Sent Cass Pen, sezione III, 16 ottobre 2025, n. 33954: Responsabilità del CSE e di altre figure di cantiere
17/11/2025
Premessa
La Corte di Cassazione penale in sezione III, con sentenza 16 ottobre 2025, n. 33954, si esprime in materia di omicidio colposo aggravato per violazione della normativa antinfortunistica in cantiere temporaneo, con particolare riferimento agli obblighi del committente, del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice. Il caso ha riguardato un infortunio mortale in pozzetto acquedottistico, con acqua residua in pressione e gravi carenze di coordinamento.Soggetti coinvolti, questioni trattate e capi di imputazione
Sono coinvolti:
- D.D., amministratore delegato di SICILIACQUE S.p.A., datore di lavoro-committente dell’opera.
- B.B., Responsabile Ufficio Gare e Appalti SICILIACQUE, responsabile dei lavori di manutenzione civile e riparazione dell’acquedotto Alcantara per SICILIACQUE ex art. 90 D.Lgs. 81/2008.
- C.C., coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) nominato da SICILIACQUE ex art. 92 D.Lgs. 81/2008
- A.A., legale rappresentante di SO.LO. Costruzioni S.r.l., impresa appaltatrice e, rispetto al subappalto, committente in subappalto, datore di lavoro/appaltatore e sub-committente ex artt. 26, 89, 97 D.Lgs. 81/2008
- SICILIACQUE S.p.A. e SO.LO. Costruzioni S.r.l., quali responsabili civili.
- H.H., titolare dell’impresa individuale subappaltatrice incaricata dei lavori idraulici, vittima dell’infortunio mortale.
Capi di imputazione:
omicidio colposo ex art. 589 c.p., aggravato dalla violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contestato in cooperazione colposa ex art. 113 c.p., con riferimento, in particolare, agli obblighi prevenzionistici derivanti dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 26, 89 ss., 90, 91, 92, 94, 97, 100) e alla disciplina della delega di funzioni (art. 16 D.Lgs. 81/2008).Questioni centrali:
- qualificazione del rischio (rischio “inerente all’ambiente di lavoro” e alla struttura dell’acquedotto, non riducibile a rischio specialistico del subappaltatore);
- ampiezza della posizione di garanzia del committente e del responsabile dei lavori;
- contenuto effettivo dell’“alta vigilanza” del CSE ex art. 92 D.Lgs. 81/2008;
- validità o meno della delega di funzioni al responsabile dei lavori ex art. 16 D.Lgs. 81/2008;
- incidenza della condotta del subappaltatore/vittima sulla catena causale (artt. 40, comma 2, e 41, comma 2, c.p.).
Esposizione dei fatti
L’infortunio mortale avviene nel corso di lavori sull’acquedotto Alcantara, presso un pozzetto nel Comune di Letojanni, il 26 febbraio 2014.
La sequenza essenziale:
- SICILIACQUE, gestore dell’acquedotto, affida a SO.LO. Costruzioni S.r.l. lavori di manutenzione e ristrutturazione (opere murarie e interventi connessi).
- SO.LO. subappalta a H.H. i lavori di manutenzione idraulica (sostituzione di saracinesche, organi di scarico, apparecchiature).
- È programmata la sostituzione di una saracinesca di scarico ammalorata, collocata in pozzetto profondamente incassato, con unico dispositivo di svuotamento e con significativi profili di rischio legati alla presenza di acqua in pressione.
- SICILIACQUE dispone una manovra di svuotamento e interruzione del flusso, ma permane una notevole quantità di acqua residua in condotta.
- Il giorno dell’intervento sono presenti H.H. (subappaltatore), due dipendenti SICILIACQUE e un dipendente SO.LO., con escavatore per movimentare i componenti.
- H.H. entra nel pozzetto per sostituire la saracinesca, pratica fori per favorire il deflusso, ma procede anche al taglio progressivo dei bulloni che ancorano la saracinesca; l’acqua residua in pressione (circa 125.100 litri, con velocità stimata di circa 110 km/h) provoca il cedimento improvviso dell’organo di scarico e investe violentemente il lavoratore, causandone il decesso.
Elemento chiave sottolineato dai giudici di merito e di legittimità: l’operazione più rischiosa (sostituzione dell’unico organo di scarico in un sistema senza dispositivi ridondanti, strumenti di misura della pressione residua o procedure di sicurezza codificate) è stata gestita senza un coordinamento preventivo adeguato tra SICILIACQUE, SO.LO. e il subappaltatore, e senza una effettiva presa in carico da parte del CSE.Responsabilità contestate nel dettaglio
1. D.D. (SICILIACQUE, amministratore delegato)
- Posizione di garanzia ex art. 2 e art. 18 D.Lgs. 81/2008 come datore di lavoro del committente e soggetto apicale ex art. 2381 c.c.
- Contestata l’omessa adozione di una organizzazione prevenzionistica idonea, l’omessa strutturazione di procedure tecniche per la gestione del rischio specifico (acqua in pressione, mancanza di scarichi ausiliari, misurazioni), nonché il difetto di controllo sostanziale sull’operato del responsabile dei lavori e del CSE.
2. B.B. (responsabile dei lavori per SICILIACQUE)
- Nominato responsabile dei lavori e responsabile del procedimento; non titolare di delega di funzioni valida ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 (mancanza di chiara individuazione, poteri autonomi di spesa, accettazione formale e pubblicità).
- Posizione di garanzia propria, quale soggetto incaricato della gestione operativa e del raccordo con il CSE.
- Contestato difetto di valutazione del rischio e di effettivo coordinamento: la verifica svolta è rimasta formale (idoneità tecnico-professionale, nomina CSE, esistenza PSC), senza tradursi in misure concrete sulle lavorazioni più critiche.
3. C.C. (CSE)
- Titolare di posizione di garanzia autonoma ex artt. 89, 92 e 100 D.Lgs. 81/2008.
- Contestata violazione dei compiti tipici di:
- verifica della coerenza tra PSC e POS;
- aggiornamento del PSC in relazione alle lavorazioni critiche (sostituzione organi di scarico in condotta in pressione o con residui);
- programmazione di accessi e verifiche nei momenti topici di rischio;
- attivazione di procedure e prescrizioni operative specifiche (compresi eventuali ordini di sospensione ex art. 92, comma 1, lett. f).
- La Corte rileva che il CSE, pur consapevole della natura critica degli interventi idraulici, ha ammesso di non essere stato neppure informato dell’operazione del 26.02.2014: è proprio la mancanza di un sistema di coordinamento strutturato e di un presidio di alta vigilanza che costituisce la violazione colposa. Non è scusante “non sapere” ciò che, per ruolo, si ha il dovere di rendere conoscibile e governabile.
4. A.A. (SO.LO. Costruzioni S.r.l.)
- Posizione di garante in quanto appaltatore che opera nel cantiere predisposto, con poteri di ingerenza organizzativa e materiale sul luogo di lavoro.
- Contestato l’aver affidato l’intervento a subappaltatore mantenendo la contiguità gestionale con il cantiere e omettendo una cooperazione effettiva nella valutazione e gestione del rischio connesso all’ambiente di lavoro (pozzetto, condotta, pressione residua), nonché l’attivazione dei necessari coordinamenti con il CSE e il committente.
5. SICILIACQUE S.p.A. e SO.LO. Costruzioni S.r.l.
- Ritenute responsabili civilmente per effetto delle condotte omissive dei propri vertici e referenti tecnici, in quanto espressione della loro organizzazione.
Giudizio di primo grado e relative motivazioni (Tribunale)
Il Tribunale di Messina (sentenza 29.09.2023):
- condanna B.B. (responsabile dei lavori per SICILIACQUE), C.C. (CSE) e A.A. (SO.LO. Costruzioni S.r.l.) per omicidio colposo aggravato;
- assolve D.D. (SICILIACQUE, amministratore delegato) in sede penale; individua responsabilità civili di SICILIACQUE e SO.LO.;
fonda la decisione su:
- qualificazione del cantiere come cantiere temporaneo o mobile ex Titolo IV D.Lgs. 81/2008;
- riconduzione del rischio letale non alla sola specializzazione idraulica di H.H., ma all’assetto dell’acquedotto e all’organizzazione del cantiere;
- grave carenza progettuale (assenza di scarichi ridondanti, strumenti di misura, procedure codificate);
- difetto di coordinamento fra committente, appaltatore, subappaltatore e CSE, con sostanziale “scarico” del rischio sull’operatore subappaltatore.
Giudizio di secondo grado e relative motivazioni (Corte d’appello)
La Corte d’appello di Messina (sentenza 11.12.2024):
- conferma le condanne di B.B., C.C. e A.A., con parziale riduzione del trattamento sanzionatorio;
- dichiara D.D. responsabile ai soli effetti civili, ritenendo inefficace la delega a B.B. e permanere in capo all’amministratore delegato la posizione di garanzia del datore di lavoro-committente;
- conferma la responsabilità civile di SICILIACQUE e SO.LO.;
- esclude il carattere abnorme della condotta di H.H., qualificandola semmai come imprudente ma interna all’area di rischio affidata ai garanti;
- sottolinea per C.C. (CSE) la mancata regolamentazione delle modalità di esecuzione delle manutenzioni idrauliche in pozzetti ad alto rischio e l’omessa attivazione di un coordinamento effettivo, nonostante il verbale di coordinamento del 23.12.2013 già indicasse la criticità delle condotte in pressione.
Motivi del ricorso in Cassazione
I ricorsi principali sviluppano, in sintesi, le seguenti linee difensive:
1. B.B. (responsabile dei lavori per SICILIACQUE) e D.D. (SICILIACQUE, amministratore delegato)
- contestano la ritenuta insussistenza di una delega di funzioni efficace ex art. 16 D.Lgs. 81/2008;
- sostengono che il committente avrebbe adempiuto agli obblighi con verifiche formali (idoneità imprese, nomina CSE, PSC);
- affermano che, in regime di Titolo IV, gli obblighi sarebbero limitati alla designazione dei coordinatori, senza ingerenza sostanziale;
- invocano il principio di affidamento sul CSE e sul subappaltatore;
- deducono l’interruzione del nesso causale per condotta imprudente della vittima.
2. A.A. (SO.LO.)
- nega di essere datore di lavoro di H.H. e di avere avuto ingerenza sulle attività idrauliche;
- contesta l’applicazione degli artt. 26 e 97 D.Lgs. 81/2008 alla propria posizione;
- invoca l’autonomia organizzativa del subappaltatore e la natura abnorme della manovra di H.H.;
- rimette in discussione il giudizio controfattuale ex art. 40 c.p. sull’omesso coordinamento.
3. A.A. e SO.LO. come responsabili civili
- deducono l’assenza di un ruolo gestionale sul rischio specifico dell’intervento idraulico;
- fanno leva sulla pretesa condotta eccentrica di H.H.
4. SICILIACQUE S.p.A.
- sostiene di aver assolto agli obblighi ex artt. 26, 89, 90, 91, 92 D.Lgs. 81/2008 mediante PSC aggiornato e chiusura delle condotte;
- afferma che la predisposizione di ulteriori cautele spettasse al subappaltatore;
- insiste sull’interruzione del nesso causale per condotta di H.H. in violazione dell’art. 94 D.Lgs. 81/2008.
5. C.C. (CSE)
- rivendica il carattere di “alta vigilanza” non operativa del proprio ruolo, limitata alle lavorazioni interferenziali;
- qualifica l’intervento di sostituzione della saracinesca come manutenzione ordinaria estranea alla propria sfera di controllo e non comunicata;
- sostiene di aver predisposto PSC e verbali adeguati, e di non poter rispondere per una condotta autonoma e imprudente del subappaltatore;
- contesta l’esistenza del nesso causale tra la propria omissione e l’evento.
Giudizio di terzo grado e motivazioni (Corte di Cassazione)
La Corte di Cassazione rigetta tutti i ricorsi, confermando:
- la responsabilità penale di B.B. (responsabile dei lavori per SICILIACQUE), C.C. (CSE)
- e A.A. (SO.LO. Costruzioni S.r.l.);
- le responsabilità civili di D.D. (SICILIACQUE, amministratore delegato), SICILIACQUE e SO.LO.
I passaggi motivazionali essenziali, con particolare riguardo al ruolo del CSE e al sistema delle posizioni di garanzia:
1. Rischio interferenziale e rischio ambientale
- Il rischio che ha condotto all’evento non è qualificabile come rischio esclusivamente specialistico dell’impresa di H.H., ma come rischio connesso alla conformazione del sistema acquedottistico, alla morfologia dei luoghi e alla scelta di intervenire sull’unico organo di scarico in assenza di dispositivi ridondanti e misure tecniche di controllo.
- Si tratta quindi di rischio “inerente all’ambiente di lavoro”, ricadente nella sfera di responsabilità del committente, del responsabile dei lavori, del CSE e dell’appaltatore, che non può essere trasferito integralmente al subappaltatore.
2. Posizione di garanzia del committente e del responsabile dei lavori
- Il committente, nei cantieri soggetti al Titolo IV D.Lgs. 81/2008, non può limitarsi a designare i coordinatori e verificare in modo meramente formale la documentazione.
- È tenuto a controlli sostanziali e incisivi sulla sicurezza, a vigilare sull’operato dei coordinatori e a garantire che PSC e POS affrontino concretamente i rischi dell’ambiente di lavoro.
- La delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 ha effetto esonerativo solo se reale, specifica, con pienezza di poteri e mezzi: nel caso di specie, la figura di B.B. (responsabile dei lavori per SICILIACQUE) non soddisfa tali requisiti, con permanenza della responsabilità apicale in capo a D.D. (SICILIACQUE, amministratore delegato) sul piano civilistico.
3. Ruolo e compiti del CSE (art. 92 D.Lgs. 81/2008) – lettura sistematica rafforzata dalla sentenza
- La Corte ribadisce e sviluppa i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità:
- Il CSE è titolare di una posizione di garanzia autonoma, che si affianca a quelle del committente e dei datori di lavoro delle imprese esecutrici; non è un mero consulente formale.
- I suoi compiti, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 81/2008, comprendono, in sintesi:
- verificare, con opportuna frequenza, l’applicazione delle disposizioni del PSC e la corretta cooperazione e coordinamento tra imprese (lett. a e b);
- verificare l’idoneità dei POS e la loro coerenza con il PSC, richiedendone l’adeguamento (lett. c);
- adeguare il PSC e il fascicolo con l’evoluzione dei lavori e delle fasi critiche (lett. c e d);
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni, informando committente e imprese (lett. f);
- segnalare formalmente a committente/responsabile dei lavori e, se del caso, agli organi di vigilanza, le inadempienze non sanate (lett. e).
- “Alta vigilanza” non significa distanza burocratica, ma:
- presenza programmata in cantiere in corrispondenza delle lavorazioni critiche;
- conoscenza preventiva degli interventi ad alto rischio;
- verifica sostanziale, non solo cartolare, dell’adeguatezza delle misure;
- presidio della gestione del rischio interferenziale attraverso pianificazione, riunioni, cronoprogrammi e ordini scritti.
Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione afferma che:
- il CSE conosceva (o doveva conoscere) la particolare rischiosità delle operazioni idrauliche sui pozzetti e sulle condotte in pressione;
- avrebbe dovuto prevedere, nel PSC e nelle procedure, specifiche modalità di gestione di tali interventi (tempi di svuotamento, verifiche tecniche, ruolo degli operatori SICILIACQUE/SO.LO., condizioni per l’accesso nel pozzetto, criteri oggettivi per l’eventuale sospensione);
- avrebbe dovuto assicurare che qualsiasi intervento di sostituzione dell’organo di scarico fosse programmato, comunicato e coordinato, in modo da poter esercitare il proprio ruolo di controllo alto ma effettivo;
- l’auto-esclusione informativa del CSE (non “avvisato” dell’intervento) è sintomo della violazione del dovere di strutturare un sistema di coordinamento idoneo, non motivo di esonero.
4. Condotta della vittima e interruzione del nesso causale
- La condotta di H.H. (taglio degli otto bulloni pur in presenza di residua fuoriuscita d’acqua) è valutata come imprudente ma non abnorme:
- rientra nel tipo di mansioni affidate;
- si colloca entro l’area di rischio che i garanti avrebbero dovuto governare.
- Non ricorrono, quindi, i presupposti dell’art. 41, comma 2, c.p. per ritenere interrotto il nesso causale: non si è in presenza di causa sopravvenuta nuova, imprevedibile ed eccentrica rispetto al rischio attivato dalle omissioni dei garanti.
- Ex art. 40, comma 2, c.p., la mancata attivazione delle cautele doverose si configura come causa dell’evento.
5. Sistema delle posizioni di garanzia nel cantiere
- Tutti i garanti (committente, responsabile dei lavori, CSE, appaltatore, subappaltatore) sono chiamati a cooperare ex artt. 26, 90, 92, 97 D.Lgs. 81/2008 nella gestione del rischio interferenziale.
- Il subappaltante non è esonerato se conserva ingerenza sul cantiere o se il rischio è ambientale e strutturale, come nel caso di specie.
- L’idea di una responsabilità “a cascata” che si arresti sul subappaltatore è espressamente smentita: la Corte valorizza il criterio del governo effettivo del rischio e della sua riconducibilità all’ambiente di lavoro.
Precedenti giurisprudenziali citati e massime/principi richiamati
La sentenza richiama e coordina numerosi precedenti, tra cui, in sintesi:
- Sez. 4, n. 12440/2020: il subappaltante è esonerato dagli obblighi solo se i lavori subappaltati sono integralmente autonomi, senza ingerenza residua.
- Cass. Sez. 4, n. 42477/2009: obblighi concorrenti di appaltatore e subappaltatore in materia di sicurezza; il subappaltatore assume posizione di garanzia per la parte di opera affidatagli.
- Sez. 4, n. 44977/2013: il CSE ha compiti di alta vigilanza sulla corretta osservanza del PSC, sull’idoneità dei POS e sul loro adeguamento; la sua è posizione di garanzia autonoma.
- Sez. 4, n. 17502/2008 e Sez. 4, n. 24010/2004: potere-dovere del CSE di sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente.
- Sez. 4, n. 27165/2016: obbligo del CSE di programmare sopralluoghi significativi, non meramente rituali.
- Sez. 4, n. 14012/2015 (Zambelli) e Sez. 4, n. 14407/2011 (Bergamelli): il committente deve svolgere controlli sostanziali sulla sicurezza e sull’operato dei coordinatori, non limitandosi agli adempimenti formali.
- Sez. 3, n. 6884/2008: obblighi del committente in presenza di più imprese e della compresenza in cantiere.
- Sez. U, n. 38343/2014 (Espenhahn): la posizione di garanzia coincide con il governo effettivo del rischio; l’art. 41, comma 2, c.p. opera solo per cause sopravvenute eccentriche.
Conclusione operativa sul ruolo del CSE
La sentenza n. 33954/2025 consolida un orientamento particolarmente rigoroso: il CSE è garante “alto” ma concreto. Non può limitarsi a predisporre documenti o a registrare verbali standard; deve:
- conoscere e presidiare le lavorazioni ad alto rischio con presenza programmata;
- assicurare che PSC e POS intercettino i rischi ambientali reali (come la pressione residua nelle condotte);
- organizzare un sistema di comunicazioni e di coordinamento che renda impossibile l’esecuzione di interventi critici senza il suo coinvolgimento;
- esercitare i poteri di segnalazione e sospensione quando le condizioni di sicurezza non sono dimostrate.
In questo quadro, l’omessa attivazione del CSE nella gestione dell’intervento non è una mera lacuna organizzativa, ma la violazione diretta del nucleo essenziale della sua posizione di garanzia, che ha concorso causalmente alla morte del lavoratore.
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