Sent Cass Penale Sez 3 29 luglio 2024 n 30950: Datore di lavoro e Principio di effettività
09/09/2024
Questioni trattate e capi di imputazione
La sentenza tratta principalmente la responsabilità del datore di lavoro secondo il cd “principio di effettività”, nell'ambito della violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Le imputate sono accusate di violazione degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008, che impongono al datore di lavoro specifici obblighi di organizzazione della sicurezza e di vigilanza sulla stessa.Esposizione dei fatti
Il Tribunale di Terni aveva condannato A.A. e B.B. alla pena di 5.000 euro ciascuna per la violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, con riferimento agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008. Il reato di cui all'articolo 590 del codice penale (lesioni personali colpose) non è stato procedibile per mancanza di condizioni. Le imputate erano indicate come "amministratore unico" e "proprietaria" della società C.C. Srl, ma la sentenza le ha identificate come "amministratrice di diritto" e "amministratrice di fatto".Responsabilità contestate
Le responsabilità contestate riguardavano la mancata adozione e vigilanza delle misure di sicurezza sul lavoro e la gestione dei dipendenti in modo tale da prevenire infortuni. B.B. è stata identificata come datrice di lavoro di fatto, avendo esercitato i poteri decisionali e di spesa necessari per la gestione della sicurezza.Giudizio di I grado e relative motivazioni (Tribunale)
Il Tribunale di Terni ha condannato entrambe le imputate a una pena pecuniaria di 5.000 euro ciascuna, per la violazione degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008. Le motivazioni si basano sul ruolo effettivo delle imputate nella gestione della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla definizione di "datore di lavoro" e alla responsabilità di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza.Motivi del ricorso in Cassazione
Le imputate hanno proposto ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi:
- Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: le imputazioni indicate differivano rispetto alle qualifiche effettivamente attribuite nella sentenza (articoli 125 e 521 c.p.p., art. 6 CEDU).
- Errata qualificazione di B.B. come datore di lavoro: la sentenza non ha specificato perché B.B. debba essere considerata datrice di lavoro (articoli 125 e 546 c.p.p.).
- Mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.: riguardo alla particolare tenuità del fatto.
- Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (articoli 125 e 546 c.p.p.).
- Quantificazione della pena non prossima al minimo edittale (articoli 125 e 546 c.p.p.).
- Aumento eccessivo della pena per continuazione (articoli 125 e 546 c.p.p., art. 81 c.p.).
- Erronea applicazione della prescrizione (articoli 125 e 546 c.p.p., articoli 157 e 159 c.p.).
Giudizio della Corte di Cassazione e relative motivazioni
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli infondati o inammissibili per i seguenti motivi:
- Correlazione tra accusa e sentenza: La Corte ha ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (articoli 125 e 521 c.p.p., art. 6 CEDU), in quanto la qualificazione giuridica del fatto non ha trasformato gli elementi essenziali dell'originaria imputazione, e le imputate hanno potuto difendersi adeguatamente.
- Qualifica di B.B. come datore di lavoro: La Corte ha chiarito che il ruolo di datore di lavoro può essere determinato dal principio di effettività (art. 2 e 299 D.Lgs. 81/2008), indipendentemente dalla qualifica formale. B.B. esercitava poteri decisionali e di spesa, quindi era correttamente considerata datrice di lavoro di fatto.
- Particolare tenuità del fatto: La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stata respinta poiché la gravità del fatto (un infortunio con incapacità di 21 giorni) non era compatibile con la particolare tenuità.
- Circostanze attenuanti generiche: Il Tribunale ha motivato correttamente la mancata concessione delle attenuanti (articoli 62-bis c.p. e 133 c.p.) in base a comportamenti ostruzionistici delle imputate, come la presentazione di falsi attestati di formazione.
- Quantificazione della pena: La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di primo grado fosse adeguata, giustificando lo scostamento dal minimo edittale con la carenza dei requisiti in capo al RSPP.
- Aumento per continuazione: L'aumento è stato considerato proporzionato e motivato correttamente in base ai criteri dell'art. 133 c.p. e del principio di proporzionalità interna.
- Prescrizione: La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, confermando la sospensione della prescrizione e la natura permanente dei reati contestati.
La Corte ha dunque riaffermato che la responsabilità del datore di lavoro si basa sull'effettività della gestione e della vigilanza, e che le violazioni delle norme di sicurezza non possono essere giustificate da formalità amministrative.
Link alla sentenza completa.La sentenza analizzata riafferma il cd “Principio di effettività”
Il principio di effettività è un concetto giuridico fondamentale nel diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Questo principio afferma che la responsabilità e gli obblighi del datore di lavoro non sono determinati esclusivamente dalla posizione formale o dalla qualifica nominale che una persona detiene, ma piuttosto dalle funzioni e dai poteri effettivamente esercitati.
Aspetti chiave del principio di effettività sono:
Esercizio di Poteri Decisionali e di Spesa: Chiunque eserciti concretamente poteri decisionali e di spesa in materia di organizzazione del lavoro e sicurezza, indipendentemente dalla qualifica formale, è considerato datore di lavoro ai fini della responsabilità giuridica.
Responsabilità di Garanzia: Il datore di lavoro, secondo il principio di effettività, ha una posizione di garanzia che implica l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità fisica dei lavoratori. Questo include la predisposizione, l'attuazione e la vigilanza delle misure di sicurezza.
Clausola di Equivalenza: Come codificato nell'articolo 299 del D.Lgs. 81/2008, le posizioni di garanzia relative alla sicurezza sul lavoro gravano anche su chi, pur non avendo una regolare investitura formale, esercita di fatto i poteri propri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto.
Prevalenza della Sostanza sulla Forma: Il principio di effettività si fonda sull'idea che ciò che conta è la sostanza delle funzioni esercitate piuttosto che la forma della qualifica attribuita. Questo significa che l'individuazione dei soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro deve basarsi sulle funzioni effettivamente svolte, non solo sulla posizione formale nell'organigramma aziendale.
Giurisprudenza della corte di Cassazione rilevante:
- Sez. 4, n. 8883 del 10/02/2016, Santini: Stabilisce che il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia rispetto all'incolumità fisica dei lavoratori e ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza.
- Sez. 4, n. 3787 del 17/10/2014, Bonelli: Ribadisce che il datore di lavoro deve sorvegliare costantemente sull'adozione delle misure di sicurezza da parte dei preposti e dei lavoratori.
- Sez. 4, n. 22079 del 20/02/2019, Cavallari: Sottolinea che la responsabilità per la sicurezza sul lavoro si basa sull'effettivo esercizio dei poteri di datore di lavoro, dirigente o preposto.
- Sez. U, n. 9874 del 01/07/1992, Giuliani: Precedente fondamentale che afferma il principio di equivalenza delle posizioni di garanzia, indipendentemente dalla formale investitura.
Il principio di effettività garantisce che la responsabilità per la sicurezza sul lavoro non possa essere evitata attraverso formalità burocratiche o deleghe superficiali, ma deve essere assunta da chi realmente gestisce e controlla l'ambiente di lavoro e le sue condizioni di sicurezza.
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