Sent. Cass Penale, Sez. 4, 21 giugno 2022, n. 23808 _ Modifiche sostanziali di macchina e infortunio a manutentore non formato

16/01/2023

Sent. Cass Penale, Sez. 4, 21 giugno 2022, n. 23808 _ Modifiche sostanziali di macchina e infortunio a manutentore non formato
 
Questioni trattate
 

Nella sentenza di Cassazione emessa a giugno di quest’anno vengono analizzate dalla Suprema Corte le posizioni di garanzia e le relative responsabilità di un Amministratore Delegato, nonché Datore di Lavoro di fatto (in quanto provvisto di poteri organizzativi, gestionali e di spesa), scaturite a seguito di modifiche sostanziali apportate a presidi di sicurezza su una linea di spianatura e dalla mancata attivazione dei richiesti interventi di informazione e formazione nei confronti di un manutentore, poi infortunatosi.
 
Esposizione dei fatti
 
La sentenza tratta il caso di un infortunio occorso a manutentore dipendente durante un intervento su una linea di spianatura, recentemente modificata nelle logiche di funzionamento.
Il lavoratore, dopo aver arrestato la macchina e impostato il selettore di marcia in modalità manuale, aveva aperto il cancello di accesso alla linea, determinando l’apparente blocco del macchinario. Mentre era intento ad intervenire su un gruppo di cesoie agganciate ad un albero a camme per fissare viti allentate, il macchinario ripartiva improvvisamente determinando la cattura della mano sinistra, che rimaneva intrappolata, procurandogli fratture multiple e lesioni tendinee, con infortunio refertato con prognosi superiore a 40 gg. Durante la fase di indagine dell’accaduto veniva accertata la realizzazione di una diversa configurazione del quadro elettrico rispetto al progetto di origine, modifica commissionata a ditta esterna che aveva determinato un cambiamento sostanziale delle logiche di funzionamento dei presidi di sicurezza.
 
Mentre prima di tali modifiche l’apertura del cancello di protezione determinava quindi l’arresto di emergenza del macchinario, in seguito rimanevano alimentati sensori ed elettrovalvola che consentiva l’accoppiamento tra volano e albero a camme della cesoia. In pratica in modalità manuale i dispositivi di sicurezza installati (finecorsa e barriere ottiche) non erano più attivi.
 
Rispetto a tali modifiche intervenute il manutentore non era stato né informato né formato.
 
Responsabilità contestate
 
I passaggi processuali intervengono in particolare sulla mancata informazione/formazione dell’infortunato a seguito delle modifiche funzionali e sostanziali apportate alla macchina.
 
Giudizi di I e II grado e motivi di ricorso in Cassazione
 
Il giudice di I grado (Tribunale) si esprime con una condanna nei confronti dell’Amministratore Delegato/DdL per reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche (art. 590 c.p.) e di pari tenore è la sentenza della Corte di Appello che rigettando il ricorso conferma la condanna con analoghe motivazioni.
 
Rispetto a tale ultima pronuncia la difesa dell’imputato impugna presentando ricorso in Cassazione, producendo le seguenti argomentazioni:
 
  1. contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione della legge penale e processuale, travisamento ed errore di fatto sulla valenza delle acquisizioni probatorie in quanto il lavoratore sarebbe stato formato circa l'obbligatorietà di staccare la corrente prima di effettuare l'intervento come riportato nel manuale macchina; il datore non era al corrente delle modalità operative del manutentore nè delle modifiche apportate al quadro e alle funzioni in modalità manuale;
  2. mancata considerazione della portata, dei contenuti e della conoscenza del manuale di uso e manutenzione della linea di spianatura; non c'è prova che il manuale, revisionato alla luce delle modifiche introdotte, fosse stato consegnato prima dell'infortunio in modo che la ditta committente potesse effettuare interventi formativi conseguenti;
  3. mancata considerazione della portata e dei contenuti della figura del manutentore che aveva l'obbligo incondizionato di intervenire a macchina disalimentata come da indicazioni del manuale;
  4. mancata considerazione delle conseguenze derivanti dalle modifiche operate dalla ditta esterna incaricata anche in relazione ai profili di rischio conseguenti; avrebbe avuto invece rilevanza la condotta dell'infortunato che, indipendentemente dalle modifiche apportate che prevedevano uno stand-by della macchina di 7 minuti prima dell'arresto completo, non si sarebbe attenuto alle indicazioni da sempre vigenti di operare con macchina disalimentata;
  5. mancata considerazione delle risposte elusive fornite in sede dibattimentale dalla ditta esterna in merito alle modifiche apportate alle logiche del PLC;
  6. omesso di considerare che S. spa aveva commissionato l'intervento alla ditta esterna allo scopo di aumentare la sicurezza del macchinario e mancata considerazione del plausibile errore di programmazione del PLC, desumibile dall'allegazione tardiva del manuale macchina;
  7. mancata considerazione della previsione innovativa nel manuale di attendere in occasione della manutenzione, e quale ulteriore e residuale regola prudenziale, almeno 10 minuti per consentire al volano il completo arresto, prima di avviare qualsiasi intervento sulla macchina;
  8. nella parte finale della motivazione la Corte di Appello avrebbe disatteso le censure mosse con l'impugnazione della sentenza di primo grado, riprendendo con mere perifrasi tutte le apodittiche argomentazioni già svolte.;
  9. la Corte avrebbe motivato la conferma della pena detentiva, in luogo di quella pecuniaria, e il rigetto della richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base delle precedenti condanne, senza tenere conto che le stesse si riferivano a contravvenzioni e reati colposi per i quali era stata sempre irrogata la pena pecuniaria.
 
Giudizio di III grado (Corte di Cassazione) e motivazioni della sentenza
 
La Corte di Cassazione precisa in premessa alle sue argomentazioni che i giudici di merito (Tribunale e Corte di Appello) hanno effettuato una ricostruzione coerente con le risultanze istruttorie delle quali hanno dato ampio conto, senza che si potesse ravvisare alcuna contraddizione.
 
Puntualizza inoltre la Suprema Corte che:
 
  • le nuove modalità d'uso e le nuove condizioni di accesso in sicurezza al macchinario erano conosciute, o quanto meno dovevano essere conosciute, dai responsabili aziendali, tanto che erano state trascritte nella penultima revisione al manuale di uso e manutenzione. Ciò nonostante il DdL non aveva provveduto ad effettuare alcuna informazione/aggiornamento della formazione dei dipendenti rispetto alle modifiche apportate;
  • a seguito dell'infortunio l’ASL aveva rilevato a carico del DdL la violazione dell'art. 71 D. Lgs. 81/2008. In ottemperanza alla prescrizione il manuale di uso era stato nuovamente aggiornato con una terza versione, nella quale si era aggiunta la dicitura per cui “in modalità manuale si può accedere solo ad impianto fermo (con ogni forma di energia scollegata)”;
  • non poteva configurarsi nel caso di specie un rischio occulto, in quanto la semplice lettura dei manuali, ante e post-intervento, era sufficiente per prendere atto delle sostanziali modifiche delle condizioni di sicurezza nell'accesso al macchinario e per disporre la attività di formazione e informazione necessarie nei confronti di lavoratori e manutentori;
  • nessuna condotta abnorme era ascrivibile all'infortunato per non aver staccato la corrente della macchina prima dell'intervento, tanto che la previsione perentoria e inequivoca circa il completo scollegamento dalla rete era stata inserita solo dopo l'intervento del dipartimento di prevenzione, a seguito dell'infortunio;
  • i rilievi del DdL ricorrente sono manifestamente infondati, perché proprio in ragione della posizione di garanzia rivestita, incombeva sul soggetto l'obbligo di informarsi sulle possibili conseguenze delle modifiche commissionate e il non aver assolto a tale obbligo è indice di per sé di un atteggiamento di grave trascuratezza;
  • i giudici hanno escluso che la condotta del manutentore, consistita nel non aver scollegato la corrente della linea prima dell'intervento, potesse essere qualificata come abnorme. La condotta del lavoratore infortunatosi è stata posta in essere nell'ambito delle mansioni a lui affidate e non ha attivato un rischio eccentrico. 
All'interno dell'area di rischio considerata viene ribadito dunque il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto quando sia imprevedibile, quanto piuttosto dove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (e ciò in linea con un consolidato orientamento confermato dalle richiamate Sent.ze di Cass. sez. 4 n. 15124 del 13712/2016; Cass. sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018), oppure quando tale condotta sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Cass. sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018).;
 
  • nel caso di specie viene esclusa l'applicabilità di pena pecuniaria e viene confermata l’applicazione della pena detentiva in ragione del grado non trascurabile della colpa e della gravità delle conseguenze dannose per infortunato, nonché dei precedenti giudiziari specifici a carico del DdL;
  • non viene concessa la sospensione condizionale della pena, fondata sui precedenti specifici risultanti dal certificato del casellario (due condanne per lesioni colpose gravi, una condanna per lesioni colpose, una condanna relativa a reati ambientali ed una condanna relativa alla gestione di rifiuti non autorizzata). 
Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile in tutte le sue motivazioni e viene confermata la condanna di II grado.
 
Area Legale
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