Sent Cons Stato Sez VI 14 maggio 2024 n 4298: Dei criteri per l’attribuzione di responsabilità per danno ambientale

22/07/2024

Commento alla Sentenza Consiglio di Stato n. 4298/2024

La sentenza n. 4298/2024 del Consiglio di Stato, emessa il 14 maggio 2024 dalla Sezione VI, ha visto come parti coinvolte la società Laguna Azzurra S.r.l. da un lato e il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dall’altro.

Questioni trattate

La sentenza affronta principalmente la questione delle prescrizioni imposte per la messa in sicurezza di un sito di interesse nazionale, in particolare l'area "ex Sitoco" di Orbetello, e la responsabilità per danno ambientale. Il principio fondamentale discusso è quello del "chi inquina paga", basato sulla Direttiva Europea 2008/98/CE, che stabilisce criteri rigorosi per l'attribuzione della responsabilità ambientale ma che nel caso trattato viene messo in discussione.

L’acquisizione dell'Area in SIN da parte della società Laguna Azzurra S.r.l.

La società Laguna Azzurra S.r.l. era venuta in possesso dell'area di interesse nazionale (SIN) "ex Sitoco" attraverso un'asta giudiziaria. Vediamo i passaggi che hanno portato all’acquisizione dell’area.
 
  • Attività della Si.To.Co.: L'area in questione era precedentemente occupata dalla società Si.To.Co. (Società Interconsorziale Toscana Concimi), che produceva colla e concimi di ossa. La Si.To.Co. era una società della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari.
  • Liquidazione della Si.To.Co.: Nel 1990, la Si.To.Co. fu posta in liquidazione e cessò completamente la produzione l'anno successivo.
  • Procedura fallimentare: A seguito della liquidazione della Si.To.Co., l'area industriale "ex Sitoco" fu messa all'asta nell'ambito della procedura fallimentare della società.
  • Aggiudicazione dell'asta: La Laguna Azzurra S.r.l. si aggiudicò il lotto all'asta giudiziaria nel 2004. La società divenne proprietaria dell'area in base al decreto giudiziario del 22 aprile 2004, emesso dal Tribunale Fallimentare di Roma.
  • Condizioni di trasferimento: Il decreto di trasferimento stabiliva che il bene fosse trasferito libero da tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ma con i gravami derivanti dal suo inserimento nei siti inquinati di interesse nazionale e soggetto a interventi di bonifica in virtù della legge 31 luglio 2002 n. 179, art. 14, comma 1, lett. P. Questo significava che la Laguna Azzurra S.r.l. era consapevole dell'inquinamento del sito e degli obblighi di bonifica associati al trasferimento della proprietà.
  • Riconoscimento della necessità di bonifica: Al momento dell'acquisizione, l'area era nota per essere contaminata dalla presenza di rifiuti e materiale inquinante. La necessità di bonifica era già stata rilevata a seguito di istruttoria e l'attività di risanamento era stata affidata dal 2002 al 2012 al Commissario delegato al risanamento ambientale della laguna di Orbetello.
I passaggi mostrano come la Laguna Azzurra S.r.l. fosse diventata proprietaria dell'area "ex Sitoco" attraverso un processo giudiziario, accettando le condizioni di trasferimento che includevano gli obblighi di bonifica e come fosse a conoscenza della situazione ambientale dell'area al momento dell'acquisto.

Il decreto del Ministero dell’Ambiente prescrive la bonifica

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emesso il decreto con prescrizioni per la bonifica del sito di Orbetello ex Sitoco l'11 agosto 2008, identificato con il numero 4877. Questo decreto approvava il verbale della conferenza di servizi decisoria del 25 giugno 2008, che includeva le prescrizioni specifiche per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area.

Richieste al Tribunale Amministrativo del Lazio avverso il decreto con prescrizioni per la bonifica del sito

La società Laguna Azzurra S.r.l. ha chiesto l'annullamento del decreto n. 4877 dell'11 agosto 2008, che approvava il verbale della conferenza di servizi del 25 giugno 2008. Inoltre, la società ha richiesto l'annullamento della nota ministeriale del 30 gennaio 2009, che diffidava la società ad adempiere entro 10 giorni alle prescrizioni indicate.

Responsabilità contestate

La Laguna Azzurra S.r.l. è stata ritenuta responsabile degli interventi di messa in sicurezza e bonifica in quanto proprietaria del sito, indipendentemente dal fatto che non fosse direttamente responsabile della produzione dei rifiuti. La società ha contestato questa responsabilità, sostenendo che l'obbligo di bonifica dovesse essere a carico del responsabile dell'inquinamento.

Motivi del ricorso al TAR

La Laguna Azzurra S.r.l. ha presentato ricorso al TAR per due motivi principali:
 
  • Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto: La società ha sostenuto che la normativa prevedesse che l'onere della bonifica fosse a carico del responsabile dell'inquinamento e non del semplice proprietario del terreno, a meno che non fosse accertata la colpa di quest'ultimo.
  • Carenze istruttorie: La società ha denunciato che il procedimento amministrativo fosse basato su indagini incomplete che non restituivano un quadro completo dell’area e che i termini per l'esecuzione degli interventi fossero irrealistici.

Giudizio del TAR

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto successive azioni e accordi avevano reso superate le prescrizioni impugnate. In particolare, nuove determinazioni della conferenza di servizi e un Accordo di programma per la bonifica avevano sostituito i provvedimenti iniziali.

Motivi del ricorso in Consiglio di Stato

La Laguna Azzurra S.r.l. ha impugnato la decisione del TAR, sostenendo:
 
  • Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: Il TAR non avrebbe valutato adeguatamente l'interesse della società all'accertamento dell'illegittimità degli atti originariamente impugnati.
  • Riproposizione dei motivi non esaminati: La società ha riproposto i motivi del ricorso non esaminati dal TAR, tra cui la violazione e falsa applicazione di norme ambientali e procedurali e il difetto di istruttoria.

Giudizio del Consiglio di Stato e relative motivazioni

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della Laguna Azzurra S.r.l., riconoscendo che il TAR aveva omesso di considerare l'interesse della società all'accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati. La sentenza ha rilevato una carenza di istruttoria nelle prescrizioni del 2008, in quanto le indagini iniziali erano incomplete e mancava un adeguato coinvolgimento della società. Inoltre, monitoraggi successivi avevano mostrato una situazione diversa da quella ipotizzata inizialmente, rendendo le prescrizioni originarie premature e inadeguate.

Quali elementi di novità emergono dalla sentenza?

La sentenza introduce dunque diversi elementi di novità che possono preludere a nuove linee interpretative future su fatti simili:
 

  • Responsabilità dinamica del proprietario: Conferma che il proprietario del sito contaminato è responsabile degli oneri di bonifica, anche se non è direttamente responsabile della produzione dei rifiuti, estendendo il principio anche ai casi di acquisizione giudiziaria in seguito a fallimento.
  • Principio "chi inquina paga": Ribadisce l'importanza del principio, applicandolo anche a situazioni di trasferimento di proprietà tramite aste giudiziarie.
  • Valutazione della carenza di istruttoria: Sottolinea l'importanza di una completa e approfondita caratterizzazione delle aree potenzialmente compromesse da danno ambientale e il coinvolgimento delle parti interessate per un efficace intervento di bonifica. 

La sentenza rappresenta dunque un'importante evoluzione nella giurisprudenza ambientale, affermando chiaramente la potenziale responsabilità del proprietario per la bonifica e la necessità di un'adeguata istruttoria preliminare prima di attuare valutazioni di acquisto.

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