Sent. Cass. Penale, Sez 3, 19 febbraio 2025, n 6775 - Infortunio mortale in fonderia
31/03/2025
1. Estremi della Sentenza
La Corte di Cassazione, Sezione Penale, nella sentenza n. 6775 del 19 febbraio 2025, affronta la questione della responsabilità penale in relazione a un infortunio mortale occorso a un operaio in una fonderia. Il caso concerne la responsabilità del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza in relazione al decesso di C.C., un lavoratore addetto al reparto "anime" della fonderia, schiacciato dal macchinario nel corso di un'operazione di manutenzione.2. Soggetti coinvolti, questioni trattate e capi di imputazione
Gli imputati nel presente caso sono A.A., amministratore delegato e datore di lavoro delegato della ditta O/CAVA MECCANICA S.p.A., e B.B., responsabile del reparto fonderia e delegato alla sicurezza sul lavoro. L’accusa principale è quella di omicidio colposo per negligenza, imprudenza, imperizia, e per la violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento agli articoli 2087 c.c. (obbligo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori) e 71, comma 1, D.Lgs. 81/2008 (disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro).
In particolare, il reato di omicidio colposo è contestato in quanto i due imputati, nelle loro rispettive posizioni di garanzia, avrebbero omesso di adottare le misure di sicurezza necessarie per prevenire l'infortunio che ha provocato la morte del lavoratore C.C.3. Esposizione dei fatti
L'incidente si è verificato nel reparto "anime" della fonderia, dove il lavoratore stava eseguendo delle operazioni di pulizia ordinaria del macchinario. Il macchinario, durante l’operazione, ha improvvisamente messo in movimento delle colonne di acciaio e traverse meccaniche che hanno schiacciato l’operaio, causandone il decesso. Nonostante il comportamento imprudente del lavoratore – che ha agito in violazione di norme interne e senza rispettare le procedure di sicurezza – la Corte ha ritenuto che la causa principale dell'incidente fosse la carenza di misure preventive da parte dei responsabili dell'azienda, i quali non avevano predisposto i necessari dispositivi di sicurezza e di protezione.4. Responsabilità contestate
La responsabilità degli imputati è contestata in relazione a più aspetti della sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, si evidenzia l’assenza di un’adeguata segnalazione riguardo al divieto di accesso alla zona pericolosa e la mancanza di dispositivi di sicurezza adeguati sui macchinari, che avrebbero impedito l'accesso a zone ad alto rischio. Inoltre, si fa riferimento alla carenza di protezioni fisiche adeguate, come le barriere e i blocchi automatici, che avrebbero impedito l'eventuale movimento del macchinario nel caso in cui il lavoratore fosse entrato in contatto con esso. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili in quanto avevano l’obbligo di tutelare la sicurezza dei lavoratori e di prevenire rischi che potevano essere facilmente evitati con cautele minime.5. Giudizio di I grado e relative motivazioni (Tribunale)
Il Tribunale di Asti, con sentenza del 11 luglio 2018, aveva assolto gli imputati, ritenendo che non sussistessero le condizioni per configurare la responsabilità penale per l'incidente. Secondo il Tribunale, la condotta del lavoratore si sarebbe configurata come un atto isolato e imprevedibile, non imputabile al datore di lavoro, e le misure di sicurezza adottate dalla ditta sarebbero risultate sufficienti. Tuttavia, questa sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione con decisione del 2022, che ha evidenziato delle lacune motivazionali nella valutazione degli elementi probatori, in particolare per quanto concerne il mancato approfondimento di aspetti cruciali riguardanti le misure di sicurezza e la configurazione del macchinario.6. Giudizio di II grado e relative motivazioni (Corte d’Appello)
In seguito all'annullamento della sentenza di primo grado, il caso è stato rinviato alla Corte di Appello di Torino, che con sentenza dell'8 maggio 2024 ha riformato la decisione, dichiarando gli imputati responsabili del reato di omicidio colposo. La Corte d'Appello ha accertato che le misure di sicurezza adottate dalla ditta non erano sufficienti a prevenire l'incidente, in quanto non vi era un divieto formale di accesso alle aree pericolose, né protezioni adeguate sui macchinari. Solo dopo l’evento si sarebbe provveduto ad installare due cancelletti che avrebbero reso difficile l'accesso alla zona pericolosa e, comunque, bloccato il funzionamento della macchina. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il comportamento del lavoratore, pur imprudente, non aveva interrotto il nesso causale tra l’omissione delle misure di sicurezza e l’incidente mortale. L'assenza di protezioni fisiche e la possibilità di accesso alle zone pericolose, pur in presenza di comportamenti vietati da parte del lavoratore, sono stati considerati elementi determinanti nella configurazione della responsabilità penale degli imputati.7. Motivi del ricorso in Cassazione
Gli imputati hanno quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che il giudizio di rinvio non avesse colmato in maniera adeguata le lacune della motivazione evidenziate nella sentenza di annullamento. In particolare, i ricorrenti hanno affermato che le misure di sicurezza fossero comunque adeguate e che la condotta del lavoratore fosse stata la causa principale dell'incidente, sollevando dubbi sull'effettiva efficacia delle misure adottate, tra cui la segnalazione del divieto di accesso. Inoltre, hanno sostenuto che l'infortunio non fosse prevedibile né evitabile, dato il comportamento imprudente del lavoratore, che aveva agito senza seguire le direttive aziendali.8. Giudizio di III grado e motivazioni (Corte di Cassazione)
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 febbraio 2025, ha rigettato il ricorso, confermando la condanna degli imputati. La Corte ha sottolineato che il giudice di rinvio aveva adeguatamente colmato le lacune motivazionali, in particolare riguardo agli approfondimenti istruttori richiesti dalla Cassazione. In particolare, è stato ribadito che il comportamento del lavoratore, pur imprudente, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, in quanto la morte dell’operaio è stata causata da una insufficienza delle cautele preventive. La Corte ha precisato che, sebbene il lavoratore abbia agito in modo negligente, le misure di sicurezza, se correttamente implementate, avrebbero potuto neutralizzare il rischio di un infortunio.
Il principio di diritto stabilito dalla Corte è che la responsabilità del datore di lavoro non viene meno nemmeno di fronte a comportamenti imprudenti dei lavoratori, se l'incidente è il risultato di un rischio che avrebbe potuto essere evitato con l’adozione di misure preventive adeguate. La responsabilità del datore di lavoro, in virtù dell'art. 2087 c.c., sussiste anche se il lavoratore ha violato le regole aziendali, purché l’incidente possa essere attribuito a una mancanza di misure preventive. La Corte ha inoltre evidenziato che l’adeguamento delle misure di sicurezza è fondamentale per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.9. Precedenti giurisprudenziali citati e massime/principi richiamati
- Cass Pen. Sez. 4, n. 7364 del 14 gennaio 2014: "La responsabilità del datore di lavoro non viene meno nemmeno in presenza di un comportamento negligente del lavoratore, se la causa dell'incidente può essere ricondotta a una carenza nelle misure di sicurezza."
- Cass Pen. Sez. 4, n. 27871 del 20 marzo 2019: conferma il principio che la responsabilità del datore di lavoro permane anche quando il lavoratore ha violato le norme aziendali, se tale comportamento può essere ricondotto a una insufficienza delle misure di sicurezza.
- Art. 2087 c.c.: impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per proteggere l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
1. Oltre la Sentenza
Perché la ricostruzione di questa vicenda processuale ci possa essere d’aiuto ai fini di prevenzione ci potremmo ora interrogare, con riferimento al caso concreto, su quali avrebbero potuto essere, secondo le valutazioni espresse dai magistrati, le "misure preventive adeguate" da adottarsi, tali da evitare l’evento e le conseguenti gravi responsabilità in capo agli imputati.
Secondo le valutazioni espresse dalla Corte di Appello e dalla Corte di Cassazione nel caso trattato, le "misure preventive adeguate" avrebbero dovuto riguardare principalmente interventi per rendere inaccessibili o comunque presidiate le aree pericolose del macchinario, così da ridurre significativamente il rischio di incidenti come quello verificatosi. Analizziamo dunque le misure che, secondo i magistrati, sarebbero state necessarie per evitare il decesso del lavoratore e le responsabilità degli imputati:
Sistemi di protezione fisica sui macchinari.
- In particolare, il macchinario in questione non era dotato di adeguati dispositivi di protezione che avrebbero impedito l'accesso alle zone ad alto rischio. La Corte ha evidenziato che il lavoratore avrebbe potuto accedere alla parte superiore del macchinario, dove si trovavano organi meccanici in movimento, senza che ci fossero barriere fisiche sufficienti a impedire tale accesso. Pertanto, una misura preventiva adeguata poteva consistere nell'installazione di protezioni fisiche permanenti, come recinzioni o coperture che impedissero fisicamente l'accesso alle aree in cui i macchinari erano operativi.
Blocchi automatici del macchinario.
- Un'altra misura preventiva avrebbe potuto riguardare l'installazione di un sistema di blocco automatico da attivare nel momento in cui un operatore si fosse avvicinato a una zona pericolosa. In questo caso, la Corte ha sottolineato che se i macchinari fossero stati dotati di meccanismi di arresto automatico del movimento, quando l'area fosse stata accessibile, l'incidente sarebbe stato evitato. Una misura di questo tipo avrebbe impedito il funzionamento del macchinario in caso di avvicinamento di una persona.
Segnalazione chiara e visibile del divieto di accesso alle zone pericolose.
- La Corte ha fatto riferimento alla mancanza di un divieto esplicito e visibile di accesso alle aree pericolose. Sebbene il divieto fosse noto ai lavoratori, la Corte ha rilevato che non era stato formalizzato né per iscritto né con cartellonistica adeguata. Una misura preventiva adeguata sarebbe stata la realizzazione di segnalazioni chiare e facilmente visibili che indicassero il divieto di accesso nelle aree pericolose. Questo avrebbe reso inequivocabile per il lavoratore quale fosse la zona non accessibile, anche nel caso in cui non fosse stato esplicitamente a conoscenza del rischio.
Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori, procedure dedicate.
- Sebbene non esplicitamente trattato nelle valutazioni giuridiche, una misura preventiva di fondamentale importanza sarebbe stata una formazione continua e approfondita sui rischi specifici legati alle operazioni di manutenzione dei macchinari unita alla formalizzazione di tali operazioni in istruzioni e procedure discusse, validate e diffuse. I lavoratori, in particolare, avrebbero dovuto essere adeguatamente sensibilizzati riguardo ai rischi e alle corrette procedure da seguire, così da ridurre la probabilità di azioni imprudenti che mettessero a rischio la loro sicurezza.
Implementazione di un sistema di manutenzione e controllo periodico dei macchinari.
- I magistrati hanno fatto riferimento all'inadeguatezza di alcune misure di sicurezza, come la mancanza di un sistema di blocco meccanico che avrebbe potuto essere installato per impedire l'avvio della macchina in presenza di una persona nelle zone pericolose. Un'ulteriore misura preventiva adeguata sarebbe stata la manutenzione periodica e l'aggiornamento dei macchinari per garantire che tutte le protezioni fossero efficienti e aggiornate, riducendo così i rischi legati alla loro malfunzionamento.
Adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI).
- Sebbene il caso si focalizzi maggiormente sulle misure collettive di sicurezza, una misura preventiva che poteva essere adottata riguarda l'uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale, come caschi, guanti, tute protettive, in caso di accesso in aree pericolose.
In sintesi, secondo la Corte di Cassazione e la Corte di Appello, le misure preventive adeguate avrebbero dovuto riguardare una combinazione di sistemi di protezione fisica, blocchi automatici, segnalazioni evidenti, formazione adeguata dei lavoratori, istruzioni e procedure dedicate, manutenzione regolare dei macchinari e uso di dispositivi di protezione individuale.
L'adozione di queste misure avrebbe notevolmente ridotto il rischio di un incidente mortale e, secondo i magistrati, avrebbe evitato la responsabilità dei responsabili della sicurezza sul lavoro, i quali sono stati ritenuti colpevoli proprio per la mancanza di tali precauzioni.