Esito
- accoglimento del ricorso limitatamente ad A.A. per vizio di motivazione (mancata motivazione rafforzata) con annullamento e rinvio alla Corte di Appello di Perugia.
- rigetto integrale del ricorso di B.B.
1) Sul primo motivo: regime della nullità per violazione art. 17, comma 3, D.Lgs. 116/2017
La Corte qualifica la violazione come attinente alla partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento, non all’iniziativa nell’esercizio dell’azione penale.
Ne deriva che non ricorre nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.; la nullità è “a regime intermedio”, rilevante ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p.
- Art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. (contenuto): prevede nullità di ordine generale concernenti, tra l’altro, l’intervento del pubblico ministero nel procedimento.
- Art. 180 c.p.p. (contenuto): disciplina i termini e le modalità di deduzione delle nullità di ordine generale non assolute (onere di eccezione tempestiva, pena sanatoria).
Conclusione: motivo manifestamente infondato.
2) Sul secondo motivo: rinnovazione istruttoria (art. 603, comma 3-bis, c.p.p.)
La Corte applica i principi delle Sezioni Unite sulla nozione di “prova dichiarativa decisiva” nel contesto della riforma dell’assoluzione.
In sostanza, la mancata riassunzione di D.D. non integra violazione dell’art. 603, comma 3-bis, perché:
- la Corte di appello non ha fondato la condanna di A.A. su una differente valutazione delle dichiarazioni di D.D. rispetto al primo giudice;
- la Corte di appello non ha negato che la manutenzione ordinaria fosse affidata all’esterno, ma ha valorizzato la scelta contingente, nel giorno del fatto, di non chiamare la ditta di manutenzione (scelta attribuita a B.B.), e dunque non emerge la “decisività” richiesta.
3) Sul terzo motivo: limiti del giudizio di legittimità e art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.
La Corte ribadisce che il ricorso non può risolversi in una rivalutazione del compendio probatorio.
Ritiene insussistente il travisamento (sia per omissione, sia per introduzione di dato inesistente), e qualifica le doglianze come contestazioni della qualificazione giuridica dell’attività (manutenzione/pulizia) o come richiesta di nuova lettura degli atti, inammissibile.
Quanto all’attendibilità della persona offesa, la Corte osserva che la qualificazione dell’attività come manutenzione era già stata compiuta dal Tribunale; inoltre la “rottura di due cinghie” evocata in appello è stata ritenuta irrilevante, essendo avvenuta a distanza e non essendo stata posta a fondamento della decisione.
4) Sulla condotta del lavoratore: esclusione dell’abnormità
La Corte conferma che il comportamento del lavoratore, pur imprudente, non è abnorme né imprevedibile.
Parametri di valutazione valorizzati:
- Art. 69, lett. b), D.Lgs. 81/08 (contenuto): la pulizia/manutenzione rientra nell’“uso” dell’attrezzatura.
- Art. 73, comma 1, D.Lgs. 81/08 (contenuto): obbligo di informare/formare anche sulle “situazioni anormali prevedibili”.
La prevedibilità dell’azione istintiva del lavoratore viene letta come rischio tipico che l’organizzazione e la vigilanza del garante devono neutralizzare (fermo macchina, protezioni ripristinate, procedure e vigilanza effettiva).
5) Sul “dirigente di fatto” e sulla responsabilità di B.B.
La Corte richiama il principio per cui:
- l’art. 299 D.Lgs. 81/08 eleva a garante chi esercita di fatto poteri tipici, ampliando il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia;
- ciò non esclude la responsabilità del datore formale, salvo prova di valida delega ex art. 16.
Con riferimento a B.B., la responsabilità resta ferma perché l’evento si colloca nell’area di rischio da lui governata in concreto: era presente, supervisionava e ha consentito la prosecuzione dell’attività in condizioni che hanno reso accessibili organi lavoratori in movimento.
6) Sulla posizione di A.A.: vizio di motivazione e “motivazione rafforzata”
La Corte accoglie le censure incentrate sulla motivazione:
- la Corte di appello, pur riformando una assoluzione con condanna, non fornisce una motivazione dotata di “forza persuasiva superiore” e non confuta puntualmente la ricostruzione causale del Tribunale;
- manca un coerente giudizio controfattuale sulle violazioni contestate ad A.A.: non viene spiegato perché tali violazioni sarebbero antecedenti causali necessari dell’evento, a fronte della condotta contingente del dirigente di fatto ritenuta dal Tribunale “da sola sufficiente”;
- non è sufficiente il richiamo all’art. 2087 c.c. come clausola generale: occorre specificare quali misure esigibili avrebbero evitato l’evento nel caso concreto.
Ulteriore criticità: la Corte di appello aveva ritenuto “non valida” la lettera conferita a B.B. come preposto, ma senza spiegare quali requisiti della delega prevenzionistica mancassero e senza confrontarsi con le risultanze istruttorie (anche testimoniali) sull’assetto organizzativo.
Conclusione: annullamento con rinvio per nuovo giudizio sulla sola posizione di A.A. alla Corte di appello di Perugia.