Sent. Cass. Pen. Decesso di magazziniere arrampicatosi su scaffalature

15/09/2025

Soggetti coinvolti, questioni trattate e capi di imputazione

La vicenda giudiziaria riguarda due imputati:
 
  • A.A., consigliere di amministrazione della Frigo Genova Srl
  • B.B., presidente del consiglio di amministrazione e RSPP pro tempore della stessa società
Entrambi sono stati chiamati a rispondere dell'infortunio mortale occorso al lavoratore C.C., magazziniere presso l'unità produttiva di Vado Ligure della Frigo Genova Srl.

Ai due imputati è stato contestato il reato di omicidio colposo in cooperazione colposa (artt. 113, 589 commi 1 e 2, 40 commi 1 e 2 c.p.). Al solo A.A., inoltre, sono state ascritte ulteriori contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008, tra cui:
Art. 15, lett. c) e d) (omessa eliminazione o riduzione dei rischi e inadeguata organizzazione del lavoro);
Articoli 69, 71, 87, 105, 107, 111, 162 e 163 (violazioni inerenti attrezzature, luoghi di lavoro e dispositivi di protezione).

Esposizione dei fatti

​​​​​​Il giorno 7 ottobre 2014, C.C. stava effettuando operazioni di prelievo di merce conservata in una cella frigorifera a -24°C. In assenza di un sistema di localizzazione preciso dei bancali all’interno di un’area di magazzinaggio molto ampia e privo di idonei strumenti per il lavoro in quota, il lavoratore si arrampicava lungo i montanti delle scaffalature fino a circa 8 metri d’altezza, utilizzando come appoggio un bancale.
Durante l’intervento, veniva travolto dal crollo di un altro bancale sovrastante e decedeva per asfissia meccanica violenta.
 
L'indagine accertava:
 
  • l'assenza di un sistema informatizzato per individuare con precisione la collocazione dei bancali;
  • la non leggibilità dei cartelli identificativi in quota, a causa di condensa, distanza e illuminazione;
  • la presenza di prassi pericolose, tra cui l'arrampicata sui bancali, tollerate seppur informalmente disapprovate;
  • l'inadeguatezza degli strumenti disponibili per operare in sicurezza (piattaforme elevabili inefficienti o non impiegabili in autonomia).​

Responsabilità contestate nel dettaglio

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, si addebita agli imputati l'omessa adozione di misure generali di tutela, tra cui:
 
  • lett. c): l'eliminazione o la riduzione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • lett. d): la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso coerente che integri la tecnica, l'organizzazione del lavoro e le condizioni sociali e ambientali di lavoro.
A.A. rispondeva anche di ulteriori violazioni concernenti l'idoneità delle attrezzature e la sicurezza nelle operazioni in quota (artt. 69 e ss. del medesimo decreto).

Giudizio di primo grado (Tribunale di Savona)

Il Tribunale, con sentenza di condanna per entrambi gli imputati, accertava:
 
  • la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva dei vertici aziendali e l'evento letale;
  • l'insufficienza dei presidi di prevenzione e l'assenza di misure organizzative atte ad evitare l'accesso improprio in quota;
  • l'infondatezza della tesi della condotta abnorme del lavoratore, ritenuta invece espressione di un comportamento indotto dalle condizioni materiali di lavoro.
Concesse le attenuanti generiche, il giudice irrogava:
 
  • pena di mesi otto di reclusione per l’omicidio colposo;
  • per A.A., anche ammenda di € 6.000 per le contravvenzioni in materia di sicurezza;
  • benefici di legge: sospensione condizionale e non menzione della condanna.

Giudizio di secondo grado (Corte d’Appello di Genova)

La Corte d’Appello confermava l’impianto della sentenza di primo grado, rilevando:
 
  • la piena fondatezza della ricostruzione fattuale e giuridica del primo giudice;
  • la non configurabilità di condotta abnorme del lavoratore;
  • la mancata adozione di un sistema gestionale idoneo a garantire la sicurezza operativa.
In parziale riforma:
 
  • dichiarava estinti per prescrizione alcuni reati contravvenzionali contestati ad A.A.
  • riduceva la pena inflitta a quest'ultimo, limitandola alla sola reclusione per l'omicidio colposo.

Motivi del ricorso in Cassazione

Il ricorso proposto dagli imputati articolava due principali motivi:

Vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.:
 
  • Contestazione circa l'inesistenza di una prassi pericolosa;
  • Presunta leggibilità dei cartelli identificativi dei bancali;
  • Critica alla mancata valorizzazione del comportamento del lavoratore come causa esclusiva dell'evento.
Erronea attribuzione di responsabilità ad A.A.:
 
  • Mancanza di deleghe specifiche in materia di sicurezza;
  • Assenza di prova circa la sua responsabilità gestionale effettiva rispetto alla sede di Vado Ligure.

Giudizio di legittimità (Corte di Cassazione)

La Corte Suprema ha dichiarato inammissibili i ricorsi, per manifesta infondatezza.

Sul primo motivo:
 
  • ha rilevato la correttezza della ricostruzione della Corte territoriale;
  • ha confermato che i mezzi forniti dall’azienda non erano idonei a prevenire il rischio di arrampicamento;
  • ha ritenuto il comportamento del lavoratore perfettamente inserito nel contesto del rischio datorialmente governato, escludendo il carattere "abnorme" della condotta.
Sul secondo motivo:
 
  • ha riaffermato il principio secondo cui nelle società di capitali la responsabilità in materia di sicurezza grava su tutti i membri del consiglio di amministrazione, salvo conferimento di deleghe specifiche ex art. 16 D.Lgs. 81/2008;
  • ha rilevato che A.A. era stato individuato come gestore di fatto della sede ove si era verificato l'evento infortunistico;
  • ha ribadito che l'omessa organizzazione della sicurezza costituisce fonte autonoma di responsabilità penale.

Precedenti giurisprudenziali e principi affermati

Cass. Pen., Sez. IV, 23/11/2022, n. 7012 (Rv. 284237):
La condotta abnorme del lavoratore può escludere la responsabilità del datore solo se determina un rischio "eccentrico", ossia estraneo all’area di rischio tipica dell’attività lavorativa.

Cass. Pen., Sez. IV, 03/10/2024, n. 40682 (Rv. 287206):
In caso di assenza di procedimentalizzazione aziendale, anche in presenza di deleghe, tutti i componenti del CDA sono responsabili delle omissioni in materia di sicurezza.

Principi di indirizzo prevenzionale

La sentenza n. 29235/2025 assume rilevanza esemplare nella costruzione di una corretta cultura della prevenzione, ribadendo:
 
  • l’obbligo di valutare i rischi derivanti da prassi operative scorrette anche se non formalizzate, specie se tollerate nel tempo;
  • l’importanza di predisporre sistemi gestionali e informativi idonei a ridurre il margine di errore umano nelle attività a rischio;
  • il principio secondo cui la condotta colposa del lavoratore non è scriminante quando deriva da lacune organizzative riconducibili al datore;
  • la responsabilità solidale dei vertici aziendali nella mancata strutturazione di procedure e strumenti volti a garantire condizioni di lavoro sicure.
Tali orientamenti interpretativi impongono alle imprese, specie in settori ad alta complessità logistica e organizzativa, una rigorosa ingegnerizzazione della sicurezza e un costante aggiornamento dei sistemi di prevenzione in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione delle prassi operative.
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