Sent Corte di Cass, sez pen IV, 6 maggio 2024, n. 17680: Responsabilità del Dirigente di fatto

19/01/2026

La vicenda giudiziaria riguarda un infortunio sul lavoro occorso nel 2017 in Acquaviva Picena, presso un impianto di frantumazione, in cui si contestano lesioni colpose aggravate e violazioni prevenzionistiche, con focus sul perimetro della responsabilità del “dirigente di fatto” e sui rapporti con la posizione di garanzia del datore di lavoro formale. Segnaliamo che la logica argomentativa espressa dai magistrati è trasferibile in modo speculare alle responsabilità del “preposto di fatto” e si colloca in un ormai consolidato filone interpretativo dell’Alta Corte.

Soggetti coinvolti

I soggetti chiamati a rispondere delle violazioni sono A.A., legale rappresentante della società (datore di lavoro formale), imputata per il delitto di lesioni colpose aggravate e per illeciti contravvenzionali prevenzionistici connessi e B.B., soggetto indicato come “dirigente di fatto” dell’impianto, e ritenuto responsabile della sicurezza in concreto; imputato sia per lesioni colpose aggravate sia per contravvenzioni in materia di salute e sicurezza.

C.C. è invece il lavoratore dipendente (mansioni di carpentiere) rimasto infortunato costituitosi parte civile.

Tra gli altri soggetti citati in motivazione D.D. (titolare di ditta esterna incaricata della manutenzione) e testimoni intervenuti nei soccorsi.

Questioni trattate

Le questioni trattate riguardano in sintesi:
 
  1. Qualificazione e prova della figura del dirigente di fatto e dell’estensione della posizione di garanzia;
  2. Rapporti tra dirigente di fatto e datore di lavoro formale: l’art. 299 D.Lgs. 81/08 amplia i garanti ma, in difetto di valida delega ex art. 16 D.Lgs. 81/08, non esclude la responsabilità del datore di lavoro;
  3. Rilevanza della condotta del lavoratore: abnormità, imprevedibilità, rischio “eccentrico” o, al contrario, rischio tipico governabile;
  4. Metodo motivazionale in appello: “motivazione rafforzata” richiesta quando la Corte riforma una assoluzione e perviene a condanna.

Esposizione dei fatti

Il 30 gennaio 2017, presso l’impianto di frantumazione della società, il nastro trasportatore presentava anomalie di funzionamento (difficoltà di movimento).

Durante la pausa pranzo, il macchinario era stato spento; successivamente, per “ripulire” il nastro da detriti che potevano rallentarlo, B.B. (presente sul posto) lo riattivava facendolo girare “a vuoto”, avvicinandosi al macchinario insieme al dipendente C.C.

Nel corso di tale fase, C.C. tentava di rimuovere i detriti agendo direttamente sul rullo: introduceva la mano attraverso un varco che, in condizioni ordinarie, era chiuso da una griglia di protezione; detta griglia risultava, quel giorno, rimossa.

La mano e l’avambraccio venivano trascinati e schiacciati dagli organi lavoratori in movimento, con esiti lesivi qualificati come “lesioni gravi” ai sensi dell’art. 590 c.p.

Responsabilità contestate nel dettaglio

1) Profili colposi incentrati su attrezzatura, manutenzione e formazione

a) Mancata gestione della manutenzione/pulizia in condizioni di sicurezza.
 
  • Richiamo all’allegato V D.Lgs. 81/08: le operazioni di manutenzione devono potersi svolgere a macchina ferma; se ciò non è possibile, devono essere adottate misure idonee a garantire protezione e il lavoratore deve restare fuori dalle zone pericolose.
  • Richiamo all’allegato VI D.Lgs. 81/08: quando la pulizia di organi in movimento è necessaria, deve avvenire con mezzi/attrezzi idonei a evitare pericoli; è esclusa la pulizia “a mano” in prossimità di organi lavoratori.
b) Affidamento di compiti non coerenti con formazione e idoneità.
 
  • Art. 18, comma 1, lett. c) D.Lgs. 81/08: obbligo di valutare capacità e condizioni del lavoratore nell’assegnazione dei compiti.
  • Art. 73, comma 1 D.Lgs. 81/08: formazione/informazione adeguata per l’uso di attrezzature con rischi specifici, incluse le situazioni anormali prevedibili.
c) Obbligo di “esigere” il rispetto delle procedure e di impedire condotte pericolose.
 
  • Art. 18, comma 1, lett. f) D.Lgs. 81/08: obbligo di richiedere l’osservanza delle norme e disposizioni aziendali.
In chiave causale, le contestazioni si concentrano sul “momento infortunistico”: attrezzatura in movimento, accessibilità degli organi lavoratori per rimozione della griglia, mancato impedimento dell’avvicinamento del lavoratore e mancata adozione di condotte alternative (fermo macchina, chiamata manutentori esterni, predisposizione di mezzi di pulizia sicuri).

2) Qualificazione del garante: dirigente di fatto e datore di lavoro

a) Dirigente di fatto (B.B.).
 
  • Art. 299 D.Lgs. 81/08: la posizione di garanzia si fonda sull’esercizio concreto di poteri tipici, indipendentemente dall’investitura formale.
  • Nel caso trattato, i giudici di merito valorizzano la presenza in loco, la direzione operativa delle attività e la supervisione del lavoratore da parte di B.B. nell’esatto frangente in cui il rischio si è attivato.
b) Datore di lavoro formale (A.A.).
 
  • Principio di diritto richiamato in sentenza: l’art. 299 amplia i soggetti garanti ma, in assenza di delega ex art. 16, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, investito ex lege dei poteri prevenzionistici.
  • Corollario: il datore di lavoro può liberarsi (nei limiti ammessi dall’ordinamento) provando una valida delega ex art. 16 conferita a soggetto professionalmente idoneo, dotato di poteri di organizzazione/gestione/controllo e di spesa.
La dialettica processuale verte proprio su questo punto: quanto “fatta bene” sia stata l’organizzazione prevenzionistica (DVR, affidamento manutenzione esterna, regole operative) e se, nel caso concreto, la condotta del dirigente di fatto costituisca antecedente causale “da sola sufficiente” o, invece, se esista un deficit organizzativo imputabile anche al datore formale.

Giudizio di I grado e relative motivazioni (Tribunale)

Il Tribunale di Ascoli Piceno (14 gennaio 2020):
 
  • riconosce la penale responsabilità di B.B. quale dirigente di fatto per l’art. 590 c.p. (lesioni colpose aggravate) e per la contravvenzione relativa agli obblighi ex art. 18, comma 1, lett. c) e f) D.Lgs. 81/08 (sanzionata dall’art. 55, comma 5, lett. c) D.Lgs. 81/08), ritenendo la continuazione tra i reati; concede attenuanti generiche; condanna a mesi 8 e giorni 10 di reclusione e al risarcimento dei danni alla parte civile da liquidarsi in separato giudizio.
  • assolve A.A. “per non aver commesso il fatto” dal delitto di lesioni colpose e dai connessi illeciti contravvenzionali.
Motivazione (nucleo tecnico):
 
  1. Centralità del rischio governabile “in concreto”. Il Tribunale valorizza che, al momento del fatto, C.C. operava sotto la supervisione di B.B.; la condotta istintiva del lavoratore (avvicinarsi e tentare di rimuovere l’ostruzione) viene qualificata prevedibile e rientrante nella sfera di rischio che il garante presente (dirigente di fatto) era chiamato a governare.
  2. Condotta omissiva specifica imputata a B.B.: aver consentito la permanenza del lavoratore vicino alla macchina in funzione in un frangente in cui era possibile accedere agli organi lavoratori; non aver impedito l’avvicinamento e l’intervento diretto, resi possibili dalla rimozione della griglia.
  3. Assoluzione di A.A. per difetto di nesso causale rispetto alle violazioni contestate: il Tribunale ricostruisce l’evento come conseguenza di una “contingente violazione” degli obblighi di sicurezza da parte di B.B., non conforme alle indicazioni del DVR, ritenuta da sola sufficiente a determinare l’evento; conseguentemente esclude la rilevanza causale delle contestazioni mosse alla legale rappresentante.

Giudizio di II grado e relative motivazioni (Corte d’appello)

La Corte di appello di Ancona (24 marzo 2023):
 
  • rigetta l’appello della difesa di B.B.;
  • accoglie l’appello del Pubblico ministero limitatamente alla posizione di A.A., riformando l’assoluzione;
  • dichiara non doversi procedere per gli illeciti contravvenzionali perché estinti per prescrizione;
  • afferma la responsabilità di entrambi per il delitto di cui all’art. 590 c.p. Determina per A.A. la pena di mesi 8 di reclusione e ridetermina per B.B. la pena in anni 1 di reclusione; conferma le statuizioni civili per B.B. e condanna anche A.A. al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Motivazione (nucleo tecnico):
 
  • Dirigente di fatto non “assorbente”. La Corte afferma che il ruolo in concreto svolto da B.B. non è, di per sé, idoneo a liberare da responsabilità la legale rappresentante.
  • Doppio pilastro della colpa attribuita ad A.A.: in assenza di valida delega, A.A. avrebbe dovuto svolgere in prima persona gli obblighi prevenzionistici, in particolare:
  1. art. 18, comma 1, lett. f) D.Lgs. 81/08 (esigere rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza e DPI);
  2. art. 71, comma 7, lett. b) D.Lgs. 81/08 (assicurare che attività di riparazione/manutenzione su attrezzature con rischi specifici siano svolte da lavoratori appositamente formati/qualificati).
 
  • Condotta del lavoratore non abnorme. La Corte territoriale esclude che l’imprudenza del lavoratore sia idonea a spezzare il nesso causale, ritenendo che l’evento si sia verificato nello svolgimento di mansioni affidate e che il rischio concretizzatosi rientri tra quelli che datore di lavoro e dirigente di fatto erano tenuti a prevenire.

Motivi del ricorso in Cassazione

Ricorso unitario proposto dal difensore di entrambi gli imputati, viene articolato in cinque motivi (con terzo motivo plurimo).

1) Nullità assoluta per Pubblico Ministero d’udienza (viceprocuratore onorario)
 
  • Art. 17, comma 3, D.Lgs. 116/2017: consente ai viceprocuratori onorari di svolgere funzioni di P.M. per delega nei procedimenti davanti al tribunale monocratico, con esclusione di quelli relativi ai delitti ex artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.
  • Art. 179 c.p.p.: individua nullità assolute, insanabili e rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado.
Tesi difensiva: la violazione dell’art. 17, comma 3, renderebbe “inesistente” la delega e integrerebbe nullità assoluta della sentenza, perché attinente all’iniziativa del P.M. nell’esercizio dell’azione penale.

2) Violazione art. 603, comma 3-bis, c.p.p. (rinnovazione istruttoria in appello)

Art. 603, comma 3-bis, c.p.p.: se la Corte di appello intende riformare una assoluzione pronunciando condanna e la decisione si fonda su prove dichiarative ritenute “decisive”, deve disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, normalmente mediante riassunzione delle dichiarazioni.
Tesi difensiva: mancata riassunzione del teste D.D. (ditta esterna manutenzione) avrebbe privato la Corte di un apporto decisivo circa l’affidamento della manutenzione a personale esterno specializzato.

3) Vizi di motivazione e travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.)

Art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p. (contenuto): consente ricorso per cassazione per mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione o per travisamento della prova nei limiti consentiti, senza trasformare il giudizio di legittimità in terzo grado di merito.
Tesi difensiva: la Corte avrebbe qualificato come “manutenzione” un’attività che era, in realtà, pulizia ordinaria del ciclo produttivo; avrebbe introdotto dati non emergenti dal processo (incarico di manutenzione impartito a C.C.); avrebbe erroneamente ritenuto che l’infortunato svolgesse per la prima volta una attività manutentiva.

4) Causalità omissiva e giudizio controfattuale

Tesi difensiva: la Corte di appello non avrebbe spiegato perché il rispetto delle norme richiamate nel capo di imputazione avrebbe impedito l’evento; avrebbe evocato l’art. 2087 c.c. come fonte di un dovere generico, quasi di “sicurezza assoluta”, senza verificare il nesso di condizionamento con ragionamento controfattuale.

5) Condotta abnorme del lavoratore e rischio eccentrico

Tesi difensiva: gesto istintivo del lavoratore (inserire il braccio) sarebbe stato imprevedibile per il preposto/dirigente di fatto e per il datore di lavoro, configurando rischio eccentrico idoneo a interrompere il nesso causale.

Giudizio di III grado e motivazioni (Corte di Cassazione)

Esito
 
  • accoglimento del ricorso limitatamente ad A.A. per vizio di motivazione (mancata motivazione rafforzata) con annullamento e rinvio alla Corte di Appello di Perugia.
  • rigetto integrale del ricorso di B.B.
1) Sul primo motivo: regime della nullità per violazione art. 17, comma 3, D.Lgs. 116/2017

La Corte qualifica la violazione come attinente alla partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento, non all’iniziativa nell’esercizio dell’azione penale.

Ne deriva che non ricorre nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.; la nullità è “a regime intermedio”, rilevante ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p.
 
  • Art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. (contenuto): prevede nullità di ordine generale concernenti, tra l’altro, l’intervento del pubblico ministero nel procedimento.
  • Art. 180 c.p.p. (contenuto): disciplina i termini e le modalità di deduzione delle nullità di ordine generale non assolute (onere di eccezione tempestiva, pena sanatoria).
Conclusione: motivo manifestamente infondato.

2) Sul secondo motivo: rinnovazione istruttoria (art. 603, comma 3-bis, c.p.p.)

La Corte applica i principi delle Sezioni Unite sulla nozione di “prova dichiarativa decisiva” nel contesto della riforma dell’assoluzione.

In sostanza, la mancata riassunzione di D.D. non integra violazione dell’art. 603, comma 3-bis, perché:
 
  • la Corte di appello non ha fondato la condanna di A.A. su una differente valutazione delle dichiarazioni di D.D. rispetto al primo giudice;
  • la Corte di appello non ha negato che la manutenzione ordinaria fosse affidata all’esterno, ma ha valorizzato la scelta contingente, nel giorno del fatto, di non chiamare la ditta di manutenzione (scelta attribuita a B.B.), e dunque non emerge la “decisività” richiesta.
3) Sul terzo motivo: limiti del giudizio di legittimità e art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.

La Corte ribadisce che il ricorso non può risolversi in una rivalutazione del compendio probatorio.

Ritiene insussistente il travisamento (sia per omissione, sia per introduzione di dato inesistente), e qualifica le doglianze come contestazioni della qualificazione giuridica dell’attività (manutenzione/pulizia) o come richiesta di nuova lettura degli atti, inammissibile.

Quanto all’attendibilità della persona offesa, la Corte osserva che la qualificazione dell’attività come manutenzione era già stata compiuta dal Tribunale; inoltre la “rottura di due cinghie” evocata in appello è stata ritenuta irrilevante, essendo avvenuta a distanza e non essendo stata posta a fondamento della decisione.

4) Sulla condotta del lavoratore: esclusione dell’abnormità

La Corte conferma che il comportamento del lavoratore, pur imprudente, non è abnorme né imprevedibile.

Parametri di valutazione valorizzati:
 
  • Art. 69, lett. b), D.Lgs. 81/08 (contenuto): la pulizia/manutenzione rientra nell’“uso” dell’attrezzatura.
  • Art. 73, comma 1, D.Lgs. 81/08 (contenuto): obbligo di informare/formare anche sulle “situazioni anormali prevedibili”.
La prevedibilità dell’azione istintiva del lavoratore viene letta come rischio tipico che l’organizzazione e la vigilanza del garante devono neutralizzare (fermo macchina, protezioni ripristinate, procedure e vigilanza effettiva).

5) Sul “dirigente di fatto” e sulla responsabilità di B.B.

La Corte richiama il principio per cui:
 
  • l’art. 299 D.Lgs. 81/08 eleva a garante chi esercita di fatto poteri tipici, ampliando il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia;
  • ciò non esclude la responsabilità del datore formale, salvo prova di valida delega ex art. 16.
Con riferimento a B.B., la responsabilità resta ferma perché l’evento si colloca nell’area di rischio da lui governata in concreto: era presente, supervisionava e ha consentito la prosecuzione dell’attività in condizioni che hanno reso accessibili organi lavoratori in movimento.

6) Sulla posizione di A.A.: vizio di motivazione e “motivazione rafforzata”

La Corte accoglie le censure incentrate sulla motivazione:
 
  • la Corte di appello, pur riformando una assoluzione con condanna, non fornisce una motivazione dotata di “forza persuasiva superiore” e non confuta puntualmente la ricostruzione causale del Tribunale;
  • manca un coerente giudizio controfattuale sulle violazioni contestate ad A.A.: non viene spiegato perché tali violazioni sarebbero antecedenti causali necessari dell’evento, a fronte della condotta contingente del dirigente di fatto ritenuta dal Tribunale “da sola sufficiente”;
  • non è sufficiente il richiamo all’art. 2087 c.c. come clausola generale: occorre specificare quali misure esigibili avrebbero evitato l’evento nel caso concreto.
Ulteriore criticità: la Corte di appello aveva ritenuto “non valida” la lettera conferita a B.B. come preposto, ma senza spiegare quali requisiti della delega prevenzionistica mancassero e senza confrontarsi con le risultanze istruttorie (anche testimoniali) sull’assetto organizzativo.

Conclusione: annullamento con rinvio per nuovo giudizio sulla sola posizione di A.A. alla Corte di appello di Perugia.

Precedenti giurisprudenziali citati e principi richiamati

A) Dirigente di fatto, art. 299 D.Lgs. 81/08, e delega di funzioni (art. 16 D.Lgs. 81/08)
 
  • Cass Sez. 4, n. 30167/2023, Di Rosa; Sez. 4, n. 2157/2022, Baccalini; Sez. 4, n. 49732/2014, Canigiani: l’art. 299 amplia i garanti ma non esonera il datore di lavoro formale in assenza di delega.
  • Sez. 4, n. 22079/2019, Cavallari; Sez. 4, n. 22606/2017, Minguzzi: chi esercita di fatto poteri tipici assume posizione di garanzia, senza che ciò escluda automaticamente la responsabilità del titolare formale.
  • Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn; Sez. 4, n. 4350/2016, Raccuglia (e richiamo ad arresti conformi): il datore può andare esente (nei limiti ammessi) se prova una delega valida, a soggetto qualificato e dotato di effettivi poteri e spesa, con obbligo residuo di vigilanza.
  • Sez. 4, n. 24908/2019, Ferrari: principio sull’irrilevanza di deleghe meramente cartolari e necessità di effettività dei poteri trasferiti.
B) Condotta del lavoratore, abnormità e rischio eccentrico
 
  • Sez. 4, n. 27871/2019, Simeone: la condotta del lavoratore interrompe il nesso solo se “abnorme”, ossia eccentrica rispetto al rischio lavorativo governato dal garante.
  • Sez. 4, n. 7012/2023, Cimolai; Sez. 4, n. 33976/2021, Vigo; Sez. 4, n. 5794/2021, Chierichetti: consolidano i criteri di abnormità (imprevedibilità radicale, estraneità alle mansioni e al ciclo lavorativo, attivazione di un rischio nuovo e non governabile).
Applicazione al caso: pulizia/manutenzione del nastro e gesto istintivo non sono eccentrici, perché rientrano nelle “situazioni anormali prevedibili” e nelle attività connesse all’uso dell’attrezzatura.

Gli elementi che rilevano sul tema “dirigente di fatto”

La sentenza offre un doppio messaggio operativo:
 
  1. Sul dirigente di fatto: la garanzia nasce dall’effettività dei poteri e dalla gestione in concreto del rischio; la presenza sul luogo e la direzione dell’azione in un frangente critico rendono difficilmente sostenibile l’argomento dell’imprevedibilità del gesto “istintivo” del lavoratore, specie quando l’accesso agli organi lavoratori è reso possibile dalla rimozione di protezioni.
  2. Sul datore di lavoro formale: l’esistenza di un dirigente di fatto non basta a escludere responsabilità; occorre però che, nel ribaltamento dell’assoluzione, il giudice espliciti con motivazione rafforzata il percorso causale e l’effettivo deficit organizzativo imputabile al datore, distinguendo tra:
  • colpa “di organizzazione” (procedure, formazione, sistema di manutenzione, poteri e controlli);
  • colpa “contingente” del garante presente (vigilanza e gestione dell’evento critico).
In questa prospettiva, l’annullamento con rinvio per A.A. non equivale ad assoluzione, ma segnala che, per condannare il datore formale in presenza di un garante in fatto che governa l’evento, la motivazione deve misurarsi in modo analitico con il giudizio controfattuale e con i requisiti (o l’assenza) di una delega effettiva, evitando scorciatoie argomentative fondate su richiami generici all’art. 2087 c.c.
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