare un limite di esposizione TLV di 0,0006 mg/mc.
- Acido Arsenico(H3AsO4): e i suoi sali come la maggior parte dei composti inorganici rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene di categoria 1A di cui al Reg.to CE 1272/2008 e cancerogeni secondo la Dir. 2004/37/CE.
L’acido arsenico è stato utilizzato come impregnante e antitarlo fino alla prima metà del XX secolo per strutture portanti e travature in legno e rivestimenti esterni di edifici in legno; lo si trova pertanto come contaminante diffuso nelle acque di falda dei paesi storicamente caratterizzati da costruzioni in legno; impiegato inoltre nel settore della fusione del rame. Ha valore limite di esposizione raccomandato di 0,01 mg/mc da rispettare dopo un periodo di transizione di 4 anni.
- Formaldeide (o aldeide formica – CH2O): risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1B, di cui al Reg.to 1272/2008 e cancerogeno ai sensi della Dir. 2004/37/CE.
E’ una sostanza genotossica che agisce a livello locale. E’ un allergene per contatto con la cute (sensibilizzante cutaneo).
La formaldeide, insieme all'urea, è impiegata come vernice collante di pannelli in legno di truciolato, nobilitato o Medium-density fiberboard (MDF); è contenuta nei pannelli fonoassorbenti dei controsoffitti e nelle pareti divisorie degli uffici open space. Negli anni tende a volatilizzarsi nell'ambiente circostante e pertanto è uno dei più diffusi inquinanti di interni. A concentrazioni nell'aria superiori a 0,1 ppm può irritare per inalazione le mucose e gli occhi.
La formaldeide è anche un potente battericida; per questo motivo, in soluzione acquosa trova largo impiego come disinfettante per uso domestico e nella produzione di tessuti a livello industriale.
Reagisce con l'urea e la melammina, le cui resine trovano uso nella produzione di laminati plastici, adesivi e schiume isolanti.
Impiegata come fissativo nel settore sanitario con TLV a breve termine di 0,37 mg/mc o 0,3 ppm.
Nel periodo transitorio di 5 anni si dovrebbe applicare il limite di 0,62 mg/mc o 0,5 ppm.
- 4,4'-Metilenebis (2-cloroanilina) (noto anche come MOCA , MBOCA , e bisamine): è una sostanza usata come agente indurente nella produzione del poliuretano. Il MOCA è un'ammina aromatica strutturalmente simile alla benzidina , un noto cancerogeno della vescica umana.
Risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. E’ probabile che la sostanza possa essere assorbita attraverso la cute.
I valori limite fissati relativi agli agenti chimici citati e riportati nella Tabella allegata ( che modifica il punto A dell'allegato III della Direttiva 2004/37/CE) saranno oggetto di un controllo da parte dell’Unione Europea e di riesami periodici per garantirne la coerenza con il Reg. 1907/2006/UE. Gli obiettivi di riduzione dei limiti di esposizione professionale dovranno essere conseguiti per preservare i lavoratori da conseguenze che potrebbero derivare dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
La prospettiva auspicata è il recepimento entro due anni dalla sua entrata in vigore (quindi entro l’11 luglio 2021).