1) Attrezzatura messa a disposizione non rispondente ai requisiti di sicurezza
Il nucleo dell’addebito è l’avere consentito l’uso, nella pratica operativa, di un macchinario in cui il riparo/interblocco era “facilmente eludibile”: l’elusione avveniva con un semplice spessore, inserito tra le parti del dispositivo.
La sentenza valorizza il collegamento tra disciplina antinfortunistica “d’uso” (D.Lgs. 81/2008, attrezzature di lavoro) e disciplina “di prodotto/macchine” (D.Lgs. 17/2010, requisiti essenziali di sicurezza), richiamando il principio secondo cui i ripari non devono essere eludibili o resi inefficaci.
Sotto il profilo della colpa specifica, il rimprovero riguarda dunque la non conformità “funzionale” del dispositivo di sicurezza rispetto al requisito di non eludibilità: non già un semplice difetto astratto, ma una caratteristica che rendeva concretamente praticabile (e rapida) la neutralizzazione del presidio.
2) Prassi operativa “contra legem”, conoscibilità e doveri datoriali
La Corte qualifica la prassi elusiva come prassi pericolosa instauratasi nel contesto lavorativo e “foriera di pericoli”, la cui presenza rende attuale il dovere datoriale di:
- formare e informare i lavoratori sul corretto uso e sulle modalità sicure di intervento;
- adottare una sorveglianza effettiva sull’osservanza delle procedure e sul divieto di elusione dei dispositivi;
- impedire che l’organizzazione del lavoro (tempi, obiettivi, pressioni produttive) induca o tolleri condotte di bypass dei presidi di sicurezza.
La conoscibilità è ricostruita, nella sentenza, anche valorizzando indici fattuali (rumore correlato alle porte aperte sulla tramoggia; riscontri sulla facile elusione; ulteriori elementi materiali sul macchinario).
3) Omessa/errata valutazione del rischio manutentivo nel DVR
Accanto alla dimensione “attrezzatura”, la Corte individua una specifica carenza nella valutazione del rischio manutentivo.
Nel DVR era contemplato il rischio di schiacciamento da parti meccaniche, ma la misura indicata (presenza di un ulteriore operatore in grado di arrestare la macchina) viene ritenuta non adeguata rispetto allo scenario di rischio concretamente realizzatosi.
Secondo la Cassazione, la misura adeguata avrebbe dovuto includere la previsione di intervento a macchina “de-energizzata” (in sintesi: in condizioni di energia/movimento neutralizzati), proprio perché l’attività manutentiva implica esposizione a rischi residui che non possono essere affidati al solo presidio organizzativo “uomo che arresta la macchina”.