Sent. Cassazione Penale, Sez.IV, 30 marzo 2023, n. 13290 - Omissione di ogni forma di riorganizzazione lavorativa nelle more dell’allestimento di griglie protettive sulle macchine

05/06/2023

Il procedimento penale richiamato nella Sentenza di Cassazione riguarda un Datore di Lavoro nonché procuratore speciale di unità produttiva di una fonderia di alluminio in provincia di Brescia, per un infortunio occorso a un lavoratore addetto ad una macchina conchigliatrice automatica entro un’isola di fusione, ritenuto responsabile per il delitto di lesioni personali colpose gravi commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Si contesta la mancata adozione di procedure di sicurezza rigorose per gli addetti alla conduzione nelle more dell’allestimento delle protezioni alla macchina.

Questioni trattate

Il procedimento penale riguarda un DdL e procuratore speciale di unità produttiva di una fonderia di alluminio in provincia di Brescia, per un infortunio occorso a un lavoratore addetto ad una macchina conchigliatrice automatica entro un’isola di fusione, ritenuto responsabile per il delitto di lesioni personali colpose gravi di cui all’art. 590 c.p. commi 1 e 3 e art. 583, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si contesta la mancata adozione di procedure di sicurezza rigorose per gli addetti nelle more dell’allestimento delle protezioni alla macchina.

Esposizione dei fatti

L’addetto alla conchigliatrice automatica si era accorto dell’allentamento di un bullone su una pinza robotizzata e senza fermare la lavorazione era salito sullo stampo per serrare la pinza. Al termine del ciclo di lavorazione lo stampo si era aperto determinando la caduta del lavoratore e il suo ferimento, rimanendo lo stesso incastrato con un piede tra la parte posteriore dello stampo e l’incastellatura della macchina.
 
In precedenza all’episodio, nel febbraio 2015, a seguito di visita ispettiva, i funzionari dell’ATS avevano segnalato problematiche di sicurezza sulle isole di fusione per omessa segregazione degli organi in movimento delle macchine conchigliatrici, prescrivendo adeguamenti consistenti in un recinto grigliato dell’isola dotato di cancello di accesso presidiato da dispositivo elettrico di interblocco, da realizzare entro il dicembre dello stesso anno.
 
Al momento della verificazione dell’infortunio l’azienda aveva provveduto, nel transitorio dell’allestimento delle protezioni, a sensibilizzare i preposti circa il rischio di contatto accidentale con parti in movimento della conchigliatrice, distribuendo procedure scritte contenenti il monito di prestare attenzione agli organi in movimento e di mantenersi ad adeguata distanza di sicurezza durante le fasi di apertura e chiusura stampo, ribadendo i contenuti in occasione di apposita riunione.

Responsabilità contestate

Contestata in capo al DdL la violazione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. f) per non aver richiesto l’osservanza da parte dei singoli lavoratori di disposizioni aziendali cogenti e finalizzate al rischio di possibile contatto con parti della macchina in movimento durante il periodo di completamento dell’allestimento delle protezioni richieste dall’ATS a presidio delle conchigliatrici.
 
Oltre al mancato tempestivo allestimento delle protezioni prescritte, in accordo con l’art. 70 del D.Lgs. 81/08, il Tribunale contestava all’imputato l'assenza di indicazioni precise in ordine alle attività di piccola manutenzione assegnate di routine agli addetti alle conchigliatrici e la mancanza, nel periodo transitorio in cui si era verificato l'infortunio, di un espresso divieto di svolgere qualsiasi attività di manutenzione sulle conchigliatrici o nei loro pressi.
 
A giudizio del Tribunale inoltre i Preposti non avrebbero potuto garantire una sorveglianza continua, così che le sole misure prescrittive fornite ai lavoratori risultavano del tutto inadeguate a neutralizzare o anche solo a mitigare il rischio.

Giudizio di I grado presso il Tribunale

Il Tribunale di Brescia aveva dichiarato A.A. responsabile per il delitto di lesioni personali colpose gravi di cui all’art. 590 c.p. commi 1 e 3 e all’art. 583, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
 
Veniva rilevata la carenza di misure organizzative e prescrittive in quella che è stata definita come una "fase transitoria" in previsione dell’allestimento di griglie di protezione al perimetro machina con varchi presidiati da dispositivi di interblocco.

Giudizio di II grado presso la Corte di Appello

In questa fase di giudizio viene contestata la carenza di presidi di sicurezza e di misure di riorganizzazione lavorativa intertemporali a fronte di un rischio conclamato.
 
La Corte di Appello sulla base delle risultanze istruttorie prendeva atto dell’impossibilità di attuare il fermo macchina, visti i tempi necessari per la realizzazione delle protezioni richieste, ma anche dell’inadeguatezza e genericità delle istruzioni impartite ai lavoratori nell’attesa del completo allestimento delle sicurezze, non ritenendo il Datore di Lavoro di dover emettere procedure più rigorose nel transitorio per mitigare il rischio residuo o di provvedere con misure di sorveglianza accessorie a fronte dei necessari interventi di minuta manutenzione ordinaria richiesti.

Motivi del ricorso contro la sentenza di appello

Tra i motivi del ricorso si eccepisce che l’attività di manutenzione era stata specificamente assegnata a manutentori incaricati, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, in parallelo con un più ampio divieto per gli operatori di avvicinarsi agli organi in movimento senza prima arrestare la macchina conchigliatrice.
 
A giudizio della difesa sarebbe stata inoltre negata l’abnormità della condotta del lavoratore a fronte di un’errata valutazione delle prove e dell’esplicito obbligo di rivolgersi ai manutentori per qualsiasi malfunzionamento. Il lavoratore si sarebbe infatti indebitamente introdotto nell’area di azione della macchina ancora attiva, salendo sulla stessa all’altezza di 1,80 m per serrare il bullone allentato sulla pinza. Non si sarebbe trattato dunque di piccola manutenzione ma di attività di manutenzione straordinaria che avrebbe richiesto l’intervento di un manutentore specializzato.

Giudizio di III grado (Corte di Cassazione)

Fermo restando che per le attività di adeguamento delle macchine richieste da ATS si sarebbero resi necessari tempi lunghi, il DdL avrebbe dovuto imporre misure di sicurezza equivalenti e di massima efficacia.
 
La Suprema Corte sottolinea come i giudici di merito avessero accertato che le vibrazioni e le sollecitazioni alle quali erano sottoposte le macchine conchigliatrici determinavano con frequenza l'allentamento dei bulloni e che fosse prassi costante per gli addetti a tali macchinari provvedere personalmente alle attività di avvitamento in caso di allentamento.
 
Rispetto a tale evenienza nessuna informazione o indicazione specifica era stata data dal DdL in merito ai parametri utili a distinguere le operazioni di manutenzione che i lavoratori potevano effettuare senza l'intervento del capoturno e che non risultava un esplicito divieto di svolgere operazioni di manutenzione.
 
A giudizio della Corte di Cassazione l'attività istruttoria svolta su impulso delle parti era stata coerente rispetto all'imputazione originaria, in particolare in relazione all'addebito di colpa a carico del datore di lavoro per non aver adottato, nelle more dell'adeguamento dell'impianto, procedure di tutela dei lavoratori diverse dal semplice monito di prestare attenzione agli organi in movimento e nell’attuare misure di sorveglianza adeguate.
 
Viene inoltre confermato quanto asserito dai giudici di merito circa l’insussistenza di profili di abnormità nel comportamento tenuto dal lavoratore infortunato che avrebbe svolto un intervento pericoloso ma accettato nella prassi operativa dell’azienda.
 
Viene dunque rigettato il ricorso in relazione ai punti sopra richiamati e confermata la responsabilità del DdL.
 
Area Legale
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