Sent. Cons. Stato Sez. IV 1 aprile 2020 n. 2195_Bonifiche e Siti di Interesse Nazionale (SIN)

16/04/2020

La sentenza in oggetto si è espressa relativamente al riparto di competenze tra Stato ed Enti locali per le procedure di bonifica dei S.I.N. (Siti di Interesse Nazionale), con contestuale ordine di adempiere a tutte le attività previste dalla Parte IV - Titolo V del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 per l’obbligato, precisando che spetta alla Provincia l'individuazione del soggetto che ha causato l'inquinamento e agli organi centrali (Ministero dell’Ambiente) lo svolgimento del complesso delle operazioni di bonifica e nello specifico la tipologia di intervento imposto al soggetto inquinatore.

Ricorrente avverso i provvedimenti della Provincia di Mantova, del MATTM e dell’ARPA nota società settore energia.

Ribaditi nella sentenza i seguenti principi:
 
  • il Ministero dell’Ambiente aveva legittimamente invitato la Provincia “a voler attivare … le procedure previste dall’art. 244, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 (avvio e conclusione del procedimento volto ad identificare l’eventuale responsabile dell’inquinamento nonché diffida con ordinanza motivata dell’eventuale responsabile a provvedere)”, essendo la Provincia Ente di prossimità territoriale;
  • l’art 252, comma 4, del Codice dell’Ambiente attribuisce alla competenza esclusiva del Ministero dell’Ambiente, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, “le procedure di bonifica di cui all’articolo 242 dei siti di interesse nazionale”, ordinariamente di spettanza regionale;
  • l’articolo 242 del codice pone a carico del soggetto responsabile dell’inquinamento, “al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito”, l’adozione delle “misure necessarie di prevenzione” (da comunicare tempestivamente a Comune, Provincia e Regione) e, quindi, lo svolgimento di “un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento”, seguita, a seconda dell’esito dell’indagine, dal “ripristino della zona contaminata” (“ove il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione non sia stato superato”), ovvero, in caso contrario, dalla “presentazione di un piano di caratterizzazione”, la cui approvazione compete nell’ordinario ad una conferenza di servizi convocata dalla Regione mentre ai sensi dell’art. 252 nell’ambito dei Siti di Interesse Nazionale e come nel caso di specie l’approvazione del piano di caratterizzazione e i successivi adempimenti, nonché lo svolgimento di poteri sostitutivi competono al Ministero dell’Ambiente;
  • compete quindi al Ministero la fase di autorizzazione, controllo e supervisione degli interventi di bonifica;
  • la cessione di ramo di azienda, ancorché intervenuta prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 1997, non esclude gli obblighi di bonifica della società cedente per fenomeni di contaminazione che si siano verificati in epoca antecedente alla cessione (ribadito il principio “chi inquina paga” secondo quanto disposto nella Parte IV - Titolo V del Codice dell’Ambiente, agli articoli 240 e ss.,  non suscettibile di deroghe di carattere pattizio anche secondo la previsione dell’art. 2560 comma 1 c.c.)
Testo completo della sentenza

 
Area Legale
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