Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello (Risp. Interpello Min. Lav. 4 novembre 2014 n. 24), ha fornito un’importante interpretazione della norma riguardante la presenza in azienda del RSPP interno.
Il termine "interno" non deve essere inteso come equivalente al termine “dipendente", ma deve essere sostanzialmente riferito ad un legame contrattuale diretto con l’azienda, a prescindere dalla tipologia contrattuale.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dunque, si considera interno (art. 31, cc. 6 e 7, D.Lgs.81/2008) quando è inserito nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordina un servizio di prevenzione e protezione interno, assicurando una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.
Il datore di lavoro deve rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e garantire che la durata della prestazione lavorativa del RSPP sia conforme alle sue esigenze, in modo che egli possa portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.