Sent. Cassazione Penale, Sezione IV, n. 39168 del 25 ottobre 2024: Limiti alla delega in materia di sicurezza per un Dirigente
25/11/2024
Questioni Trattate e Capi di Imputazione
Questa sentenza della Corte di Cassazione verte sulla responsabilità di un Dirigente, incaricato di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro per conto della società Wolf System Srl, a seguito di un grave infortunio occorso a un dipendente. Il caso esamina, specificamente, l'eventuale omissione di misure preventive adeguate alla gestione delle operazioni di carico, con un focus sul rischio di ribaltamento di un carico di capriate prefabbricate. In base all’articolo 40, comma 2, del Codice Penale e all’articolo 590, la questione verte su come e in che misura il Dirigente delegato risponda dell’omesso rispetto delle regole di sicurezza.Esposizione dei Fatti
Il 25 settembre 2017, un dipendente della Wolf System Srl, identificato come B.B., è rimasto vittima di un infortunio mentre stava eseguendo il carico di capriate destinate al trasporto. Durante questa operazione, una capriata appoggiata sul rimorchio di un autoarticolato si è ribaltata, a causa di una raffica di vento e del mancato ancoraggio alle sponde del veicolo. L’incidente ha causato lesioni multiple al lavoratore, tra cui un trauma toracico e una grave distorsione alla caviglia, con una prognosi di malattia superiore a 40 giorni.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’azienda prevedeva misure generali per il corretto stoccaggio e la stabilità dei materiali, ma non includeva dettagli operativi specifici per il fissaggio di ciascun elemento in modo da evitare ribaltamenti durante il carico.Responsabilità Contestate
Le accuse rivolte al Dirigente, A.A., si basano sull’obbligo, derivante dalla sua delega per la sicurezza, di prevedere e prevenire i rischi legati alla movimentazione e al carico di elementi prefabbricati. Secondo i giudici di merito, l’incarico del Dirigente comportava la responsabilità di assicurare che le procedure di carico fossero eseguite in modo tale da garantire la stabilità delle strutture in ogni fase del trasporto.Giudizio di I Grado e Relative Motivazioni (Tribunale di Bolzano)
Nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Bolzano ha condannato A.A. a una multa di 1.000 euro per lesioni colpose. Il Tribunale ha motivato la decisione affermando che A.A., in qualità di Dirigente delegato alla sicurezza, avrebbe dovuto prevedere e predisporre misure per assicurare la stabilità delle capriate in ogni fase di carico. La sentenza sottolinea come il DVR dell’azienda non fosse sufficientemente dettagliato nel prevedere istruzioni operative specifiche per evitare incidenti, lasciando che il lavoratore, durante le operazioni di carico, si affidasse a pratiche aziendali informali che richiedevano l’uso delle mani per guidare i carichi.Giudizio di II Grado e Relative Motivazioni (Corte d’Appello di Bolzano)
La Corte d’Appello di Bolzano ha confermato la sentenza di condanna, sostenendo che le prassi operative aziendali successive all’incidente evidenziassero la mancanza di dettagli pratici nel DVR originale. Il giudice di secondo grado ha rilevato che il DVR prevedeva soltanto indicazioni generali sulla sicurezza, senza istruzioni dettagliate per il fissaggio delle capriate durante il carico. La Corte ha dunque ritenuto che A.A., in virtù della delega conferita, fosse responsabile dell’inadeguatezza delle misure di prevenzione. La Corte ha motivato che spettava a lui, quale responsabile per la sicurezza provvisto di delega dettagliata da procura notarile, adottare misure aggiuntive necessarie per prevenire rischi specifici legati all’attività di carico.Motivi del Ricorso in Cassazione
A.A. ha presentato ricorso in Cassazione, argomentando che la delega di funzioni in materia di sicurezza non include la redazione e l’aggiornamento del DVR, attività che il D.Lgs. 81/2008 riserva espressamente al datore di lavoro e non sono delegabili. Il ricorrente ha sostenuto che la responsabilità attribuitagli fosse impropria, poiché la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure preventive nel DVR, così come la designazione del RSPP, sono compiti non delegabili, secondo gli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 81/08.Giudizio di III Grado e Motivazioni (Corte di Cassazione)
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando un errore di valutazione nella sentenza di secondo grado. La Corte ha chiarito che la delega conferita ad A.A. non poteva trasferire la responsabilità per la redazione e l’integrazione del DVR, che, in base agli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/08, rientra esclusivamente tra i compiti non delegabili del Datore di lavoro.
L'articolo 2087 del Codice Civile conferma che il Datore di lavoro è il “garante” della sicurezza dei lavoratori, e il suo obbligo di tutelarne l’incolumità fisica non può essere bypassato tramite deleghe operative, anche in contesti organizzativi complessi.
La Cassazione ha comunque sottolineato l’importanza di una precisa allocazione delle responsabilità nelle strutture aziendali complesse, come la società Wolf System, dove un chiaro sistema di gerarchie e deleghe è necessario per assicurare che ogni livello dell’organizzazione sia consapevole dei propri obblighi specifici. La Corte ha quindi disposto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Trento per un nuovo giudizio, indicando di riesaminare le responsabilità specifiche di A.A., considerato che la redazione del DVR non poteva rientrare tra i suoi compiti.Precedenti giurisprudenziali citati e principi richiamati
La Cassazione richiama precedenti giurisprudenziali consolidati in materia di sicurezza e responsabilità aziendale (Sez. IV, n. 6280 del 2008 e Sez. IV, n. 38991 del 2010), sottolineando che in aziende di grandi dimensioni, il Datore di lavoro deve garantire la sicurezza mediante un’organizzazione complessiva e non delegabile dei rischi, in virtù dell’articolo 2087 c.c. e dell’articolo 40, comma 2, c.p. La Corte ha tuttavia ribadito che nelle aziende con strutture complesse, la responsabilità dell’elaborazione del DVR resta in capo al Datore di lavoro, che ha l’obbligo di predisporre un documento di valutazione dei rischi completo e aggiornato, e che nessuna delega può trasferire tale compito fondamentale, come stabilito dagli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/08.