Sent Cass Penale Sez. 4, 31 maggio 2022, n. 21067: Manutentore schiacciato dal carroponte e insufficienza procedure operative

13/06/2022

Sent Cass Penale Sez. 4, 31 maggio 2022, n. 21067 - Manutentore schiacciato dal carroponte e insufficienza procedure operative.

La Corte di Cassazione a fine maggio di quest’anno è stata chiamata a pronunciarsi in merito ad un infortunio mortale occorso in provincia di Padova nel 2016 ad un manutentore, durante una fase di verifica del malfunzionamento di un carroponte, posto a servizio di un impianto di anodizzazione di barre di alluminio.

Durante la fase di sopralluogo, resosi necessario per un’anomalia di funzionamento del sistema di movimentazione e sollevamento, il lavoratore accedeva all’area tramite una passerella parallela ad una vasca di anodizzazione e veniva travolto da altro carroponte che sopraggiungeva alle sue spalle, mosso in modalità semiautomatica secondo un programma predisposto elettronicamente e non immediatamente modificabile.

Per l’infortunio veniva ritenuto responsabile l’Amministratore Unico della società a cui il manutentore apparteneva.

Al DdL di lavoro in entrambi i giudizi di merito si contestavano la condotta omissiva consistita in primo luogo nel non aver adeguatamente valutato il rischio derivante dalle operazioni che necessitano l'esposizione dei lavoratori alle zone pericolose (rif. art. 28 comma 2 D.Lgs. 81/08) e in secondo luogo nel non aver predisposto protezioni fisse o mobili atte ad impedire l'accesso alle zone pericolose dell'impianto di ossidazione (artt. 70 comma 1 e 71 comma 4 D.Lgs. 81/2008).

A seguito dell’evento l’azienda aveva predisposto rilevatori di presenza tramite fotocellule a riflessione per il carroponte che operava in asservimento delle vasche di anodizzazione.

L’infortunato all’epoca era stato informato della necessità di avvisare il caporeparto prima di accedere alle passerelle e la sentenza di primo grado dava atto dell'esistenza di una regola non scritta, ma comunicata verbalmente a tutti i dipendenti, secondo la quale, prima di accedere alle scale, e da lì alle passerelle parallele alle vasche di anodizzazione, il manutentore avrebbe dovuto avvisare l'ossidatore di turno per farsi indicare i tempi e le modalità dell'accesso. Tale prassi operativa era stata richiamata in un corso di poche ore rivolto ai manutentori dell’impianto.

La modalità operativa, ancorchè non formalizzata, è stata ritenuta non adeguata a fini di sicurezza perché avrebbe dovuto essere accompagnata dalla previsione di dispositivi idonei a impedire l'accesso alle passerelle in assenza di autorizzazione, mentre le passerelle erano state corredate all’epoca di semplici catenelle con cartello di divieto di accesso per i non addetti ai lavori.

Durante la fase di istruttoria era inoltre emerso che il carroponte in asservimento dell’impianto poteva essere settato secondo le logiche di progetto secondo due modalità: semi-automatico (con gestione da sala controllo) e manuale (con gestione da parte di un operatore da passerella).

Il costruttore aveva previsto che solo per il funzionamento in automatico era necessario limitare l'acceso alle passerelle mediante cancelletti muniti di elettroserrature, mentre quando l'impianto funzionava in modalità manuale, era stato ritenuto dallo stesso sufficiente inibire l'accesso alle passerelle in assenza di preventiva autorizzazione.

La difesa sostiene nella sua tesi il concorso tra erronea valutazione del rischio da parte del costruttore, che pure aveva certificato l’impianto con marcatura CE, e il comportamento imprudente del lavoratore che aveva raggiunto la passerella per valutare l’anomalia di funzionamento senza specifica autorizzazione.

Del rischio specifico di schiacciamento da parti in movimento dell'impianto si dava inoltre conto nel DVR per le attività dei manutentori.

A fronte delle suddette argomentazioni la Corte di Cassazione rigettava tuttavia il ricorso, ritenendo la sentenza del giudice di appello effettivamente idonea a rappresentare le ragioni del giudicante, non manifestamente illogica e non contraddittoria.

Ribadisce inoltre il principio secondo cui è fatto obbligo del Datore di lavoro di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, e può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo e adeguato al caso concreto (in tal senso si era già espressa la Corte di Cassazione con sentenze Sez. 4, n. 35858 del 14/09/2021, Tamellini, Rv. 281855; Sez. 4, n. 12297 del 06/10/1995, Villa, Rv. 203135), che nel caso specifico è mancato.

Viene escluso inoltre il comportamento imprudente del soggetto rimasto vittima, in conformità ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in attuazione delle mansioni allo stesso affidate, può essere considerato espressione di un “rischio eccentrico” (fuori cioè dalla sua sfera di controllo), idoneo ad escludere la responsabilità del DdL, “solo se questi ha posto in essere anche le cautele finalizzate alla disciplina e al governo del rischio di comportamento imprudente” (cfr. Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).

Poste tali premesse la Corte ritiene le doglianze manifestamente infondate e conferma le sentenze dei precedenti gradi di giudizio.

 
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