Sent Cass Penale, Sez. 4, 28 febbraio 2025, n. 8289_Investimento di autista in banchina portuale

05/05/2025

Estremi della sentenza

La Suprema Corte di Cassazione, in Sezione Quarta Penale, il 28 febbraio 2025 si è espressa con sentenza n. 8289 a seguito di impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 15 giugno 2023, che confermava la decisione del Tribunale di Livorno del 5 novembre 2020, concernente la responsabilità di un Amministratore Delegato di un’azienda per un infortunio mortale sul lavoro occorso in banchina portuale

Soggetti coinvolti, questioni trattate e capi di imputazione

Imputato: A.A., amministratore delegato della ditta C.C., ritenuto responsabile dell’infortunio mortale occorso ad un autista.
Vittima: B.B., autista della ditta TCR Srl, deceduto a seguito di investimento da parte di un carrello elevatore.

Altri soggetti coinvolti:
D.D., carrellista della ditta C.C., operatore del carrello elevatore coinvolto nel sinistro.
E.E., preposto alla sicurezza e al controllo delle operazioni di carico.

Reati contestati:
Art. 589, commi 1 e 2, c.p. (Omicidio colposo aggravato da violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro).
Art. 18, comma 1, lett. f), D.Lgs. 81/2008 (violazione prescritta in secondo grado di giudizio).

Esposizione dei fatti

Il giorno 21 luglio 2016, B.B., autista della TCR Srl, si recava presso il porto industriale di Livorno per il ritiro di una partita di cellulosa. Nel corso delle operazioni di carico, affidate al carrellista D.D., la vittima si allontanava dal proprio mezzo per dirigersi a piedi verso il terminal e veniva travolta mortalmente dal carrello elevatore condotto da D.D.

Le indagini e i processi di merito hanno evidenziato diverse concause dell’evento:
 
  1. Condotta colposa della vittima, che si era allontanata dal proprio mezzo senza rispettare le regole aziendali che imponevano di rimanere nella cabina o nei pressi del veicolo.
  2. Errore del carrellista D.D., il quale procedeva in avanti senza visibilità, ostacolata dal carico trasportato.
  3. Mancata vigilanza da parte del preposto E.E., impegnato contemporaneamente in altre operazioni di carico, che non ha potuto supervisionare le manovre del carrello elevatore.
  4. Deficit organizzativo della ditta C.C., che aveva attribuito al preposto un doppio incarico incompatibile con la necessaria attività di controllo della sicurezza.
  5. Carente predisposizione di misure di sicurezza: mancava la segnaletica per il posizionamento corretto dei camion, specchi per agevolare la visibilità e corridoi dedicati al transito pedonale.
L’analisi dell’incidente ha evidenziato una catena di eventi che avrebbero potuto essere evitati con una migliore pianificazione aziendale. Il punto centrale della vicenda è la sovrapposizione di ruoli affidati al preposto, che ha impedito un’adeguata supervisione delle attività lavorative.

Responsabilità contestate nel dettaglio

L’Amministratore Delegato A.A. è stato ritenuto responsabile dell’infortunio in virtù della posizione di garanzia derivante dall’art. 2, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro l’obbligo di garantire un’organizzazione efficace per la prevenzione degli infortuni. I principali profili di colpa individuati sono stati:
 
  1. Errata gestione del personale, avendo affidato al preposto E.E. anche mansioni operative di carrellista, con conseguente impossibilità di vigilare sulle operazioni di carico.
  2. Mancata predisposizione di misure di sicurezza adeguate, come segnaletica, corridoi pedonali e dispositivi per la visibilità delle manovre.
  3. Violazione degli obblighi generali di prevenzione e protezione dei lavoratori, come previsti dagli artt. 15, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.
L’imputazione della responsabilità è basata su un principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione secondo cui il datore di lavoro deve garantire non solo il rispetto formale delle norme, ma anche la loro concreta attuazione per prevenire rischi specifici.

Giudizio di I grado e relative motivazioni (Tribunale di Livorno)

Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 5 novembre 2020, condannava A.A. per omicidio colposo aggravato, ritenendo che:
 
  • la carenza di vigilanza fosse conseguenza di una decisione aziendale errata;
  • l’assenza di misure di sicurezza nel piazzale avesse incrementato il rischio di investimento;
  • il comportamento della vittima non fosse tale da interrompere il nesso causale.

Giudizio di II grado e relative motivazioni (Corte d’Appello di Firenze)

La Corte d’Appello di Firenze, il 15 giugno 2023:
 
  • dichiarava estinta per prescrizione la violazione dell’art. 18, comma 1, lett. f), D.Lgs. 81/2008;
  • confermava la condanna per omicidio colposo, rideterminando la pena;
  • ribadiva che la mancata vigilanza fosse imputabile al datore di lavoro;
  • escludeva l’abnormità della condotta della vittima.

Motivi del ricorso in Cassazione

L’imputato A.A. ricorreva per:
 
  1. violazione di legge, sostenendo che il preposto potesse legittimamente svolgere anche mansioni operative;
  2. vizio di motivazione, affermando che il comportamento della vittima fosse imprevedibile e tale da interrompere il nesso causale.

Giudizio di III grado e motivazioni (Corte di Cassazione)

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso, confermando la condanna.
 
  • Riaffermava il principio secondo cui il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre un’organizzazione della sicurezza adeguata (artt. 15, 28, 29 D.Lgs. 81/2008).
  • Ribadiva che il preposto non può essere impegnato in attività operative che ne ostacolino la vigilanza.
  • Sottolineava che il comportamento della vittima non fosse abnorme, bensì rientrante nei rischi prevedibili del contesto lavorativo.
Le indicazioni tratte dalla sentenza confermano che il datore di lavoro deve adottare misure organizzative idonee a garantire che la sicurezza non sia subordinata ad altri fattori produttivi.
La sentenza della Cassazione ribadisce inoltre la centralità della prevenzione organizzativa nella tutela della sicurezza sul lavoro, evidenziando che l’omessa predisposizione di misure efficaci equivale a una responsabilità diretta del datore di lavoro.
 
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