Sarebbe cambiata la valutazione nel caso in cui i controlli fossero stati effettuati da parte di funzionari di polizia giudiziaria dell'ARPA anzichè da parte di tecnici di società in house?
La domanda è centrale, perché tocca il cuore sistematico della sentenza n. 6294/2026: la natura del bene giuridico tutelato dall’art. 452-septies c.p. e l’irrilevanza della qualificazione formale dell’organo controllante.
La risposta, alla luce della motivazione della Corte, è: no, la valutazione non sarebbe mutata, e anzi sarebbe stata, se possibile, ancora più lineare.
Vediamo perché, in modo tecnico-sistematico.
10.1 Il principio affermato dalla Cassazione
La sentenza chiarisce espressamente che l’art. 452-septies c.p.:
tutela direttamente le funzioni di controllo e vigilanza ambientali e in materia di sicurezza e igiene del lavoro, a prescindere dalla natura giuridica dell’organo coinvolto, purché sussista un nesso di strumentalità rispetto alla funzione di vigilanza.
Il punto decisivo è questo:
la norma non tutela l’ente controllante in sé, ma la funzione pubblica di vigilanza.
La Corte richiama in continuità l’orientamento già espresso da Cass. Sez. III, n. 11166/2023: il reato prescinde dalla natura dell’organo, purché svolga attività funzionalmente strumentale al controllo ambientale.
10.2 ARPA con funzioni di polizia giudiziaria: effetto sulla tipicità
Se il controllo fosse stato svolto da funzionari ARPA con qualifica di polizia giudiziaria:
- sussisterebbe certamente il requisito della funzione pubblica di vigilanza;
- il nesso di strumentalità sarebbe addirittura più immediato;
- la legittimazione dell’organo sarebbe indiscutibile.
Dal punto di vista della sussistenza del reato ex art. 452-septies c.p., nulla cambierebbe.
Anzi, la posizione dell’accusa sarebbe ancora più solida sotto il profilo dell’inquadramento funzionale.
10.3 Differenze che avrebbero potuto emergere
Le uniche differenze possibili riguarderebbero:
a) Profilo della parte civile
Nel caso deciso, la Corte ha dovuto motivare la legittimazione della società in house (Cap Holding), valorizzandone:
- natura pubblicistica,
- funzione strumentale,
- collegamento qualificato con il bene giuridico.
Se il controllo fosse stato svolto da ARPA:
- la legittimazione alla costituzione di parte civile sarebbe stata più immediata;
- non sarebbe stato necessario argomentare sulla natura di “longa manus” dell’amministrazione.
Quindi la questione si sarebbe semplificata, non complicata.
b) Possibile concorso con altri reati
Se l’interferenza avesse riguardato funzionari di polizia giudiziaria, in concreto si sarebbe potuto valutare:
- il concorso con art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale),
- oppure con art. 336 c.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale),
- a seconda delle modalità dell’ostruzione.
Nel caso deciso, la condotta è stata qualificata come ostacolo funzionale, non come violenza o minaccia.
Con ARPA-PG, l’area di possibile concorso sarebbe stata più ampia, ma la sussistenza dell’art. 452-septies non sarebbe stata esclusa.
10.4 Il punto sistemico: natura oggettiva del reato
La sentenza consolida un principio fondamentale:
il discrimine non è “chi controlla”, ma “cosa viene ostacolato”.
Il bene protetto è:
- l’effettività della funzione ispettiva ambientale,
- la regolarità dell’azione amministrativa di vigilanza.
Pertanto:
- società in house strumentale → tutela piena
- ARPA con funzioni di PG → tutela piena
- polizia giudiziaria ambientale → tutela piena
- La natura pubblicistica dell’organo non è elemento costitutivo della fattispecie.
10.5 Implicazioni applicative (profilo 231)
In ottica responsabilità dell’ente:
- la valutazione del rischio ex art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 non dipende dall’organo controllante;
- il rischio riguarda qualsiasi attività ispettiva ambientale o di sicurezza.
Anzi, nei modelli 231:
- la gestione delle ispezioni ARPA/ASL/NOE deve essere presidiata in modo uniforme;
- non è possibile differenziare il protocollo in base alla natura dell’organo.
10.6 Conclusione tecnico-sistematica
Se i controlli fossero stati effettuati da funzionari ARPA con qualifica di polizia giudiziaria:
- la sussistenza del delitto ex art. 452-septies c.p. sarebbe rimasta invariata;
- la motivazione sarebbe stata più lineare sul piano della legittimazione soggettiva;
- si sarebbe potuto aprire un ulteriore spazio per il concorso con reati contro la P.A.;
- non sarebbe mutata la qualificazione del fatto come delitto, né sarebbe stata più probabile la riqualificazione contravvenzionale.
In sintesi:
la sentenza afferma un principio funzionale, non formale: ciò che rileva è l’ostacolo alla funzione di controllo, non la qualifica dell’organo che la esercita.