Il ricorrente A.A. articola tre motivi distinti, tutti rigettati dalla Quarta Sezione con sentenza del 22 febbraio 2023, depositata il 29 marzo 2023.
Sul primo motivo - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
La difesa sostiene che il Pubblico Ministero avrebbe mutato l'imputazione all'ultima curva, abbandonando l'accusa di aver commissionato una macchina modificata e sostituendola con quella di aver predisposto un DVR gravemente carente, senza procedere con la formale modifica ai sensi dell'art. 516 c.p.p.
La Cassazione respinge il motivo richiamando il principio delle Sezioni Unite (n. 36551/2010, Carelli): la violazione del principio di correlazione sussiste solo quando vi sia una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta tale da generare un reale pregiudizio al diritto di difesa. Nei reati colposi, al giudice è consentito aggiungere agli elementi già contestati ulteriori estremi di comportamento colposo, purché emersi dall'istruttoria e sui quali l'imputato abbia avuto concreta possibilità di contraddire. Nel caso di specie, la violazione dell'art. 17 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 era già espressamente menzionata nel capo di imputazione originario.
Sul secondo motivo - Efficacia esimente dei controlli ASL con esito positivo.
La difesa sostiene che i sopralluoghi della ASL, conclusi senza rilievi, avevano ingenerato nell'imputato il ragionevole convincimento di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge, con conseguente applicabilità delle relative esimenti.
La Cassazione oppone il principio di Sez. 4, n. 32128/2011 (Monti): la responsabilità colposa del datore di lavoro non è esclusa dalla circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi, in quanto la normativa antinfortunistica pone direttamente a carico dell'imprenditore l'obbligo di attuare le misure previste. Il destinatario dell'obbligo non può eluderlo trincerandosi dietro carenze o superficialità di osservazione degli organi ispettivi. La sentenza sottolinea che le criticità riscontrate erano di macroscopica evidenza e rientravano interamente nell'area di rischio governata dal datore di lavoro.
Sul terzo motivo - Mancata segnalazione da parte dell'RSPP.
Il ricorrente osserva che l'RSPP non aveva mai segnalato le criticità al datore di lavoro, il quale non avrebbe quindi potuto intervenire su anomalie di cui non era a conoscenza.
La Cassazione chiarisce un principio cardine: la responsabilità del datore di lavoro, derivante dalla posizione di garanzia primaria sulla sicurezza, sussiste indipendentemente da segnalazioni provenienti da soggetti terzi, poiché l'obbligo di attivazione è connaturato alla funzione esercitata. La redazione del DVR è identificata come attribuzione datoriale non delegabile: richiamando le Sezioni Unite n. 38343/2014 (Espenhahn) e Sez. 4, n. 43786/2010 (Cozzini), la Corte ribadisce che il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di analizzare, con il massimo grado di specificità e secondo la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda. Senza la piena consapevolezza di tutti i rischi non è possibile una adeguata politica antinfortunistica.