Chiarimenti del Ministero della Semplificazione sulla "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA - art. 49, comma 4-bis del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, che ha sostituito la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nel previgente articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241)
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La SCIA si applica in materia edilizia, mantenendo l’identico campo applicativo della DIA, senza interferire con il campo di applicazione degli altri titoli abilitativi.
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La SCIA NON si applica alla DIA alternativa al permesso di costruire.
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In caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l’onere di allegare alla SCIA lo specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso;
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Per le DIA edilizie presentate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la disciplina applicabile rimane quella vigente al momento della presentazione della DIA, salva la possibilità per il privato, di poter presentare, per il medesimo intervento, una SCIA.