Rischio elettrico nuova norma CEI 11-27 ed. 2014

31/01/2014

La nuova edizione 2014 della norma CEI 11-27, prende atto dei concetti esposti sul D.Lgs. 81/08 in merito al rischio elettrico, introducendo la distanza denominata DA9.
I lavori eseguiti nello spazio compreso tra la distanza DA9 e la distanza di prossimità, vengono definiti “lavori in vicinanza”.
Essi sono da considerare lavori non elettrici, ma nella norma compare una specifica trattazione su come comportarsi.
Viene aggiornata la definizione di "lavoro elettrico": sono definiti elettrici, indipendentemente dalla loro natura, tutti i lavori svolti a distanza inferiore alla distanza DV.
In assenza di regole e/o procedure per le applicazioni particolari, come ad esempio i sistemi e/o strumentazione elettroniche, i sistemi di controllo e di automazione, i veicoli, i sistemi di trazione elettrica, non trattate specificamente nella nuova norma CEI 11-27, si raccomanda comunque di applicare i principi che la norma stessa propone. Per lo svolgimento di lavori elettrici, la nuova norma ha introdotto nuove figure nell’organigramma:

  • la Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI);
  • la Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico (RI);
  • la Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro (URL);
  • la Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (PL).

Il limite degli impianti in media tensione, viene definito fino ai 35kV, sia in corrente alternata che in corrente continua.
Vengono modificate le distanze DL (zona di lavoro sotto tensione) e DV (zona prossima), in funzione del livello di tensione della parte attiva (es: in bassa tensione, la distanza DL viene ridotta da 15 cm a 0 cm, la distanza DV da 65 cm a 30 cm).
Viene introdotta la terminologia "Operazioni in sicurezza", definita come l'attività prima di eseguire qualsiasi operazione sugli impianti elettrici o in loro presenza. Si deve effettuare la valutazione dei rischi, che deve specificare in quale modo le attività devono essere eseguite e quali misure si sicurezza e precauzione devono essere introdotte ed adottate.
La responsabilità della verifica e del controllo del buono stato dei DPI e delle attrezzature da utilizzare nei lavori elettrici, ricade sul lavoratore che li ha in consegna, a meno che le regole/procedure aziendali non prevedano diversamente. La verifica ed il controllo del buono stato dei DPI e delle attrezzature collettive, sono sotto responsabilità del PL.
Prima di eseguire lavori elettrici, devono essere disponibili gli schemi elettrici aggiornati degli impianti.
Le persone informate/formate ai lavori elettrici, devono essere in numero tale da garantire anche adeguato trattamento di primo soccorso ai colpiti da shock e/o arco elettrico. Nel punto di esecuzione dei lavori sotto tensione, le PL devono effettuare l'analisi delle correnti di corto circuito.

 

Area Sicurezza impianti e processi produttivi

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