La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando le doglianze manifestamente infondate, sia sotto il profilo della violazione di legge, sia sotto quello della motivazione. Il ricorrente, infatti, aveva fondato il proprio motivo di impugnazione sull’assunto che la sua mera qualifica di Committente non potesse costituire, di per sé, un fondamento sufficiente per affermarne la responsabilità penale, e che le violazioni contestate fossero inapplicabili per insussistenza dei presupposti normativi.
La Suprema Corte ha tuttavia operato una puntuale disamina dei doveri prevenzionistici gravanti sul Committente, confermando che la sua posizione non è meramente formale ma fonte autonoma di responsabilità, in quanto espressamente delineata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, agli artt. 90 e 91.
In primo luogo, la Corte ha smentito l’assunto difensivo secondo cui, nel caso di specie, non sarebbe stato necessario nominare il Coordinatore per la progettazione né redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Secondo l’impostazione del ricorrente, infatti, vi sarebbe stata una sola impresa esecutrice (la ditta C.C.), e il rapporto con D.D. (escavatorista) avrebbe dovuto qualificarsi come “nolo a caldo”, cioè una prestazione accessoria e non integrante un’autonoma attività d’impresa nel cantiere.
Tale ricostruzione è stata però respinta dalla Corte, la quale ha osservato che, nella realtà dei fatti accertata dai giudici di merito, vi era una pluralità di soggetti operanti nel cantiere, come tale idonea ad attivare gli obblighi prevenzionistici rafforzati previsti per i cantieri temporanei o mobili.
In particolare, la Corte ha richiamato:
- Art. 90, co. 3 e 4, D.Lgs. 81/08, che impone al Committente la nomina del Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione qualora nel cantiere sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici;
- Art. 91, co. 1, lett. d), che impone al Coordinatore di predisporre il PSC, obbligatorio ex art. 100 D.Lgs. 81/08 nei casi di presenza plurima di imprese;
- Art. 90, co. 9, lett. a), che pone in capo al Committente l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale sia delle imprese sia dei lavoratori autonomi incaricati.
Pertanto la Corte ha affermato che l’omessa valutazione del concreto assetto organizzativo del cantiere da parte del Committente costituisce colpa specifica, aggravata dal fatto che:
- L’intervento si è svolto in difformità rispetto al progetto esecutivo e senza informare il direttore dei lavori;
- Lo scavo è stato eseguito di domenica, in un contesto non supervisionato e in un’area più pericolosa rispetto a quella originariamente indicata;
- La scelta dell’impresa e del soggetto incaricato dell’escavatore è avvenuta senza alcuna verifica concreta delle competenze e della struttura organizzativa, fondata esclusivamente su rapporti personali di conoscenza.
Sotto tale profilo, la Corte ha ribadito l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità del Committente non può essere esclusa sulla sola base della separazione formale delle imprese coinvolte, né dalla sua assenza fisica dal luogo dell’infortunio, laddove egli abbia assunto decisioni organizzative rilevanti o abbia tollerato l’esecuzione dell’opera in condizioni di insicurezza note o facilmente percepibili.
È stato altresì respinto l’argomento secondo cui la condotta della vittima (che aveva deciso autonomamente di lavorare nel giorno festivo e in un’area diversa da quella progettata) avrebbe avuto carattere abnorme, idoneo a interrompere il nesso causale. La Corte ha riaffermato che, in materia di prevenzione infortuni, le norme tutelano anche l’errore del lavoratore, e che il comportamento imprudente dell’infortunato non vale ad escludere la responsabilità del garante, se ricade nell’area del rischio tipico della lavorazione.
L’unico comportamento davvero interruttivo del nesso causale è quello eccentrico e totalmente estraneo alla lavorazione affidata, condizione non ricorrente nel caso di specie.
Infine, in relazione all’art. 133 c.p., la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello sia pienamente conforme ai parametri normativi, in quanto ha considerato:
- la gravità dell’evento;
- l’intensità della colpa;
- la condotta post-factum dell’imputato;
- e le modalità attraverso le quali si è realizzata la violazione delle regole cautelari.
Alla dichiarazione di inammissibilità ha fatto seguito la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.