"Rischio elettivo" e concetto di "condotta abnorme" del lavoratore: Commento a Sent. Cass. Civ. Sez. 6 30 nov 2021, n. 37528

06/12/2021

La Corte di Cassazione Civile, Sez. 6, con sentenza del 30 novembre 2021, n. 37528 ha messo a fuoco con precisione i concetti da tempo molto dibattuti di “rischio elettivo” e di "condotta abnorme" del lavoratore. Si tratta di due concetti frequentemente richiamati anche nelle pronunce giurisprudenziali in sede penale su questioni attinenti ad infortuni sul lavoro, in cui le tesi difensive a favore dei soggetti che hanno il ruolo di garanti della sicurezza, imputati nelle circostanze di violazione alle norme prevenzionali, mirano a spostare l’attenzione dei magistrati sulle condotte tenute dagli stessi lavoratori che avrebbero di per se stesse determinato l’evento lesivo.

Nel caso trattato la Corte di Appello di Potenza, richiamando a supporto della sua decisione un’ampia giurisprudenza di legittimità, aveva ritenuto l’infortunio occorso ad un operaio impegnato su un trabattello al montaggio di capriate ad una altezza di 4-5 metri da terra, strettamente correlato alla sua attività e non frutto di una “condotta abnorme” come prospettato dalla linea difensiva.

Nello specifico durante l’utilizzo di un martello prelevato dalla cassetta degli attrezzi in dotazione, il lavoratore, privo dei previsti occhiali di sicurezza, si procurava una lesione all’occhio determinata dalla proiezione di una scheggia metallica, lesione esitata in un danno biologico differenziale valutato dalla stessa Corte territoriale in 50.064 euro e in un danno biologico temporaneo di 14.087 euro.

La pronuncia aveva escluso la liquidazione di un danno patrimoniale dal momento che l’evento non aveva determinato una riduzione della capacità lavorativa.

Avverso la suddetta sentenza il titolare della ditta, principale imputato, proponeva ricorso per Cassazione eccependo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. e per omessa valutazione di un fatto decisivo e controverso tra le parti ex art. 360, c.p.c., avendo la sentenza della Corte di Appello accreditato una falsa ricostruzione dei fatti attuata dalla vittima dapprima di fronte al Tribunale, in cui menzionava l’impiego di un martello non necessario a giudizio della difesa per l’espletamento delle attività della giornata e successivamente di fronte alla Corte d’Appello, modificando le proprie dichiarazioni e richiamando fantomatiche operazioni di pulizia di saldature, totalmente escluse dalle risultanze nella fase di istruttoria dibattimentale.
 
Tra gli ulteriori motivi di impugnazione veniva lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 1227 cod.civ. (ex art. 360 c.p.c.) per non aver la Corte di Appello tenuto conto della condotta negligente del lavoratore che si era infortunato non indossando i DPI messi a disposizione dal DdL.

A giudizio della Corte di Cassazione la pronuncia della Corte di Appello si era caratterizzata per coerenza e senza anomalie motivazionali, valutando la sussistenza di un nesso di causalità tra la mansione di operaio generico svolta dal lavoratore e l'infortunio occorso ed escludendo la ricorrenza di un comportamento abnorme in considerazione dell'ambiente di lavoro e degli strumenti in dotazione, facenti parte del tipico processo lavorativo.

A giudizio della corte di Cassazione il giudice di appello si sarebbe pronunciato in modo coerente rispetto all’orientamento consolidato della Corte di legittimità secondo cui sarebbe configurabile un concorso colposo della vittima solo nel caso di c.d. "rischio elettivo". Tale rischio non sussiste per la semplice imprudenza o per la negligenza del lavoratore che devono comunque essere prevenute dal DdL in accordo con quanto disposto dall’art. 2087 del c.c. con istruzioni adeguate, controllo dell’operato, dotazione di mezzi idonei e sicuri.

La responsabilità esclusiva del lavoratore per il c.d. "rischio elettivo" si configura soltanto quando questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (si confrontino a questo proposito Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 gennaio 2017, n. 798 - Infortunio di un saldatore nel cantiere della società committente; Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 aprile 2016, n. 7313 – Infortunio in itinere)

In accordo con altre sentenze di Cassazione il “rischio elettivo” è solo quello che è estraneo e non attinente all’attività lavorativa ed è dovuto ad una scelta arbitraria e indipendente del lavoratore che affronti in base a ragioni esclusivamente personali situazioni differenti rispetto a quelle ricorrenti e prevedibili nella sua attività (Cassazione Civile, Sez. 6, 12 febbraio 2021, n. 3763 - Infortunio sul lavoro e rischio elettivo; Cassazione Civile, 23 luglio 2012, n. 12779 - Insegnante di laboratorio tecnico e aggressione di un alunno: concezione di "occasione di lavoro";Cassazione Civile, Sez. 3, 20 ottobre 2011, n. 21694 - Infortunio sul lavoro e azione di regresso).

Il ricorso, a fronte delle motivazioni espresse dalla Corte di Cassazione, viene pertanto dichiarato inammissibile.

 
Area Legale
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