Rischio "eccentrico" e responsabilità del Datore di Lavoro

20/11/2019

Riportiamo una mappa concettuale riassuntiva dei passaggi del procedimento giudiziario conclusosi con una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale del 24 settembre 2019, n. 390729 che, in linea con precedenti pronunce giurisprudenziali, ha riproposto il concetto di rischio “eccentrico” per il Datore di Lavoro.
Nella specifica vicenda un lavoratore presta una collaborazione ad una impresa terza, in rapporto di interferenza con quella di appartenenza e prossima al cantiere in cui opera, fuori però dalle condizioni di contratto. Richiesto di effettuare un lavoro in quota su lucernario cedevole cade riportando lesioni con inabilità di 365 gg, con pericolo di vita e indebolimento permanente della funzione psichica e della funzione prensile.

Tra le motivazioni di condanna del DdL quella secondo cui il rischio non è esorbitante rispetto a quello definito dalle norme cautelari imposte all'imprenditore a tutela dei suoi dipendenti e obiettivamente rilevabile.

Si conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità del Datore di Lavoro può venir meno solo nel caso in cui si manifesti un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare.

La situazione da verificare è quindi quella di improvvida ed eccezionale condotta del proprio dipendente rispetto alle previsioni attuate dal DdL, che devono comunque sempre prevedere anche comportamenti del lavoratore informati da colpa e ricorrenti nei consueti casi imprudenza, negligenza, imperizia, violazione di regolamenti, ordini o discipline.
 
Area Legale
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