Ruolo e requisiti del Responsabile Tecnico rifiuti: Deliberazione ANGA 6/2025

19/01/2026

Ruolo e requisiti del Responsabile Tecnico rifiuti: Deliberazione ANGA 6/2025

Novità sull’Albo Gestori Ambientali: cosa cambia per il Responsabile Tecnico
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la Deliberazione n. 6/2025, che ridisegna requisiti, verifiche e modalità di nomina del Responsabile Tecnico nelle imprese che operano nel settore rifiuti. La riforma introduce criteri più chiari per esperienza e titoli di studio, aggiorna le prove di idoneità e definisce le nuove condizioni per la dispensa del legale rappresentante. Un cambiamento importante per tutte le aziende iscritte all’Albo, che dovranno adeguare procedure interne e verificare le posizioni dei propri RT.

1. Destinatari della deliberazione

La Deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025 (adottata ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 12 e 13 del D.M. 120/2014) dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali si rivolge a tutte le imprese che svolgono attivitàsoggette a iscrizione all’Albo, in particolare:
 
  • raccolta e trasporto rifiuti;
  • intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione;
  • bonifica dei siti contaminati;
  • bonifica dei beni contenenti amianto.
La deliberazione è particolarmente rilevante per le imprese che devono nominare o confermare il Responsabile Tecnico, figura obbligatoria per garantire competenza, affidabilità e correttezza nella gestione dei rifiuti.

2. Finalità della deliberazione

La deliberazione aggiorna e riordina l'intera disciplina relativa al Responsabile Tecnico (RT), dando attuazione agli artt. 12 e 13 del D.M. 120/2014 e alle modifiche introdotte dall’art. 212, comma 16-bis, del D.Lgs. 152/2006 relativa al Responsabile Tecnico (RT), e in accordo con quanto previsto dalla L. 191/2024. In particolare, essa mira a:
 
  • definire requisiti, titoli di studio ed esperienza necessari per assumere il ruolo di RT;
  • disciplinare le verifiche di idoneità iniziale e di aggiornamento;
  • introdurre una nuova modalità di dispensa dalle verifiche per il legale rappresentante con adeguata esperienza;
  • uniformare e razionalizzare le procedure d’esame, la composizione delle commissioni e la pubblicazione dei relativi esiti.
Per le imprese, questo provvedimento fornisce un quadro unico e aggiornato delle regole da seguire per assicurare la corretta nomina del RT.

3. Requisiti per svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico

I requisiti minimi sono indicati nell’Allegato A alla deliberazione e discendono dall’art. 12, comma 5, del D.M. 120/2014, che attribuisce al Comitato nazionale il compito di definire requisiti, titoli di studio ed esperienza del RT. Essi variano in funzione di:
 
  • categoria e classe di iscrizione all’Albo;
  • titolo di studio (diploma o laurea, con esoneri per gli RT già in carica nel 2017);
  • anni di esperienza documentata nel settore di riferimento;
  • superamento della verifica di idoneità.

Valore dell’esperienza professionale

La deliberazione riconosce come esperienza valida quella maturata:
 
  • come legale rappresentante di impresa operante nel settore;
  • come responsabile tecnico o direttore tecnico;
  • come dirigente o funzionario direttivo tecnico;
  • come dipendente in affiancamento al RT (con specifica comunicazione preventiva all’Albo).
Questa impostazione consente alle imprese di valorizzare percorsi professionali interni ed esterni, garantendo una maggiore flessibilità nell’individuazione del candidato RT.

4. Verifiche di idoneità: iniziale e aggiornamento

La deliberazione regola nel dettaglio le modalità di svolgimento delle verifiche, in attuazione dell’art. 13 del D.M. 120/2014, che disciplina verifiche iniziali e di aggiornamento., distinguendo tra:

4.1 Verifica iniziale
 
  • Si compone di un modulo generale e di almeno un modulo specialistico.
  • È valida 5 anni.
  • I quiz sono pubblicati sul sito dell’Albo e riguardano normativa rifiuti, sicurezza, responsabilità e specificità del settore.
4.2 Verifica di aggiornamento
 
  • Riguarda solo i moduli specialistici.
  • Può essere sostenuta da 12 mesi prima della scadenza quinquennale.
  • È obbligatorio superarla entro 12 mesi successivi alla scadenza (in questo caso non è possibile svolgere l’attività), altrimenti si perde l’idoneità.
4.3 Soglia di idoneità

Per essere dichiarato idoneo, il candidato deve raggiungere:
 
  • 32 punti nel modulo generale;
  • 34 punti nei moduli specialistici della verifica iniziale;
  • 28 punti nei moduli di aggiornamento.
Le prove possono svolgersi in formato cartaceo o digitale, secondo procedure standardizzate (Allegati G e H).

5. Dispensa dalle verifiche per il legale rappresentante

Una novità introdotta dall’art. 212, comma 16-bis, del D.Lgs. 152/2006 (introdotto dal D.L. 153/2024 e chiarito dal Ministero con nota prot. 78183 del 24 aprile 2025) e attuata dalla deliberazione è la possibilità, per il legale rappresentante, di essere dispensato dalle verifiche di idoneità.

5.1 Condizioni per la dispensa

Sono dispensati i legali rappresentanti che:
 
  • ricoprono tale ruolo da almeno tre anni consecutivi nella stessa impresa;
  • operano nel medesimo settore per cui è richiesta l’iscrizione all’Albo;
  • risultano tali secondo i dati del Registro Imprese.
5.2 Limiti ed effetti
 
  • La dispensa riguarda solo le verifiche, non i requisiti di titolo di studio ed esperienza.
  • Il legale rappresentante può fare il RT solo per la propria impresa.
  • Se cessa dalla carica, la dispensa decade; può mantenere il ruolo di RT solo superando la verifica di aggiornamento entro 24 mesi.
5.3 Procedura

La richiesta avviene tramite il modello Allegato D, con successivo rilascio di provvedimento da parte della Sezione regionale (Allegato E) o diniego (Allegato F).

6. Modalità operative per le imprese

Per una corretta gestione della figura del RT, le imprese devono:
 
  • verificare il possesso dei requisiti previsti per la categoria/classe;
  • individuare candidati idonei o pianificare percorsi di affiancamento formalizzati (Allegato B);
  • monitorare le scadenze delle verifiche quinquennali;
  • presentare le domande di partecipazione alle sessioni entro i termini (60–40 giorni prima);
  • conservare la documentazione relativa all’esperienza e alle comunicazioni all’Albo.
Queste operazioni sono essenziali per evitare sospensioni o decadenze dell’iscrizione.

7. Norme transitorie e abrogazioni

La deliberazione stabilisce che:
 
  • Le domande già presentate alla data di entrata in vigore (2 gennaio 2026) seguono le regole precedenti.
  • Sono abrogate numerose deliberazioni dal 2017 al 2025, in quanto superate dall’attuale riordino.
  • Il precedente "modulo obbligatorio" è rinominato modulo generale.
Questo consente alle imprese di avere un quadro unico, semplificato e aggiornato.

8. Conclusioni operative per le imprese

La Deliberazione n. 6/2025 rappresenta un testo di riferimento fondamentale, perché:
 
  • aggiorna il quadro regolatorio;
  • chiarisce ruoli, requisiti e responsabilità del Responsabile Tecnico;
  • introduce una maggiore flessibilità nella gestione dell’esperienza professionale;
  • semplifica le procedure per le verifiche e per la dispensa.
Area Legale