Sent Cassazione Penale 29 gen 2020 n. 3731: Mancata formazione e Modello Organizzativo inadeguato

24/02/2020

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione penale del 29 gennaio 2020 (la n. 3731) pone di nuovo sotto la lente di ingrandimento della Suprema Corte il Modello Organizzativo come da D. Lgs. 231/01 e gli strumenti previsti per darne corretta attuazione ed implementazione in tutte le sue accezioni, in modo da garantire l’efficacia esimente da responsabilità amministrativa dell’Ente. Tra queste il corretto adempimento degli obblighi formativi del lavoratore prima della sua assegnazione a specifiche mansioni.

La pronuncia in richiamo viene espressa a valle di una lunga e articolata vicenda processuale che ripercorre un infortunio grave occorso ad un lavoratore durante l’impiego di un carrello elevatore.
Il lavoratore a tempo determinato, dipendente di una agenzia interinale, era stato assegnato con mansioni di operaio addetto all'assemblaggio (imbracatore) e concesso per un mese ad una ditta appaltatrice operante in ENEL. Durante la conduzione di un muletto, utilizzato per il trasporto di sacchi di sale in un’area di stoccaggio temporaneo, si era verificato il ribaltamento del mezzo, con conseguente proiezione all’esterno dell’operatore e il suo intrappolamento. L’incidente aveva poi determinato l’amputazione dell’arto sinistro del lavoratore.

Lo stesso al momento dell’evento non indossava cintura di sicurezza obbligatoria in dotazione.

Dall’inchiesta era emersa la mancata formazione e abilitazione dell'infortunato come carrellista.

Per la vicenda viene pronunciata sentenza di condanna in primo grado di giudizio, poi confermata in appello, per reato di lesioni colpose gravissime in cooperazione (art. 590 c.p., art. 41 comma 3 c.p.) nei confronti dei due imputati, il legale rappresentante nonché DdL e RSPP della ditta appaltatrice e il Preposto con ruolo di Capocantiere, Direttore Tecnico e Coord. esecuzione lavori.

Viene inoltre contestato il mancato esercizio della dovuta sorveglianza sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente in violazione art. 19 D.Lgs. 81/08.

La società appaltatrice, pur provvista di Modello Organizzativo, viene riconosciuta responsabile in relazione al delitto di cui all'articolo 590, comma 3, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e soggetta a sanzione pecuniaria richiamata all'art. 25 septies comma 3 D.Lgs. 231/01 (pagamento di 90 quote su 250 del massimo edittale previsto per le circostanze).

Contro la pronuncia della Corte di Appello vengono proposti 3 distinti ricorsi da parte dei tre convenuti (che richiamiamo nel dettaglio nell’allegata infografica a corredo del link al testo completo della sentenza):
1) Tra i motivi del ricorso il 1° imputato (Legale Rappresentante, DdL ed RSPP) contesta:
  • la condotta abnorme ed imprevedibile posta in essere dalla parte offesa nello svolgimento dell'attività di conduzione del carrello a cui era stato adibito, utilizzato a suo dire in modo improprio;
  • l’impossibilità per lo stesso RSPP ad essere presente il giorno del fatto;
  • l’errata valutazione da parte dei giudici di merito della posizione di garanzia e degli obblighi gravanti sull'imputato in quanto il Direttore Tecnico avrebbe avuto piena autonomia nell'organizzazione di impresa;
  • l’esistenza di una vera e propria delega di funzioni da parte del Legale Rappresentante nei confronti del Direttore Tecnico di cantiere;
  • l’adozione prima dell’evento di un Modello Organizzativo gestionale ex art. 30 D. Lgs. n. 81 del 2008
  • la predisposizione di un DVR completo ed esaustivo.

Sent Cass Pen 29 gen 2020 n. 3731: parte 1 - flow chart
2) Il 2° imputato, il Preposto con funzioni di Capocantiere, Direttore Tecnico e Coord. esecuzione lavori, lamenta:
  • la violazione degli artt. 40, 41 e 589 cod. pen. e 16, comma 3, e 30 del D.Lgs. 81/08 ed erroneità della motivazione, perché come Coord.re di Cantiere non sarebbe stato tenuto a presidiare l'attività oltre l'orario di lavoro e nello specifico l'episodio si sarebbe verificato a causa della libera e repentina iniziativa dell'infortunato che si sarebbe appropriato delle chiavi del mezzo per svolgere attività alla quale non era tenuto

Sent Cass Pen 29 gen 2020 n. 3731: parte 2 - flow chart
3) La società appaltatrice lamenta:
  • la mancanza di interesse o vantaggio per l'Ente ex art. 5 D.Lgs. 231/01, l’adozione di MOG prima dell’evento, il DVR completo ed esaustivo;
  • il ricorrente inoltre stima abnorme ed assolutamente eccezionale ed imprevedibile nella sua leggerezza la condotta del lavoratore che costituirebbe causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod.pen.

Sent Cass Pen 29 gen 2020 n. 3731: parte 3 - flow chart
La Corte di Cassazione rispetto a quanto proposto si pronuncia con queste motivazioni di condanna:

1.) assegnazione di mansioni pericolose all'infortunato per le quali non aveva titolo abilitativo né era stato formato;
assenza di formazione e addestramento sulle specifiche mansioni svolte;

2.) non rilevati aspetti di eccezionalità, abnormità ed esorbitanza nella condotta della persona offesa;
- in linea con altre precedenti pronunce della stessa Corte viene ribadito che la condotta abnorme è da intendersi solo come condotta del lavoratore che si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e sia assolutamente estranea al processo produttivo o alle mansioni che gli siano state affidate;
- la condotta colposa del lavoratore infortunato non esime i preposti da responsabilità di controllo e non può assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento

3.) modello organizzativo gestionale ex art. 30 D.Lgs. 81/08 non efficacemente attuato in ottica prevenzionale prima della commissione del fatto; viene evidenziato il risparmio di spesa nella mancata formazione (vantaggio da riduzione dei costi e dalla massimizzazione del profitto) per la società derivante dall'impiegare un solo lavoratore, peraltro  non formato, in luogo di due, di cui uno con una qualifica specializzata
(sul punto è fatto esplicito riferimento alla  Sent. Cass. N. 18073 del 19 feb 2015 dove si fa richiamo a fonti di risparmio di spesa che possono costituire il presupposto per l'applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2001, come sono il risparmio sui costi di  consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e di informazione del personale).
 
Area Legale
Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner