Sent Cass Pen, Sezione IV, 29 settembre 2025, n. 32255: Modifica non certificata e infortuni plurimi
27/10/2025
La Corte di Cassazione in Sezione IV penale con sentenza del 29 settembre 2025, n. 32255 affronta il caso di un infortunio plurimo occorso su una linea per riempimento e inscatolamento di deodoranti roll on avvenuto a seguito di una modifica introdotta con carattere d’urgenza per soddisfare le esigenze di un cliente.
Soggetti coinvolti, questioni trattate e capi di imputazione
Imputati
- B.B. – direttore di stabilimento Cosmint, datore di lavoro delegato alla sicurezza (con procura).
- A.A. – tecnico esterno di Sarma Impianti (società terza rispetto a Cosmint); la Corte lo qualifica quale progettista ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 81/08 e dirigente di fatto ex art. 299 D.Lgs. 81/08, in applicazione del principio di effettività (poteri esercitati in concreto a motivo dell’ideazione e indicazioni sul montaggio dell’“invito” di raccordo dalla linea di produzione ad una inscatolatrice, e delle sue funzioni di presidio, gestione avvii/fermi, rapporti con fornitori/manutentori).
Chiarimento sul ruolo di A.A. (tecnico esterno)
- La sentenza accerta che A.A. non era un dipendente interno di Cosmint, bensì un tecnico esterno di Sarma Impianti. La qualificazione giuridica attribuita dalla Corte (progettista ex art. 22 TUSL e dirigente di fatto ex art. 299 TUSL) deriva dalle funzioni effettivamente svolte e non dalla formale appartenenza aziendale.
Persone offese
- C.C. (dipendente Cosmint), D.D. (lavoratore somministrato Randstad), E.E. (dipendente C.L.M. coop.).
Reati contestati
- Lesioni colpose aggravate ex art. 590, commi 1–3, c.p., in cooperazione colposa (art. 113 c.p.), con richiamo alle aggravanti dell’art. 583, comma 1, nn. 1–2 c.p.; profili di colpa specifica da violazione di artt. 18, 22, 26, 70, 71, 299 D.Lgs. 81/08 e clausola generale art. 2087 c.c.
Questioni giuridiche centrali
- Individuazione delle posizioni di garanzia (datore/delegato; dirigente di fatto; progettista) secondo il principio di effettività (art. 299 TUSL).
- Rilevanza della modifica impiantistica (installazione di un “invito” metallico su linea incompleta) quale innovazione che impone nuova valutazione dei rischi e, se del caso, rimarcatura/conformità.
- Colpa cosciente (art. 61 n. 3 c.p.) alla luce del primo infortunio e della reiterazione degli eventi nei giorni successivi.
Esposizione dei fatti (ricostruzione cronologica)
- Il contesto produttivo descritto riporta di una linea per riempimento e inscatolamento di deodoranti roll‑on che al momento dei fatti è mancante della cartonatrice finale a motivo di una consegna incompleta (inscatolatrice non ancora fornita/installata).
- Per evadere con urgenza le commesse, fu introdotta la soluzione provvisoria “tavolo + invito metallico” allo scarico del nastro, concepita per colmare temporaneamente l’assenza dell’unità di inscatolamento.
- La provvisorietà della soluzione non esimeva dagli obblighi prevenzionistici: dovevano essere effettuate nuova valutazione dei rischi, misure tecniche di segregazione/schermatura, dispositivi di arresto/avvertimento, procedure e formazione/addestramento specifici; dove pertinente, andava valutata anche la conformità/rimarcatura secondo la normativa di prodotto.
Sequenza degli eventi lesivi
- 12 dicembre 2017: C.C. subisce schiacciamento/trascinamento della mano tra nastro e invito durante un picco produttivo.
- 13 dicembre 2017 (mattino): E.E. riporta traumi con mano incastrata tra nastro e piano.
- 13 dicembre 2017 (a seguire): D.D. si infortuna mentre presta soccorso al collega.
Tra i punti di rischio emersi: zona di cesoiamento/trascinamento in prossimità della transizione nastro‑invito; mancata segregazione; assenza di dispositivi di arresto/avvertimento o dime di separazione; istruzioni operative inadeguate; linea riavviata dopo il primo infortunio senza preventiva bonifica del rischio.Responsabilità contestate nel dettaglio (profilazione delle condotte)
B.B. (datore delegato)
- Art. 70, c.1, TUSL: messa a disposizione di attrezzature non conformi (linea modificata con organi esposti).
- Art. 71, c.2, TUSL: scelta e uso dell’attrezzatura senza considerare condizioni/rischi/interferenze.
- Art. 26, c.2, TUSL: inadeguata cooperazione e coordinamento tra datori nei rapporti di somministrazione/appalto.
- Art. 18, c.1, lett. h), TUSL: omessa informazione e mancata sospensione dell’attività in presenza di pericolo grave e immediato, specie dopo il primo evento.
- Circostanza soggettiva: colpa cosciente (art. 61 n. 3 c.p.) per previsione dell’evento e ingiustificata prosecuzione dell’attività.
A.A. (progettista/dirigente di fatto)
- Art. 22, TUSL: avendo ideato e fatto installare la soluzione tecnica dell’“invito”, avrebbe dovuto rispettare i principi di prevenzione applicabili (eliminazione del rischio alla fonte, segregazione, ecc.).
- Art. 299, TUSL: esercizio effettivo di poteri (allestimento, avvio/fermo linea, istruzioni a manutentori, rapporti con fornitori) = posizione di garanzia di dirigente di fatto.
Giudizio di I grado e relative motivazioni (Tribunale di Como, 15 febbraio 2024)
Esito: condanna di B.B. e A.A. per lesioni colpose aggravate.
Ragioni
B.B.:
- riconosciuta posizione di garanzia in quanto delegato;
- aveva operato la scelta gestionale di utilizzare una linea strutturalmente insicura;
- aveva consentito il riavvio dell’impianto dopo il primo infortunio senza eliminare la fonte di pericolo.
A.A.:
- progettista della soluzione provvisoria (art. 22), con incidenza causale sulla creazione del nuovo rischio;
- dirigente di fatto (art. 299) desunto dai magistrati per la sua presenza continuativa in reparto, i poteri effettivi di impulso/fermo, le istruzioni impartite.
Causalità della colpa: la modifica ha creato una nuova zona di pericolo non affrontata con corrette misure tecniche e procedurali; la reiterazione degli eventi il giorno seguente conferma la prevedibilità.Giudizio di II grado e relative motivazioni (Corte d’Appello di Milano, 26 novembre 2024)
Esito: conferma della condanna.
Chiavi motivazionali
- Per B.B.: accertato un “via libera” gestionale alla produzione sulla linea 56; disattesa l’allegazione di un ordine di fermo (ritenuta non credibile); la visibilità della linea dall’ufficio e l’urgenza produttiva non giustificano il rischio residuo.
- Per A.A.: qualificazione come dirigente di fatto fondata sul principio di effettività; la soluzione tecnica dell’“invito” è alternativa alla cartonatrice mancante e cade nella sfera di responsabilità del progettista ex art. 22.
Motivi del ricorso in Cassazione (sintesi argomentata delle difese)
Ricorso B.B.
- Travisamento del fatto: si deduce che i giudici di merito avrebbero frainteso la sequenza degli accadimenti e il contenuto delle direttive impartite, poiché B.B. sostiene di aver ordinato il fermo della linea dopo il primo infortunio e di non aver disposto né la realizzazione, né l’avvio o il riavvio della soluzione provvisoria (“tavolo + invito metallico”); si censura, quindi, l’attribuzione a B.B. del “via libera” gestionale alla prosecuzione della produzione e si chiede di qualificare come illogica la motivazione nella parte in cui gli riconduce quelle scelte.
- Omessa motivazione sulla sussistenza delle contravvenzioni al TUSL contestate (artt. 18, 22, 26, 70, 71, 299 D.Lgs. 81/08) e sui connessi profili di colpa (colpa specifica da violazione di norme prevenzionistiche e colpa generica per negligenza/imprudenza/imperizia, inclusa l’eventuale colpa cosciente); nonché errata applicazione degli artt. 42–43 c.p. in ordine alla qualificazione dell’elemento soggettivo e al nesso tra violazioni prevenzionistiche ed evento lesivo.
- Art. 40 c.p.: interromperebbe il nesso causale la condotta abnorme altrui.
Nel caso concreto, l’eccezione difensiva (sul profilo dell’art. 40 c.p.) è questa:
Per B.B.: si sostiene che il nesso causale sarebbe interrotto da condotte abnormi delle persone offese. In particolare, si prospetta che:
- C.C. avrebbe inserito la mano nella zona di transito nastro–“invito” (per recuperare/riallineare i flaconi), compiendo un atto eccentrico rispetto alle ordinarie mansioni;
- E.E. avrebbe posto in essere analoga condotta nella zona di schiacciamento nastro–piano;
- D.D. si sarebbe infortunato intervenendo in soccorso, con comportamento ritenuto imprevedibile ed esorbitante.
Secondo la difesa, questi comportamenti sarebbero “abnormi” (eccentrici, esorbitanti e imprevedibili) e, quindi, da soli sufficienti a cagionare l’evento, interrompendo il nesso con le omissioni ascritte al garante.
Per A.A.: oltre a negare le posizioni di garanzia (progettista/dirigente di fatto), la difesa fa leva sul medesimo argomento causale: gli infortuni deriverebbero da condotte individuali anomale dei lavoratori, non riconducibili alle scelte tecniche della soluzione provvisoria (“invito” metallico).
- Art. 61 n. 3 c.p.: non vi sarebbe colpa cosciente. Cioè la difesa sostiene che non ricorrono i presupposti della colpa cosciente perché mancava la “previsione in concreto” dell’evento, era stato ordinato il fermo dopo il primo infortunio, i successivi eventi sarebbero dipesi da condotte imprevedibili/abnormi dei lavoratori, la soluzione provvisoria era ritenuta sufficientemente sicura, quindi non vi fu “confidenza di evitarlo”.
Ricorso A.A.
- Art. 22 TUSL: non sarebbe progettista in senso proprio (assenza di progetto “abilitato”).
- Art. 299 TUSL: non avrebbe poteri decisionali; la sua è mera consulenza; lo stop non era un vero ordine.
- Art. 40 c.p. e art. 27 Cost.: difetto di colpevolezza personale e di nesso causale.
Giudizio di III grado e motivazioni (Corte di Cassazione)
Esito: rigetto di entrambi i ricorsi. Conferma delle sentenze di merito.
Parametro di scrutinio
- La Cassazione non rivaluta i fatti, ma verifica la tenuta logico‑giuridica della motivazione (coerenza, completezza, assenza di manifeste illogicità). I ricorsi, nella sostanza, chiedono una nuova lettura del compendio probatorio.
B.B.
- Posizione di garanzia e scelte gestionali: la decisione di mantenere in produzione una linea insicura e di riavviarla dopo il primo sinistro è logicamente ricondotta a B.B.; la tesi del fermo è smentita dagli atti e, comunque, la sospensione è stata meramente temporanea.
- Colpa specifica: corretta dunque l’applicazione degli artt. 70, 71, 26, 18 TUSL e della clausola di tutela (art. 2087 c.c.).
- Colpa cosciente (art. 61 n. 3 c.p.): dopo l’evento del 12 dicembre, la reiterazione del rischio era prevedibile e concretamente percepibile; l’aver confidato nel buon esito senza misure risolutive integra la previsione in concreto.
A.A.
- Nesso causale: la modifica ha creato una nuova zona di pericolo; la mancata rivalutazione del rischio e l’assenza di presidi hanno contribuito causalmente agli eventi.
- Progettista ex art. 22 TUSL: non occorre un progetto abilitato o l’iscrizione ad albo; rileva il fatto di aver ideato/indicato la soluzione e governato l’allestimento con scelte tecniche idonee a incidere sulla sicurezza.
- Dirigente di fatto ex art. 299 TUSL: la continuità di presenza, le istruzioni impartite, la gestione degli avvii/fermi e i rapporti con fornitori/manutentori provano l’esercizio effettivo di poteri.
La Corte di Cassazione si è dunque espressa con:
- Ricorsi rigettati per entrambi gli imputati.
- Conferma delle condanne per lesioni colpose aggravate.
- B.B.: responsabilità quale datore/delegato per linea non conforme e riavvio dopo il primo infortunio; colpa specifica (artt. 70, 71, 26, 18 TUSL) e colpa cosciente.
- A.A.: pur tecnico esterno, è progettista (art. 22 TUSL) e dirigente di fatto (art. 299 TUSL) per effettività; la modifica ha creato nuovo rischio senza adeguata rivalutazione.
- Nesso causale non interrotto: condotte dei lavoratori prevedibili nell’area di rischio governata dai garanti.
Precedenti giurisprudenziali citati e massime/principi richiamati
Massima desumibile
- La responsabilità del progettista e del dirigente di fatto non dipende da qualifiche formali o da un progetto abilitato: conta l’effettivo esercizio di scelte tecniche e poteri gestionali (artt. 22 e 299 TUSL). In presenza di un primo incidente sentinella, la prosecuzione dell’attività senza adeguate misure integra colpa cosciente.
Principi richiamati
- Effettività delle posizioni di garanzia (art. 299 TUSL): la titolarità degli obblighi segue i poteri in concreto.
- Dovere di progettazione sicura (art. 22 TUSL): chi introduce soluzioni tecniche deve prevenire/eliminare i rischi secondo i principi di prevenzione.
- Nesso causale omissivo (art. 40 c.p.): l’omesso impedimento di un evento doverosamente impedibile equivale a cagionarlo.
- Colpa e colpa cosciente (artt. 42–43, 61 n. 3 c.p.): previsione dell’evento con ingiustificata fiducia di evitarlo.
Contenuto degli articoli richiamati (con nota esplicativa)
Codice penale
- Art. 113 c.p. – Cooperazione nel delitto colposo: più persone, con condotte colpose autonome, contribuiscono causalmente all’evento; responsabilità concorrente.
- Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose: punisce chi, per colpa, cagiona lesioni; aggravanti se derivate da violazione di norme antinfortunistiche.
- Art. 583, c.1, nn. 1–2 c.p. – Lesioni gravi: malattia > 40 giorni, indebolimento di organi/funzioni.
- Art. 61 n. 3 c.p. – Colpa con previsione: l’agente prevede l’evento ma confida di evitarlo; circostanza aggravante comune.
- Art. 40 c.p. – Causalità: il non impedire un evento, quando si ha l’obbligo giuridico di impedirlo, equivale a cagionarlo (fattispecie omissiva impropria).
- Artt. 42–43 c.p. – Elemento psicologico: la colpa è negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi/regolamenti/ordini/discipline.
Codice civile
- Art. 2087 c.c. – Tutela delle condizioni di lavoro: clausola generale che impone al datore l’adozione di tutte le misure che, secondo particolarità del lavoro, esperienza e tecnica, sono necessarie a salvaguardare l’integrità del lavoratore.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)
- Art. 2 (Definizioni): tra cui dirigente quale soggetto che, attuando le direttive del datore, organizza e vigila sull’attività.
- Art. 18, c.1, lett. h): in caso di pericolo grave e immediato, il datore informa i lavoratori e sospende l’attività fino al ripristino in sicurezza.
- Art. 22 (Progettisti): chi effettua scelte progettuali/tecniche e seleziona attrezzature/componenti/DPI rispetta i principi di prevenzione.
- Art. 26, c.2 (Interferenze): i datori coinvolti in appalti/somministrazione cooperano e coordinano le misure di prevenzione (DUVRI ove dovuto).
- Art. 70, c.1 (Conformità attrezzature): le attrezzature devono essere conformi a disposizioni e direttive di prodotto; vietato l’uso di attrezzature non conformi.
- Art. 71, c.2 (Scelta e uso attrezzature): considerare condizioni di lavoro, rischi e interferenze, adottando misure idonee.
- Art. 299 (Esercizio di fatto di poteri direttivi): le posizioni di garanzia gravano anche su chi esercita in concreto i poteri del datore/dirigente/preposto.
Chiusura interpretativa (per lettura operativa)
- Soluzioni “provvisorie” = progetto: ogni innovazione che incide sulla sicurezza è progettazione (art. 22) e attiva obblighi di valutazione, adeguamento e verifica.
- Effettività > formalità: la tracciabilità delle decisioni tecniche e dei poteri è essenziale per delimitare le responsabilità.
- Gestione post‑evento: il primo infortunio impone stop, informazione, bonifica e ri‑validazione prima del riavvio; diversamente, si consolida la colpa cosciente.
- Interferenze: coinvolgere tutte le controparti (somministratore, appaltatore) in un DUVRI dinamico e in addestramenti specifici per le modifiche d’impianto.