Sent Cass Pen, Sezione IV, 29 settembre 2025, n. 32255: Modifica non certificata e infortuni plurimi

27/10/2025

La Corte di Cassazione in Sezione IV penale con sentenza del 29 settembre 2025, n. 32255 affronta il caso di un infortunio plurimo occorso su una linea per riempimento e inscatolamento di deodoranti roll on avvenuto a seguito di una modifica introdotta con carattere d’urgenza per soddisfare le esigenze di un cliente.

Soggetti coinvolti, questioni trattate e capi di imputazione

Imputati
 
  • B.B. – direttore di stabilimento Cosmint, datore di lavoro delegato alla sicurezza (con procura).
  • A.A. – tecnico esterno di Sarma Impianti (società terza rispetto a Cosmint); la Corte lo qualifica quale progettista ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 81/08 e dirigente di fatto ex art. 299 D.Lgs. 81/08, in applicazione del principio di effettività (poteri esercitati in concreto a motivo dell’ideazione e indicazioni sul montaggio dell’“invito” di raccordo dalla linea di produzione ad una inscatolatrice, e delle sue funzioni di presidio, gestione avvii/fermi, rapporti con fornitori/manutentori).
Chiarimento sul ruolo di A.A. (tecnico esterno)
 
  • La sentenza accerta che A.A. non era un dipendente interno di Cosmint, bensì un tecnico esterno di Sarma Impianti. La qualificazione giuridica attribuita dalla Corte (progettista ex art. 22 TUSL e dirigente di fatto ex art. 299 TUSL) deriva dalle funzioni effettivamente svolte e non dalla formale appartenenza aziendale.
Persone offese
 
  • C.C. (dipendente Cosmint), D.D. (lavoratore somministrato Randstad), E.E. (dipendente C.L.M. coop.).
Reati contestati
 
  • Lesioni colpose aggravate ex art. 590, commi 1–3, c.p., in cooperazione colposa (art. 113 c.p.), con richiamo alle aggravanti dell’art. 583, comma 1, nn. 1–2 c.p.; profili di colpa specifica da violazione di artt. 18, 22, 26, 70, 71, 299 D.Lgs. 81/08 e clausola generale art. 2087 c.c.
Questioni giuridiche centrali
 
  1. Individuazione delle posizioni di garanzia (datore/delegato; dirigente di fatto; progettista) secondo il principio di effettività (art. 299 TUSL).
  2. Rilevanza della modifica impiantistica (installazione di un “invito” metallico su linea incompleta) quale innovazione che impone nuova valutazione dei rischi e, se del caso, rimarcatura/conformità.
  3. Colpa cosciente (art. 61 n. 3 c.p.) alla luce del primo infortunio e della reiterazione degli eventi nei giorni successivi.

Esposizione dei fatti (ricostruzione cronologica)

  • Il contesto produttivo descritto riporta di una linea per riempimento e inscatolamento di deodoranti roll‑on che al momento dei fatti è mancante della cartonatrice finale a motivo di una consegna incompleta (inscatolatrice non ancora fornita/installata).
  • Per evadere con urgenza le commesse, fu introdotta la soluzione provvisoria “tavolo + invito metallico” allo scarico del nastro, concepita per colmare temporaneamente l’assenza dell’unità di inscatolamento.
  • La provvisorietà della soluzione non esimeva dagli obblighi prevenzionistici: dovevano essere effettuate nuova valutazione dei rischi, misure tecniche di segregazione/schermatura, dispositivi di arresto/avvertimento, procedure e formazione/addestramento specifici; dove pertinente, andava valutata anche la conformità/rimarcatura secondo la normativa di prodotto.
Sequenza degli eventi lesivi
 
  • 12 dicembre 2017: C.C. subisce schiacciamento/trascinamento della mano tra nastro e invito durante un picco produttivo.
  • 13 dicembre 2017 (mattino): E.E. riporta traumi con mano incastrata tra nastro e piano.
  • 13 dicembre 2017 (a seguire): D.D. si infortuna mentre presta soccorso al collega.
Tra i punti di rischio emersi: zona di cesoiamento/trascinamento in prossimità della transizione nastro‑invito; mancata segregazione; assenza di dispositivi di arresto/avvertimento o dime di separazione; istruzioni operative inadeguate; linea riavviata dopo il primo infortunio senza preventiva bonifica del rischio.

Responsabilità contestate nel dettaglio (profilazione delle condotte)

B.B. (datore delegato)
 
  • Art. 70, c.1, TUSL: messa a disposizione di attrezzature non conformi (linea modificata con organi esposti).
  • Art. 71, c.2, TUSL: scelta e uso dell’attrezzatura senza considerare condizioni/rischi/interferenze.
  • Art. 26, c.2, TUSL: inadeguata cooperazione e coordinamento tra datori nei rapporti di somministrazione/appalto.
  • Art. 18, c.1, lett. h), TUSL: omessa informazione e mancata sospensione dell’attività in presenza di pericolo grave e immediato, specie dopo il primo evento.
  • Circostanza soggettiva: colpa cosciente (art. 61 n. 3 c.p.) per previsione dell’evento e ingiustificata prosecuzione dell’attività.
A.A. (progettista/dirigente di fatto)
 
  • Art. 22, TUSL: avendo ideato e fatto installare la soluzione tecnica dell’“invito”, avrebbe dovuto rispettare i principi di prevenzione applicabili (eliminazione del rischio alla fonte, segregazione, ecc.).
  • Art. 299, TUSL: esercizio effettivo di poteri (allestimento, avvio/fermo linea, istruzioni a manutentori, rapporti con fornitori) = posizione di garanzia di dirigente di fatto.

Giudizio di I grado e relative motivazioni (Tribunale di Como, 15 febbraio 2024)

Esito: condanna di B.B. e A.A. per lesioni colpose aggravate.

Ragioni

B.B.:
 
  • riconosciuta posizione di garanzia in quanto delegato;
  • aveva operato la scelta gestionale di utilizzare una linea strutturalmente insicura;
  • aveva consentito il riavvio dell’impianto dopo il primo infortunio senza eliminare la fonte di pericolo.
A.A.:
 
  • progettista della soluzione provvisoria (art. 22), con incidenza causale sulla creazione del nuovo rischio;
  • dirigente di fatto (art. 299) desunto dai magistrati per la sua presenza continuativa in reparto, i poteri effettivi di impulso/fermo, le istruzioni impartite.
Causalità della colpa: la modifica ha creato una nuova zona di pericolo non affrontata con corrette misure tecniche e procedurali; la reiterazione degli eventi il giorno seguente conferma la prevedibilità.

Giudizio di II grado e relative motivazioni (Corte d’Appello di Milano, 26 novembre 2024)

Esito: conferma della condanna.

Chiavi motivazionali
 
  • Per B.B.: accertato un “via libera” gestionale alla produzione sulla linea 56; disattesa l’allegazione di un ordine di fermo (ritenuta non credibile); la visibilità della linea dall’ufficio e l’urgenza produttiva non giustificano il rischio residuo.
  • Per A.A.: qualificazione come dirigente di fatto fondata sul principio di effettività; la soluzione tecnica dell’“invito” è alternativa alla cartonatrice mancante e cade nella sfera di responsabilità del progettista ex art. 22.

Motivi del ricorso in Cassazione (sintesi argomentata delle difese)

Ricorso B.B.
 
  • Travisamento del fatto: si deduce che i giudici di merito avrebbero frainteso la sequenza degli accadimenti e il contenuto delle direttive impartite, poiché B.B. sostiene di aver ordinato il fermo della linea dopo il primo infortunio e di non aver disposto né la realizzazione, né l’avvio o il riavvio della soluzione provvisoria (“tavolo + invito metallico”); si censura, quindi, l’attribuzione a B.B. del “via libera” gestionale alla prosecuzione della produzione e si chiede di qualificare come illogica la motivazione nella parte in cui gli riconduce quelle scelte.
  • Omessa motivazione sulla sussistenza delle contravvenzioni al TUSL contestate (artt. 18, 22, 26, 70, 71, 299 D.Lgs. 81/08) e sui connessi profili di colpa (colpa specifica da violazione di norme prevenzionistiche e colpa generica per negligenza/imprudenza/imperizia, inclusa l’eventuale colpa cosciente); nonché errata applicazione degli artt. 42–43 c.p. in ordine alla qualificazione dell’elemento soggettivo e al nesso tra violazioni prevenzionistiche ed evento lesivo.
  • Art. 40 c.p.: interromperebbe il nesso causale la condotta abnorme altrui.
Nel caso concreto, l’eccezione difensiva (sul profilo dell’art. 40 c.p.) è questa:

Per B.B.: si sostiene che il nesso causale sarebbe interrotto da condotte abnormi delle persone offese. In particolare, si prospetta che:
 
  • C.C. avrebbe inserito la mano nella zona di transito nastro–“invito” (per recuperare/riallineare i flaconi), compiendo un atto eccentrico rispetto alle ordinarie mansioni;
  • E.E. avrebbe posto in essere analoga condotta nella zona di schiacciamento nastro–piano;
  • D.D. si sarebbe infortunato intervenendo in soccorso, con comportamento ritenuto imprevedibile ed esorbitante.
Secondo la difesa, questi comportamenti sarebbero “abnormi” (eccentrici, esorbitanti e imprevedibili) e, quindi, da soli sufficienti a cagionare l’evento, interrompendo il nesso con le omissioni ascritte al garante.

Per A.A.: oltre a negare le posizioni di garanzia (progettista/dirigente di fatto), la difesa fa leva sul medesimo argomento causale: gli infortuni deriverebbero da condotte individuali anomale dei lavoratori, non riconducibili alle scelte tecniche della soluzione provvisoria (“invito” metallico).
 
  • Art. 61 n. 3 c.p.: non vi sarebbe colpa cosciente. Cioè la difesa sostiene che non ricorrono i presupposti della colpa cosciente perché mancava la “previsione in concreto” dell’evento, era stato ordinato il fermo dopo il primo infortunio, i successivi eventi sarebbero dipesi da condotte imprevedibili/abnormi dei lavoratori, la soluzione provvisoria era ritenuta sufficientemente sicura, quindi non vi fu “confidenza di evitarlo”.
Ricorso A.A.
 
  1. Art. 22 TUSL: non sarebbe progettista in senso proprio (assenza di progetto “abilitato”).
  2. Art. 299 TUSL: non avrebbe poteri decisionali; la sua è mera consulenza; lo stop non era un vero ordine.
  3. Art. 40 c.p. e art. 27 Cost.: difetto di colpevolezza personale e di nesso causale.

Giudizio di III grado e motivazioni (Corte di Cassazione)

Esito: rigetto di entrambi i ricorsi. Conferma delle sentenze di merito.

Parametro di scrutinio
 
  • La Cassazione non rivaluta i fatti, ma verifica la tenuta logico‑giuridica della motivazione (coerenza, completezza, assenza di manifeste illogicità). I ricorsi, nella sostanza, chiedono una nuova lettura del compendio probatorio.
B.B.
 
  • Posizione di garanzia e scelte gestionali: la decisione di mantenere in produzione una linea insicura e di riavviarla dopo il primo sinistro è logicamente ricondotta a B.B.; la tesi del fermo è smentita dagli atti e, comunque, la sospensione è stata meramente temporanea.
  • Colpa specifica: corretta dunque l’applicazione degli artt. 70, 71, 26, 18 TUSL e della clausola di tutela (art. 2087 c.c.).
  • Colpa cosciente (art. 61 n. 3 c.p.): dopo l’evento del 12 dicembre, la reiterazione del rischio era prevedibile e concretamente percepibile; l’aver confidato nel buon esito senza misure risolutive integra la previsione in concreto.
A.A.
 
  • Nesso causale: la modifica ha creato una nuova zona di pericolo; la mancata rivalutazione del rischio e l’assenza di presidi hanno contribuito causalmente agli eventi.
  • Progettista ex art. 22 TUSL: non occorre un progetto abilitato o l’iscrizione ad albo; rileva il fatto di aver ideato/indicato la soluzione e governato l’allestimento con scelte tecniche idonee a incidere sulla sicurezza.
  • Dirigente di fatto ex art. 299 TUSL: la continuità di presenza, le istruzioni impartite, la gestione degli avvii/fermi e i rapporti con fornitori/manutentori provano l’esercizio effettivo di poteri.
La Corte di Cassazione si è dunque espressa con:
 
  • Ricorsi rigettati per entrambi gli imputati.
  • Conferma delle condanne per lesioni colpose aggravate.
  • B.B.: responsabilità quale datore/delegato per linea non conforme e riavvio dopo il primo infortunio; colpa specifica (artt. 70, 71, 26, 18 TUSL) e colpa cosciente.
  • A.A.: pur tecnico esterno, è progettista (art. 22 TUSL) e dirigente di fatto (art. 299 TUSL) per effettività; la modifica ha creato nuovo rischio senza adeguata rivalutazione.
  • Nesso causale non interrotto: condotte dei lavoratori prevedibili nell’area di rischio governata dai garanti.

Precedenti giurisprudenziali citati e massime/principi richiamati

Massima desumibile
 
  • La responsabilità del progettista e del dirigente di fatto non dipende da qualifiche formali o da un progetto abilitato: conta l’effettivo esercizio di scelte tecniche e poteri gestionali (artt. 22 e 299 TUSL). In presenza di un primo incidente sentinella, la prosecuzione dell’attività senza adeguate misure integra colpa cosciente.
Principi richiamati
 
  • Effettività delle posizioni di garanzia (art. 299 TUSL): la titolarità degli obblighi segue i poteri in concreto.
  • Dovere di progettazione sicura (art. 22 TUSL): chi introduce soluzioni tecniche deve prevenire/eliminare i rischi secondo i principi di prevenzione.
  • Nesso causale omissivo (art. 40 c.p.): l’omesso impedimento di un evento doverosamente impedibile equivale a cagionarlo.
  • Colpa e colpa cosciente (artt. 42–43, 61 n. 3 c.p.): previsione dell’evento con ingiustificata fiducia di evitarlo.

Contenuto degli articoli richiamati (con nota esplicativa)

Codice penale
 
  • Art. 113 c.p. – Cooperazione nel delitto colposo: più persone, con condotte colpose autonome, contribuiscono causalmente all’evento; responsabilità concorrente.
  • Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose: punisce chi, per colpa, cagiona lesioni; aggravanti se derivate da violazione di norme antinfortunistiche.
  • Art. 583, c.1, nn. 1–2 c.p. – Lesioni gravi: malattia > 40 giorni, indebolimento di organi/funzioni.
  • Art. 61 n. 3 c.p. – Colpa con previsione: l’agente prevede l’evento ma confida di evitarlo; circostanza aggravante comune.
  • Art. 40 c.p. – Causalità: il non impedire un evento, quando si ha l’obbligo giuridico di impedirlo, equivale a cagionarlo (fattispecie omissiva impropria).
  • Artt. 42–43 c.p. – Elemento psicologico: la colpa è negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi/regolamenti/ordini/discipline.
Codice civile
 
  • Art. 2087 c.c. – Tutela delle condizioni di lavoro: clausola generale che impone al datore l’adozione di tutte le misure che, secondo particolarità del lavoro, esperienza e tecnica, sono necessarie a salvaguardare l’integrità del lavoratore.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)
 
  • Art. 2 (Definizioni): tra cui dirigente quale soggetto che, attuando le direttive del datore, organizza e vigila sull’attività.
  • Art. 18, c.1, lett. h): in caso di pericolo grave e immediato, il datore informa i lavoratori e sospende l’attività fino al ripristino in sicurezza.
  • Art. 22 (Progettisti): chi effettua scelte progettuali/tecniche e seleziona attrezzature/componenti/DPI rispetta i principi di prevenzione.
  • Art. 26, c.2 (Interferenze): i datori coinvolti in appalti/somministrazione cooperano e coordinano le misure di prevenzione (DUVRI ove dovuto).
  • Art. 70, c.1 (Conformità attrezzature): le attrezzature devono essere conformi a disposizioni e direttive di prodotto; vietato l’uso di attrezzature non conformi.
  • Art. 71, c.2 (Scelta e uso attrezzature): considerare condizioni di lavoro, rischi e interferenze, adottando misure idonee.
  • Art. 299 (Esercizio di fatto di poteri direttivi): le posizioni di garanzia gravano anche su chi esercita in concreto i poteri del datore/dirigente/preposto.

Chiusura interpretativa (per lettura operativa)

  • Soluzioni “provvisorie” = progetto: ogni innovazione che incide sulla sicurezza è progettazione (art. 22) e attiva obblighi di valutazione, adeguamento e verifica.
  • Effettività > formalità: la tracciabilità delle decisioni tecniche e dei poteri è essenziale per delimitare le responsabilità.
  • Gestione postevento: il primo infortunio impone stop, informazione, bonifica e rivalidazione prima del riavvio; diversamente, si consolida la colpa cosciente.
  • Interferenze: coinvolgere tutte le controparti (somministratore, appaltatore) in un DUVRI dinamico e in addestramenti specifici per le modifiche d’impianto.
Area Legale
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