Sent Cass Pen, Sez. 3, del 02 novembre 2023, n. 43994 : Esplosione durante l'intervento di riparazione e manutenzione del forno

04/12/2023

La sentenza della Corte di Cassazione analizza la responsabilità penale relativa alla morte del lavoratore B.B. (assunto come addetto d’area con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ma di fatto adibito in qualità di addetto di manutenzione), in seguito a un incidente occorso durante le fasi ultimative di un intervento di manutenzione ad un forno catalitico.
Il procedimento si è incentrato sull'attribuzione di colpe e responsabilità in relazione alla catena causale che ha portato all'evento mortale.
 
Il ricorrente A.A., quale procuratore speciale con potere di firma per compiere atti di gestione ordinaria, era coinvolto come responsabile degli impianti (Direttore di stabilimento e per l’occasione anche coordinatore delle operazioni di manutenzione) e quindi chiamato a rispondere delle omissioni e degli addebiti collegati all'incidente e in particolare del reato di cui agli artt. 113 c.p. (cooperazione nel delitto colposo) e 589 c.p., commi 1 e 2 (omicidio colposo con fatto commesso in violazione delle norme di prevenzione), perchè, quale procuratore speciale con potere di firma per compiere atti di gestione ordinaria, responsabile degli impianti, ed in tale veste responsabile del rispetto degli obblighi prevenzionali durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione, in concorso con il Consigliere Delegato, Legale Rappresentante dell'impresa, ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, cagionava, per colpa, la morte di B.B., colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.
 
Il procuratore speciale, a sua difesa contro la sentenza del 4 ottobre 2022 pronunciata dalla Corte di Appello di Caltanisetta aveva dedotto l'erronea applicazione dell'art. 41, cpv., art. 589 c.p., nonchè il vizio di illogicità e contraddittorietà intrinseca della motivazione e il travisamento della prova, sostenendo che l’esplosione del forno catalitico, causa della morte del lavoratore addetto di manutenzione, sarebbe avvenuta per un palese errore del Capo Turno G.G. dalla sala controllo che non avrebbe rispettato la procedura di “avvio sequenza forno”, pur a lui comunicata dallo stesso A.A. con ordine di servizio. In fase difensiva era stato evocato anche il carattere di “abnormità” del comportamento del Capo Turno che, se considerato, avrebbe interrotto il nesso causale con la condotta omissiva ascritta al ricorrente.
 
La Corte di Cassazione in sede di motivazione della propria sentenza, enumera con precisione un’ampia serie di violazioni in addebito al ricorrente consistite in:
 
  • mancata valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore derivanti dall'esecuzione delle operazioni di manutenzione del forno rotante R9101 che poteva dar luogo alla formazione di miscele esplosive;
  • mancato aggiornamento del documento sulla protezione contro le esplosioni e mancata adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
  • assegnazione dell’incarico di manutenzione del forno a B.B. che in qualità di addetto d’area era privo della qualifica di addetto alla manutenzione meccanica;
  • gravi carenze manutentive del forno riscontrate in sede di consulenza tecnica ed in esito alle prove idrauliche effettuate, tali da rendere verosimile l’esplosione anche in assenza di errori di manovra;
  • mancata considerazione di un precedente near miss con dinamica simile;
  • mancata considerazione della probabilità di accensione ed esplosione della melma catalitica in presenza di calore e di aria;
  • mancata valutazione della possibile interazione tra le sostanze presenti utilizzate e delle caratteristiche dell’impianto;
  • mancata informazione e formazione dell’addetto in relazione all’attività svolta e in particolare con riferimento ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste e dalle norme di buona tecnica nonchè sulle misure e sulle attività di prevenzione adottate: il B.B. aveva posto in essere operazioni imprudenti, che costituivano l'antecedente causale dell'esplosione, proprio per la non conoscenza delle corrette procedure per mancanza di formazione pregressa;
  • mancata adozione di adeguate opere provvisionali per effettuazione dei lavori in condizioni di sicurezza;
  • mancata informazione di dettaglio e mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione con le ditte affidatarie in appalto per i lavori di esecuzione del lavaggio con vapore del forno;
  • mancata informativa alla vittima della corretta prassi esecutiva nella manutenzione del forno cosicchè, il B.B.,nell'effettuare il test del fumo per valutare la perfetta tenuta di un giunto tessile sostituito, inseriva il fumogeno tramite il "passo d'uomo" invece che tramite il "passo di mano" della tramoggia in uscita senza che, al termine della prova, la "manichetta" dell'aria, già montata, fosse rimossa dallo skid, determinando in tal modo l'introduzione d'aria (comburente) dalla linea "aria servizi" alla linea N2 (azoto), con conseguente esplosione per la presenza di combustibile (melma catalitica) in una situazione di calore (innesco). 
La Suprema Corte afferma che la mancanza di formazione specifica del lavoratore B.B. per svolgere l'intervento di manutenzione su un forno particolarmente pericoloso è stata un fattore rilevante e causale dell'evento mortale. Secondo la Corte, il B.B. non era stato adeguatamente informato sui rischi e sulle modalità corrette per gestire l'apparecchiatura, nonostante fosse stato assegnato a compiti di manutenzione per i quali non possedeva una formazione specifica.
 
La Corte rileva che la direzione era a conoscenza dei pericoli legati all'utilizzo del forno in questione, e che era già avvenuto un incidente simile in passato. Sostiene inoltre che la mancata formazione del lavoratore e l'approccio "artigianale" alla manutenzione, in presenza di un macchinario complesso e pericoloso, sono stati fattori determinanti nell'evento tragico.
 
La sentenza sottolinea anche che l'ordine di servizio impartito al Capo Turno G.G. e da lui disatteso, non esclude la responsabilità del procuratore speciale, evidenziando un'omissione di valutazione consapevole dell'attività da svolgere da parte del B.B., che avrebbe dovuto adottare le necessarie precauzioni previamente indicate.
 
La Corte di Cassazione conferma dunque la responsabilità del procuratore speciale in relazione alla mancanza di formazione e informazioni date al lavoratore, che avrebbe potuto evitare l'incidente o ridurne i rischi, agendo in modo più consapevole.
 
Link alla sentenza.
Area Legale
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner