Il TAR del Piemonte ha stabilito che è legittimo per l’Autorità di controllo fissare, in sede di rilascio di un’autorizzazione, valori limite ambientali per gli scarichi industriali, più restrittivi di quelli previsti dal D.Lgs.152/06. Infatti, secondo l’interpretazione del TAR Piemonte, lo stesso art.124 D.Lgs.152/06, laddove prevede la possibile prescrizione di “ulteriori prescrizioni tecniche” aventi finalità di garantire che lo scarico avvenga senza recare pregiudizio al corpo ricettore, comprende anche lo stabilire limiti più restrittivi di quelli previsti dalla legge, purché una siffatta prescrizione sia proporzionata allo specifico caso e sia adeguatamente motivata.