Oggi ci soffermiamo sulla pronuncia di una importante Sentenza della Corte di Cassazione che si colloca all’interno di un filone interpretativo “in controtendenza” che sembra essere stato inaugurato dalla Suprema Corte negli ultimi anni. La vicenda tratta di un drammatico infortunio con esiti mortali occorso ad un lavoratore introdottosi dentro il perimetro di una macchina punzonatrice/cesoiatrice attraverso un varco di accesso abusivo, non presidiato da alcun sistema di sicurezza, manovra intesa ad attuare uno sblocco di materiale in lavorazione e poi rivelatasi fatale per l'operatore. Il varco di accesso era stato realizzato allo scopo di agevolare interventi manutentivi, con il connivente consenso del Responsabile di Produzione e del Responsabile di Stabilimento, evidentemente senza alcuna preliminare analisi di rischio nè formale autorizzazione alla sua realizzazione, e senza che il Datore di Lavoro/Legale Rappresentante ne fosse a conoscenza.
La Corte di Cassazione ha affermato, in linea con un paio di pronunce recenti, che non può essere ascritta al Datore di Lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per “culpa in vigilando” qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, di prassi incaute, neppure sul piano inferenziale (cioè anche meramente deduttivo, argomentando ad esempio una presunta finalizzazione di tali prassi a una maggiore produttività), dalle quali sia scaturito l'evento (su questa linea interpretativa la Suprema Corte si era espressa con Sent. Cass. Sez. 4, n. 20833 del 15/05/2019).
La sentenza conferma quindi che in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non é ravvisabile la colpa del Datore di Lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso,
quando non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi (si confronti anche altra pronuncia della Corte di Cass. Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019, Romano, Rv. 276797).
In pratica viene attaccato l’inossidabile principio della presunzione di responsabilità oggettiva del Datore di Lavoro per fatto altrui e di conseguenza viene a cadere, in circostanze quali quelle appena descritte, anche la ipotizzabile responsabilità dell'Azienda per illecito amministrativo ex art. 25 septies comma 2 D.Lgs. 231/01 (correlata alla condotta del soggetto apicale), per presunto vantaggio economico conseguito dalla mancata realizzazione delle misure tecniche o organizzative di sicurezza.
Viene affermato quindi un corretto principio di civiltà giuridica secondo il quale l’omesso controllo da parte di uno specifico soggetto deve essere provato in concreto in modo specifico e incontrovertibile in sede di istruttoria dibattimentale, soprattutto quando ci si confronta con contesti organizzativi complessi che prevedono, accanto alla figura del Datore di Lavoro, che non necessariamente presenzia alla produzione, distinti e specifici ruoli aziendali gestionali ed operativi, assegnati a funzioni aziendali scelte e responsabilizzate per esperienza e competenza tecnica per essere efficaci monitor della sicurezza in campo.
Link alla sentenza completa.
Area Legale