Sent Cass. Penale, Sez. IV, 10 maggio 2022 n. 18413: Infortunio con una macchina operatrice e mancanza di un Modello Organizzativo aziendale. Commento
16/05/2022
Sent Cassazione Penale. Sez. IV, 10 maggio 2022 n. 18413_Infortunio con una macchina operatrice e mancanza di un Modello Organizzativo aziendale. Colpa di organizzazione dell'ente, reato presupposto e nesso causale.
Si tratta di una sentenza piuttosto interessante relativa ad un incidente occorso nel settore cartotecnico nel 2011 e depositata in cancelleria di Cassazione solo alcuni giorni fa. Riguarda l’infortunio ad una operatrice esperta e formata, che all’epoca dell’evento si infortunava ad una mano durante una operazione di riposizionamento di un cartone, dal momento che lo stesso non scorreva correttamente nella macchina piegatrice e incollatrice in uso.
In occasione della pronuncia di I grado in relazione all’evento il Tribunale di Vicenza riteneva l’azienda cartotecnica, nella persona del suo Legale Rappresentante, responsabile dell’illecito amministrativo in richiamo all’art. 25 septies comma 3 D.Lgs. 231/01, per il reato di lesioni personali colpose aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, reato poi confermato dalla Corte di Appello di Venezia. L’azienda non disponeva all’epoca di Modello Organizzativo e la macchina piegatrice che aveva determinato l’infortunio era priva di dispositivo di blocco, atto ad intercettare la presenza di una mano e a determinare la disattivazione istantanea dell’alimentazione in caso di avvicinamento, dispositivo solo successivamente integrato.
Tra le doglianze esposte in sede di ricorso in Cassazione, la difesa dell’azienda lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento da parte dei magistrati di merito dell’avvenuta formazione (invece documentabile) su procedure e rischi specifici e al comportamento istintuale non conforme alle regole note tenuto dalla lavoratrice nell’occasione.
La Corte territoriale (Corte di Appello) non avrebbe inoltre chiarito le ragioni per cui la società sarebbe stata tenuta a rispondere di qualsiasi atteggiamento istintuale posto in essere anche da una lavoratrice esperta, né avrebbe fornito prove dell’interesse in capo all’ente circa il conseguimento di un indebito vantaggio economico in relazione al mancato adeguamento della macchina, posto che la stessa era stata controllata in ben due occasioni da tecnici esperti prima dell’evento occorso. Inoltre la Direzione aziendale poteva ampiamente documentare la costante scelta aziendale di investimento e di spese in sicurezza, incompatibile con l'affermata finalità orientata al risparmio sui conti d'impresa.
Il ricorso è stato accolto dal giudice di legittimità (Corte di Cassazione) che ha chiarito che la mancanza di un Modello Organizzativo “non può implicare un automatico addebito di responsabilità”. La Corte di Cassazione conferma dunque che l'illecito amministrativo a carico del soggetto collettivo si configura quando la commissione del reato presupposto (da parte delle persone fisiche che agiscono per conto dell'ente) sia funzionale ad uno specifico interesse (apprezzabile prima della commissione del reato) o ad un vantaggio (valutabile ex post) a favore dell'ente stesso (rif. art. 5 D.Lgs. 231/01), esprimendo in tal modo una linea interpretativa già tracciata all’epoca del processo Thyssen (si veda Sent Cassazione S.U. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261113-01).
Perché si possa configurare colpa dell’ente occorre che l’accusa, sostiene la Corte di Cassazione in questa pronuncia, dimostri che l’organizzazione abbia favorito la condotta antigiuridica di un suo soggetto apicale avente funzioni di rappresentanza per l’ente (reato presupposto), e conseguito a seguito di quella condotta un vantaggio economico.
E’ dunque possibile che i vertici aziendali siano ritenuti colpevoli del reato in ragione della commissione di specifiche omissioni e violazioni della normativa prevenzionistica, nella loro qualità di amministratori o datori di lavoro, ma tale giudizio può essere espresso in modo disgiunto rispetto al giudizio di “responsabilità da illecito amministrativo” rivolto all’ente.
Nel caso di specie i giudici di merito non avrebbero chiarito con sufficiente livello di chiarezza quali vantaggi avrebbe tratto in concreto l’organizzazione dal fatto illecito rappresentato dal mancato adeguamento della macchina, reato certamente imputabile al datore di Lavoro che come tale era tenuto a garantirne la conformità.
In definitiva per “colpire” l’ente i giudici di merito avrebbero dovuto documentare un “preciso assetto organizzativo negligente dell'impresa”, in violazione dell’obbligo di adottare “cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo”. Ma tale precisazione non c’è stata nel corso dei dibattimenti e quindi la Corte territoriale non è stata in grado di dimostrare la colpa dell’organizzazione né di stabilire se tale elemento abbia avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto.
Inoltre esplicitamente la Corte di Cassazione palesa nelle motivazioni della sua pronuncia un macroscopico errore di giudizio espresso dalla Corte di Appello laddove quest’ultima attribuisce all’Organismo di Vigilanza (che ovviamente nel caso di specie non era mai stato costituito) compiti di vigilanza sull’adeguatezza dei macchinari, ruolo completamente estraneo al mandato dell’OdV per come configurato dai contenuti dell’art. 6 del D.Lgs. 231/01.
La sentenza di Cassazione ha disposto quindi l’annullamento della sentenza di Corte territoriale con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
La vicenda dunque non finisce qui, a distanza di undici anni dall’accaduto.
Area Legale
Sent. Cass., sez. IV, 10 maggio 2022, n. 18413