Sentenza Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2026, n. 3337: Infortunio mortale a manutentore

16/02/2026

Estremi della sentenza

La Cassazione penale (Sez. IV, 28 gennaio 2026, n. 3337) torna su un tema cruciale per chi gestisce impianti e manutenzioni: cosa accade quando un dispositivo di sicurezza è “facilmente eludibile” e, nel tempo, si consolida una prassi operativa scorretta? La pronuncia offre spunti molto concreti su responsabilità del datore di lavoro, formazione e vigilanza, ma soprattutto sulla valutazione del rischio manutentivo nel DVR (e sulle misure davvero idonee). Nel nostro commento ricostruiamo l’intero iter processuale, le argomentazioni delle parti e i principi richiamati dalla Corte, con un taglio tecnico ma leggibile. Un approfondimento utile per trasformare una sentenza in indicazioni operative per prevenire eventi analoghi.

La pronuncia in commento è stata resa dalla Corte di Cassazione, Sezione quarta penale, con decisione assunta in Roma a gennaio 2026.

Oggetto del giudizio di legittimità è il ricorso proposto da A.A., in qualità di amministratore unico e datore di lavoro della società Gammastamp S.p.A. , avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino del maggio 2025, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del febbraio 2024.

La questione trattata riguarda un infortunio mortale durante attività di manutenzione. Si dibatte di eludibilità dei dispositivi di sicurezza, prassi operativa “contra legem”, omessa valutazione del rischio manutentivo.

Soggetti coinvolti e capi di imputazione

Imputato ricorrente: A.A., amministratore unico e datore di lavoro della società Gammastamp S.p.A.

Vittima: B.B., lavoratore addetto manutentore di Gammastamp S.p.A.

Altri soggetti menzionati nella ricostruzione probatoria (merito)

F.F., dipendente Gammastamp (primo soccorritore sul luogo dell’evento e soggetto che avrebbe rimosso lo “spessore” dall’interblocco);
G.G., elettricista esterno che prestava servizio da anni presso gli stabilimenti;
S., RSPP e responsabile manutenzione in Gammastamp.

Soggetti assolti in primo grado (posizione distinta): C.C. (amministratore delegato) e D.D. (direttore tecnico e di produzione) della Rosler Italiana S.r.l., società costruttrice della macchina “Barile 25”, assolti con formula “per non aver commesso il fatto”.

Questioni giuridiche centrali affrontate dalla Cassazione

  • Responsabilità del datore di lavoro per avere messo a disposizione un’attrezzatura con ripari/dispositivi di protezione “facilmente eludibili”, anche in presenza di (asserita) conformità “CE” del macchinario;
  • il rilievo della prassi elusiva dei dispositivi di sicurezza (prassi “contra legem”) e la sua conoscibilità/imputabilità al datore di lavoro sotto il profilo di formazione, informazione e vigilanza;
  • la responsabilità per omessa/errata valutazione del rischio specifico manutentivo nel DVR;
  • i limiti del sindacato di legittimità su illogicità manifesta e travisamento della prova;
  • l’inammissibilità di questioni processuali (correlazione tra accusa e sentenza; nuove contestazioni) dedotte per la prima volta in Cassazione.

Capi di imputazione (come riportati nella sentenza)

  • Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, ai danni di B.B., commesso nel dicembre 2012;
  • profili di colpa specifica: violazione degli obblighi sulle attrezzature di lavoro (art. 71, comma 1, e art. 70 D.Lgs. 81/2008) in relazione alle regole relative alla conformità delle macchine (D.Lgs. 17/2010: art. 5; allegato I punti 1.1.2 e 1.4.1; richiamo alla EN 1088:2008 punto 5.7.1);
  • violazione dell’obbligo non delegabile di valutazione dei rischi (art. 17, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 28 D.Lgs. 81/2008), con specifico riferimento ai rischi d’uso e di manutenzione dell’attrezzatura.

Esposizione dei fatti

In data 4 dicembre 2012, B.B., addetto manutentore, doveva eseguire un intervento di sostituzione della gomma della tramoggia del macchinario denominato “Barile 25”.

Il macchinario era in modalità “automatico”, con ciclo non completato, e con la porta n. 3 aperta. Per evitare l’interruzione del ciclo produttivo, B.B. eludeva l’interblocco a molla presente sulla porta n. 3 inserendo un guanto che creava uno spessore e rendeva inefficace il dispositivo di sicurezza.

Il peso del lavoratore all’interno del macchinario, simulando improvvisamente la presenza di materiale da lavorare, determinava la ripetizione/ripresa dell’ultimo ciclo di lavorazione; la tramoggia avanzava e comprimeva il manutentore contro una parete fissa per circa tre minuti, causandone la morte.

Le sentenze di merito (come sintetizzate dalla Cassazione) ritenevano accertato: (a) che il macchinario presentasse interblocchi eludibili con oggetti facilmente reperibili (carta, guanto); (b) che in azienda si fosse diffusa una prassi elusiva degli interblocchi; (c) che il datore di lavoro avesse omesso la valutazione del rischio collegato all’attività manutentiva sul macchinario.

Responsabilità contestate nel dettaglio

1) Attrezzatura messa a disposizione non rispondente ai requisiti di sicurezza

Il nucleo dell’addebito è l’avere consentito l’uso, nella pratica operativa, di un macchinario in cui il riparo/interblocco era “facilmente eludibile”: l’elusione avveniva con un semplice spessore, inserito tra le parti del dispositivo.

La sentenza valorizza il collegamento tra disciplina antinfortunistica “d’uso” (D.Lgs. 81/2008, attrezzature di lavoro) e disciplina “di prodotto/macchine” (D.Lgs. 17/2010, requisiti essenziali di sicurezza), richiamando il principio secondo cui i ripari non devono essere eludibili o resi inefficaci.
Sotto il profilo della colpa specifica, il rimprovero riguarda dunque la non conformità “funzionale” del dispositivo di sicurezza rispetto al requisito di non eludibilità: non già un semplice difetto astratto, ma una caratteristica che rendeva concretamente praticabile (e rapida) la neutralizzazione del presidio.

2) Prassi operativa “contra legem”, conoscibilità e doveri datoriali

La Corte qualifica la prassi elusiva come prassi pericolosa instauratasi nel contesto lavorativo e “foriera di pericoli”, la cui presenza rende attuale il dovere datoriale di:
 
  • formare e informare i lavoratori sul corretto uso e sulle modalità sicure di intervento;
  • adottare una sorveglianza effettiva sull’osservanza delle procedure e sul divieto di elusione dei dispositivi;
  • impedire che l’organizzazione del lavoro (tempi, obiettivi, pressioni produttive) induca o tolleri condotte di bypass dei presidi di sicurezza.
La conoscibilità è ricostruita, nella sentenza, anche valorizzando indici fattuali (rumore correlato alle porte aperte sulla tramoggia; riscontri sulla facile elusione; ulteriori elementi materiali sul macchinario).

3) Omessa/errata valutazione del rischio manutentivo nel DVR

Accanto alla dimensione “attrezzatura”, la Corte individua una specifica carenza nella valutazione del rischio manutentivo.
Nel DVR era contemplato il rischio di schiacciamento da parti meccaniche, ma la misura indicata (presenza di un ulteriore operatore in grado di arrestare la macchina) viene ritenuta non adeguata rispetto allo scenario di rischio concretamente realizzatosi.
Secondo la Cassazione, la misura adeguata avrebbe dovuto includere la previsione di intervento a macchina “de-energizzata” (in sintesi: in condizioni di energia/movimento neutralizzati), proprio perché l’attività manutentiva implica esposizione a rischi residui che non possono essere affidati al solo presidio organizzativo “uomo che arresta la macchina”.

Giudizio di I grado e relative motivazioni (Tribunale)

Il Tribunale di Vercelli con sentenza del febbraio 2024 ha condannato A.A. quale datore di lavoro.

Dalla ricostruzione riportata in Cassazione emerge che il giudizio di primo grado aveva altresì assolto C.C. e D.D. (Rosler Italiana S.r.l., costruttrice della macchina) con formula “per non aver commesso il fatto”.

Il ragionamento assolutorio del primo giudice, per come richiamato dalla difesa nel ricorso, valorizzava: (i) l’assenza di prova del nesso causale rispetto alla condotta dei soggetti della ditta costruttrice; (ii) l’ipotesi che, anche a fronte di un diverso interblocco, la prassi aziendale avrebbe potuto condurre comunque a rimozioni/manomissioni.

Giudizio di II grado e relative motivazioni (Corte d’Appello)

La Corte d’Appello di Torino del maggio 2025 ha confermato la condanna di A.A.

La motivazione (come sintetizzata dalla Cassazione) è strutturata su più profili, ritenuti tra loro convergenti:
 
  • accertata eludibilità dell’interblocco a molla della porta n. 3 con oggetti comuni e in pochi secondi, come constatato dal consulente del PM;
  • riscontri testimoniali su precedenti rinvenimenti di spessori e sulla facile neutralizzazione del presidio;
  • ricostruzione della prassi elusiva e della sua diffusione, anche tramite indici oggettivi (tra cui rumore dovuto a frequenti lavorazioni con portello della tramoggia aperto e condizioni del macchinario);
  • affermazione del dovere datoriale di valutare e monitorare l’impiego dell’attrezzatura “in autonomia” rispetto al costruttore e di vigilare sull’espletamento delle funzioni delegate;
  • carenza nel DVR in relazione alle modalità operative della manutenzione.

Motivi del ricorso in Cassazione

Primo motivo
Vizio di motivazione: contraddittorietà tra l’affermazione della responsabilità del datore di lavoro per “sicurezze facilmente eludibili” e la contestuale assoluzione (in primo grado) degli apicali della società costruttrice.
Si contesta, inoltre, la qualificazione dell’interblocco come “facilmente eludibile”, sostenendo che per neutralizzarlo sarebbe stato necessario aprire la porta e bloccare il ciclo, con riarmo manuale; si invoca inoltre il revamping del 2012 e la conseguente ritenuta conformità ai requisiti di sicurezza.

Secondo motivo
Vizio di motivazione per travisamento/omessa considerazione di prove sulla conoscenza datoriale della prassi elusiva.
La difesa richiama elementi fattuali (condotta di F.F.; valutazioni del consulente del PM sul montaggio degli interblocchi a forcella; consumi/alterazioni del macchinario; dichiarazioni testimoniali) per sostenere che non vi fosse prova della conoscenza in capo ad A.A. o che, comunque, la prassi non arrecasse un reale vantaggio produttivo.

Terzo motivo
Violazione di legge (artt. 516, 517, 518, 521 e 522 c.p.p.): condanna per un “fatto nuovo” non contestato.
L’assunto difensivo è che A.A. sarebbe stato condannato per avere “agevolato/tollerato/incentivato” una prassi elusiva, profilo non presente nel capo di imputazione né oggetto di contestazione suppletiva.

Quarto motivo
Violazione di legge: indebita valorizzazione della prassi elusiva, non contestata, come “aggravante generica” ai fini della determinazione della pena (richiamo ai criteri dell’art. 133 c.p.) e del bilanciamento.

Giudizio di III grado e motivazioni (Corte di Cassazione)

Esito
La Corte rigetta il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Motivazioni sui motivi primo e secondo
La Cassazione tratta unitariamente i primi due motivi e li reputa infondati.

In via preliminare chiarisce che le contraddizioni prospettate (tra responsabilità datoriale e assoluzione del costruttore) attengono semmai alla sentenza di primo grado; l’oggetto dell’impugnazione è invece la sentenza di appello, che riguarda la sola posizione del ricorrente.

Nel merito, la Corte ritiene adeguatamente motivato l’addebito relativo alla eludibilità dell’interblocco: la possibilità di neutralizzazione “in pochi secondi” con un semplice spessore (carta/guanto) è considerata provata e coerente con i dati istruttori richiamati.

La Corte reputa non manifestamente illogica anche la spiegazione per cui, all’atto dell’intervento degli organi di vigilanza, gli interblocchi risultassero funzionanti, poiché F.F. avrebbe rimosso lo spessore per non compromettere la posizione del proprio datore di lavoro.

Sul piano dei principi, la sentenza ribadisce che il datore di lavoro può rispondere delle lesioni anche quando la macchina sia “astrattamente conforme” alla normativa di prodotto (conformità CE), se l’uso concreto espone i lavoratori a rischi del tipo poi verificatosi.

Quanto alla prassi contra legem, la Corte richiama il principio secondo cui, in presenza di una prassi operativa pericolosa, la responsabilità datoriale sussiste ove egli sia venuto meno ai doveri di formazione/informazione e abbia omesso la sorveglianza sulla prassi instauratasi.
In punto di travisamento, la Cassazione ribadisce che il sindacato di legittimità non consente una “rivalutazione” delle prove: il travisamento rileva solo in presenza di palese difformità tra contenuto oggettivo della prova e risultato tratto, tale da disarticolare l’intero ragionamento probatorio.

Motivazioni sul profilo “DVR/manutenzione”
La Corte valorizza, come ulteriore e autonomo profilo di colpa, la carenza della valutazione del rischio manutentivo: la previsione della presenza di un secondo operatore “che arresta la macchina” non è ritenuta sufficiente; occorreva prevedere l’intervento a macchina “de-energizzata”. Si ribadisce il principio per cui la mera redazione del DVR e l’adozione di misure non escludono responsabilità, quando l’analisi dei rischi sia errata o le misure individuate non siano idonee.

Motivazioni sui motivi terzo e quarto
Il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili perché proposti per la prima volta in Cassazione.

La Corte richiama l’orientamento costante per cui non sono deducibili in sede di legittimità questioni non devolute al giudice di appello, al fine di evitare annullamenti su punti rispetto ai quali l’appello non ha potuto motivare perché non investito da specifica censura.

Precedenti giurisprudenziali citati e massime/principi richiamati

Responsabilità datoriale e uso concreto di macchine anche “CE”

Cass. Sez. IV, n. 22819 del 23/04/2015 (Rv. 263498): il datore di lavoro risponde quando consente l’uso di una macchina, pur “astrattamente” conforme alla normativa CE, se l’impiego concreto espone a rischi poi realizzatisi.
Cass. Sez. IV, n. 49670 del 23/10/2014 (Rv. 261175): principio conforme, incentrato sulla responsabilità datoriale per l’uso pratico dell’attrezzatura e la gestione del rischio in concreto.

Prassi “contra legem” e doveri di formazione/informazione/vigilanza

Cass. Sez. IV, n. 10123 del 15/01/2020 (Rv. 278608) e Sez. IV, n. 26294 del 14/03/2018 (Rv. 272960): in caso di prassi operativa pericolosa instaurata nell’attività, sussiste responsabilità datoriale se sono carenti formazione/informazione e sorveglianza sull’osservanza delle regole.

DVR e misure di prevenzione inadeguate
Cass. Sez. IV, n. 43350 del 05/10/2021 (Rv. 282241): DVR e misure adottate non escludono responsabilità quando vi sia errore nell’analisi dei rischi o nell’identificazione di misure adeguate, con mancata adozione di una misura idonea.

Appendice normativa: contenuto degli articoli richiamati in sentenza (sintesi operativa e punti chiave)

D.Lgs. 81/2008 – art. 70 (Requisiti di sicurezza)

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive di prodotto; per attrezzature prive di specifica disciplina di prodotto (o antecedenti), valgono i requisiti generali di sicurezza dell’allegato V.
Il comma 4 disciplina l’interazione con la sorveglianza del mercato: se in uso si accerta non rispondenza a requisiti essenziali di sicurezza, l’organo di vigilanza informa l’autorità nazionale e può prescrivere al datore la rimozione del rischio.

D.Lgs. 81/2008 – art. 71, comma 1 (Obblighi del datore di lavoro)
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti dell’art. 70, idonee ai fini di salute e sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere, e da utilizzare conformemente alle disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto.

D.Lgs. 81/2008 – art. 17, comma 1, lett. a) (Obblighi non delegabili)
Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR (art. 28).

D.Lgs. 81/2008 – art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi)
La valutazione deve riguardare tutti i rischi per sicurezza e salute, anche nella scelta delle attrezzature e nella sistemazione dei luoghi; il DVR, con data certa, deve contenere (tra l’altro) relazione sui rischi e criteri adottati, misure di prevenzione/protezione, programma di miglioramento, procedure e ruoli, nominativi (RSPP, RLS, medico competente), e mansioni a rischio specifico.

D.Lgs. 17/2010 – art. 3, comma 3 (Messa a disposizione e uso delle macchine)
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione lavoratori macchine conformi alle disposizioni del Titolo III D.Lgs. 81/2008 e adeguate al lavoro; prima della messa in uso deve adottare misure per ridurre i rischi (considerando istruzioni del fabbricante, norme d’uso, caratteristiche del luogo, rischi derivanti dall’uso e interferenze).

D.Lgs. 17/2010 – art. 5 (Procedura su norme armonizzate)
Prevede la procedura (su segnalazione dell’autorità di vigilanza) quando una norma armonizzata non soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza della direttiva “macchine”, con informativa alla Commissione europea.

D.Lgs. 17/2010 – Allegato I, punto 1.1.2 (Principi di integrazione della sicurezza)
Il fabbricante (e, a cascata, chi governa il rischio in uso) deve progettare e costruire la macchina in modo che possa funzionare ed essere regolata/manutenuta senza esporre a rischi; deve applicare un approccio gerarchico: eliminazione/riduzione dei rischi per quanto possibile; adozione di misure di protezione contro rischi residui; informazione agli utilizzatori sui rischi residui e sulle precauzioni.

D.Lgs. 17/2010 – Allegato I, punto 1.4.1 (Requisiti generali per ripari e dispositivi di protezione)
Ripari e dispositivi di protezione devono essere robusti, fissati solidamente, non creare rischi supplementari, e soprattutto non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; devono essere collocati a distanza sufficiente dalla zona pericolosa, non limitare oltre il necessario l’osservazione del ciclo e consentire interventi indispensabili (es. manutenzione) limitando l’accesso al solo settore necessario.

EN 1088:2008, punto 5.7.1 (richiamata in sentenza)
La sentenza richiama il principio tecnico secondo cui i ripari associati a dispositivi di interblocco devono essere progettati in modo tale da non poter essere neutralizzati efficacemente.
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