Rottura della fune del carroponte e infortunio mortale del lavoratore

04/05/2026

Sent. Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2023, n. 13041
Carroponte, fune rotta e lavoratore travolto: il datore risponde anche se l'ASL non aveva contestato nulla.


Una trave in legno in movimento, una fune che cede, un lavoratore che muore schiacciato. È il tragico scenario al centro di Cass. Pen., Sez. 4, n. 13041/2023, che la Corte Suprema ha usato per ribadire un principio senza margini di ambiguità: il datore di lavoro non può invocare a propria discolpa il fatto che l'organo ispettivo avesse effettuato sopralluoghi senza rilevare anomalie. L'obbligo di valutare e governare i rischi è diretto, personale e non delegabile - nemmeno all'RSPP, nemmeno al manutentore, nemmeno all'ASL.
Al centro della condanna: un carroponte modificato senza aggiornamento della documentazione CE, un DVR generico incapace di fotografare la realtà produttiva, un layout di stabilimento che costringeva i lavoratori a transitare sotto i carichi sospesi. Tre omissioni, tutte ricondotte al datore di lavoro, tutte causalmente decisive.

1. La dinamica dell'infortunio

Il sinistro si verifica il 2 ottobre 2008 presso uno stabilimento in provincia di Perugia, della società COST Spa, impresa produttrice di travi in legno lamellare.
Il lavoratore B.B., addetto alla conduzione di un carroponte mediante telecomando, sta movimentando un semilavorato in legno quando le funi di tenuta dell'apparecchio di sollevamento cedono di schianto. L'apparecchio precipita sul lavoratore, che viene investito e schiacciato, decedendo sul colpo.
 
L'istruttoria peritale ricostruisce una concatenazione di criticità tecniche e organizzative tutte preesistenti all'evento:
 
  • Carenze progettuali della macchina: la ditta costruttrice 3Tecmer aveva acquistato un argano F.F. e vi aveva apportato modifiche sostanziali - sostituendo la carrucola singola con due carrucole - senza che tali variazioni fossero riflesse nella certificazione CE né nel manuale d'uso e manutenzione.
  • Dimensionamento errato delle pulegge: il diametro delle pulegge era inadeguato rispetto alle caratteristiche della fune montata; i carichi di lavoro erano stati sistematicamente sottostimati, producendo un'usura accelerata della fune.
  • Limitatore di carico errato: il dispositivo era tarato per intervenire a 5.000 kg anziché ai corretti 2.500 kg, raddoppiando di fatto la soglia di sicurezza consentita.
  • Difformità documentale: la targhetta della macchina indicava una portata di 3 tonnellate, mentre nei verbali di verifica era riportata una portata di 5 tonnellate; il manuale d'uso faceva riferimento a un paranco diverso da quello installato.
  • Criticità di layout: lo stabilimento non disponeva di spazio fisico sufficiente a separare i percorsi pedonali dalle zone di movimentazione dei materiali con carichi sospesi. Il video dell'incidente mostra gli operatori che transitano strutturalmente sotto l'apparecchio durante le fasi di sollevamento.

2. Le responsabilità contestate nelle sentenze di merito

Il Tribunale di Perugia condanna A.A., presidente del consiglio di amministrazione della COST Spa e pertanto datore di lavoro, per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica (art. 589 c.p.).
La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza del 17 novembre 2021, conferma integralmente la condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale e non menzione.
 
I giudici di merito individuano tre distinti profili di colpa causalmente collegati all'evento.
 
Primo profilo - Messa a disposizione di attrezzatura non conforme.
Il datore di lavoro aveva acquistato e messo in servizio un carroponte corredato da documentazione tecnica non rispondente alla configurazione effettiva della macchina. La non corrispondenza tra il manuale d'uso e l'apparecchio realmente installato era, secondo i periti, di macroscopica evidenza e avrebbe dovuto essere rilevata già in fase di acquisto. La violazione è riferita all' art. 71 D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di garantire che le attrezzature siano idonee e conformi ai requisiti di sicurezza in relazione alle condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere.
 
Secondo profilo - DVR gravemente carente.
La teste della ASL, G.G., si esprime senza margini di incertezza sull'inadeguatezza del Documento di Valutazione dei Rischi: per un'impresa che produce travi speciali di grandi dimensioni non era stata effettuata la valutazione delle aree di lavoro necessarie alla sicurezza con riferimento alla presenza di impianti di sollevamento con carichi sospesi, né erano stati previsti percorsi separati né segnaletica. La violazione è riferita per i profili di continuità normativa, rispetto all'epoca della vicenda, all'art. 17 co. 1 lett. a) e all'art. 28 D.Lgs. 81/2008.
 
Terzo profilo - Layout produttivo inadeguato.
Le immagini del video dell'incidente mostrano che gli operatori erano strutturalmente costretti a transitare sotto l'apparecchio durante le fasi di movimentazione. Lo stabilimento non disponeva di separazione fisica tra percorsi pedonali e zone di movimentazione dei carichi sospesi. Tale condizione, ritenuta strettamente causale rispetto all'infortunio, era intrinseca alla configurazione dello spazio produttivo e non era stata né rilevata né corretta nel DVR.
 
Nello stesso procedimento vengono altresì condannati il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione D.D. e il dipendente della società manutentrice Teknoservice. Per il costruttore E.E., amministratore unico di 3Tecmer, il reato si estingue per prescrizione.

3. Il giudizio della Cassazione sui motivi di ricorso

Il ricorrente A.A. articola tre motivi distinti, tutti rigettati dalla Quarta Sezione con sentenza del 22 febbraio 2023, depositata il 29 marzo 2023.
 
Sul primo motivo - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
La difesa sostiene che il Pubblico Ministero avrebbe mutato l'imputazione all'ultima curva, abbandonando l'accusa di aver commissionato una macchina modificata e sostituendola con quella di aver predisposto un DVR gravemente carente, senza procedere con la formale modifica ai sensi dell'art. 516 c.p.p.
 
La Cassazione respinge il motivo richiamando il principio delle Sezioni Unite (n. 36551/2010, Carelli): la violazione del principio di correlazione sussiste solo quando vi sia una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta tale da generare un reale pregiudizio al diritto di difesa. Nei reati colposi, al giudice è consentito aggiungere agli elementi già contestati ulteriori estremi di comportamento colposo, purché emersi dall'istruttoria e sui quali l'imputato abbia avuto concreta possibilità di contraddire. Nel caso di specie, la violazione dell'art. 17 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 era già espressamente menzionata nel capo di imputazione originario.
 
Sul secondo motivo - Efficacia esimente dei controlli ASL con esito positivo.
La difesa sostiene che i sopralluoghi della ASL, conclusi senza rilievi, avevano ingenerato nell'imputato il ragionevole convincimento di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge, con conseguente applicabilità delle relative esimenti.
 
La Cassazione oppone il principio di Sez. 4, n. 32128/2011 (Monti): la responsabilità colposa del datore di lavoro non è esclusa dalla circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi, in quanto la normativa antinfortunistica pone direttamente a carico dell'imprenditore l'obbligo di attuare le misure previste. Il destinatario dell'obbligo non può eluderlo trincerandosi dietro carenze o superficialità di osservazione degli organi ispettivi. La sentenza sottolinea che le criticità riscontrate erano di macroscopica evidenza e rientravano interamente nell'area di rischio governata dal datore di lavoro.
 
Sul terzo motivo - Mancata segnalazione da parte dell'RSPP.
Il ricorrente osserva che l'RSPP non aveva mai segnalato le criticità al datore di lavoro, il quale non avrebbe quindi potuto intervenire su anomalie di cui non era a conoscenza.
 
La Cassazione chiarisce un principio cardine: la responsabilità del datore di lavoro, derivante dalla posizione di garanzia primaria sulla sicurezza, sussiste indipendentemente da segnalazioni provenienti da soggetti terzi, poiché l'obbligo di attivazione è connaturato alla funzione esercitata. La redazione del DVR è identificata come attribuzione datoriale non delegabile: richiamando le Sezioni Unite n. 38343/2014 (Espenhahn) e Sez. 4, n. 43786/2010 (Cozzini), la Corte ribadisce che il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di analizzare, con il massimo grado di specificità e secondo la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda. Senza la piena consapevolezza di tutti i rischi non è possibile una adeguata politica antinfortunistica.

4. Principi di diritto consolidati dalla sentenza

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale coerente e riafferma tre regole operative di diretta rilevanza per datori di lavoro e professionisti HSE.
 
Inidoneità del controllo ispettivo a elidere la responsabilità datoriale.
L'esito positivo di un sopralluogo ASL o di qualunque organo di vigilanza non costituisce causa di esclusione della colpa, non produce affidamento scusante e non esonera il datore dall'obbligo autonomo di valutare e governare i rischi. L'obbligo antinfortunistico è diretto, personale e non trasferibile all'organo di controllo esterno. Questa regola trova applicazione anche nei confronti delle verifiche periodiche effettuate da ditte manutentrici esterne.
 
Non delegabilità della valutazione dei rischi.
La redazione, l'aggiornamento e l'adeguatezza del DVR sono compiti che il D.Lgs. 81/2008 riserva in via esclusiva al datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. a). L'eventuale coinvolgimento dell'RSPP nella fase istruttoria non sposta il titolo della responsabilità, che rimane in capo al datore anche in assenza di segnalazioni interne. Il DVR deve essere elaborato con il massimo grado di specificità rispetto alla realtà produttiva concreta dell'impresa.
 
Responsabilità nella scelta e messa in servizio delle attrezzature.
Il datore di lavoro che acquista un macchinario dotato di certificazione CE non è esonerato dall'obbligo di verificare la corrispondenza tra la documentazione tecnica e la configurazione effettiva della macchina. La presenza di una dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore non sostituisce il controllo autonomo imposto dagli artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008. Modifiche apportate dal costruttore dopo la certificazione dell'organo base sono rilevanti e devono essere oggetto di verifica da parte del datore.

5. Implicazioni operative per la gestione della sicurezza

La sentenza offre spunti di attenzione concreta per chi gestisce la sicurezza in ambienti industriali con macchine di sollevamento e movimentazione di carichi.
 
Verifica documentale delle attrezzature.
È indispensabile verificare che il manuale d'uso e manutenzione corrisponda effettivamente alla configurazione fisica della macchina installata, con particolare attenzione alle modifiche apportate dal costruttore o dall'installatore successive all'acquisto dei componenti principali. Qualunque difformità tra la macchina reale e la relativa documentazione tecnica integra già di per sé un profilo di non conformità rilevante ai fini sia amministrativi che penali.
 
Adeguatezza del DVR per attività con carichi sospesi.
Il DVR deve contenere una descrizione dettagliata dei rischi specifici derivanti dall'uso di impianti di sollevamento con carichi sospesi, con esplicitazione delle aree di movimentazione, dei percorsi pedonali e delle misure di segregazione adottate. Un DVR generico che non rifletta le reali condizioni operative e dimensionali dello stabilimento non soddisfa il requisito di massima specificità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
 
Separazione fisica percorsi pedonali e movimentazione carichi.
Lo stabilimento deve essere strutturato in modo da impedire fisicamente la coesistenza, nelle stesse aree e negli stessi momenti operativi, di lavoratori e carichi sospesi in movimento. Dove ciò non sia tecnicamente possibile, occorre prevedere procedure operative codificate, segnaletica specifica, e se necessario, interventi strutturali o organizzativi sulle linee produttive.
 
Manutenzione e idoneità della catena cinematica.

La manutenzione periodica delle funi e degli organi di sollevamento, pur necessaria, non è sufficiente se non accompagnata da una verifica dell'idoneità del dimensionamento dell'intera catena cinematica rispetto ai carichi effettivamente movimentati. La verifica periodica da parte di una ditta specializzata non esonera il datore dall'obbligo di controllare che le specifiche tecniche della fune siano compatibili con le caratteristiche dell'argano e delle pulegge nella configurazione realmente installata.

6. Nota conclusiva

La sentenza Cass. Pen., Sez. 4, n. 13041/2023 consolida un orientamento rigoroso in materia di responsabilità datoriale per infortuni mortali da cedimento di attrezzature di sollevamento. Il messaggio giurisprudenziale è univoco: il datore di lavoro non può scaricare sull'organo ispettivo, sul costruttore, sul manutentore o sull'RSPP la responsabilità che la legge gli attribuisce in via primaria e non delegabile. La posizione di garanzia del datore comporta un obbligo autonomo e continuativo di conoscenza, valutazione e governo di tutti i rischi concretamente presenti nell'ambiente di lavoro. L'adeguatezza del DVR non è una formalità burocratica: è lo strumento attraverso il quale si misura, ex post, la consapevolezza del rischio e la coerenza delle misure preventive adottate.
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