Sentenza Cass Pen Sez IV del 19 luglio 2024 n. 29323: Responsabilità del CSP e CSE

30/09/2024

La sentenza che proponiamo nel nostro approfondimento tratta della responsabilità penale del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE) nell’ambito di un incidente mortale avvenuto sul lavoro. In particolare, si discute se le omissioni del CSP/CSE abbiano contribuito in maniera rilevante alla causazione dell’evento lesivo.

Capi di imputazione

  1. Art. 110 c.p.: Concorso di persone nel reato.
  2. Art. 40, comma 2 c.p.: Responsabilità omissiva del garante.
  3. Art. 589, comma 2 c.p.: Omicidio colposo aggravato.
  4. D.Lgs. 81/2008, art. 91: Obblighi del CSP.
  5. D.Lgs. 81/2008, art. 92: Obblighi del CSE.
  6. D.Lgs. 81/2008, art. 158: Sanzioni per il mancato rispetto delle misure di sicurezza.
  7. D.Lgs. 81/2008, artt. 141, 142, 143, 144: Norme tecniche sulle attrezzature di lavoro e sulla gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Esposizione dei fatti

Il caso riguarda un cantiere per la costruzione di un opificio industriale. L’operaio E.E., dipendente della B.B. Costruzioni S.p.A., è deceduto durante le operazioni di getto del calcestruzzo in una cassaforma per la realizzazione di una trave a sbalzo di appoggio per la successiva posa in opera di un solaio. La cassaforma, predisposta in modo inadeguato e priva di sistemi di ritenuta dei puntelli e delle controventature, è crollata durante le operazioni, provocando il decesso dell’operaio per schiacciamento. Gli inquirenti hanno riscontrato violazioni delle normative sulla sicurezza del lavoro, in assenza di adeguate previsioni esecutive nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (in violazione degli artt. 91 e 158 D.Lgs. n. 81 del 1008) attribuendo le responsabilità al Coordinatore per la Sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, che avrebbe dovuto progettare i corretti apprestamenti, indicare le corrette procedure esecutive e vigilare per prevenire i rischi correlati.

Responsabilità contestate

Al Coordinatore per la Sicurezza, A.A., sono state contestate negligenze sia nella fase di progettazione che in quella esecutiva:
 
  • Come CSP: Non avrebbe adeguatamente previsto i rischi specifici legati alla fase di costruzione dei muri perimetrali in cemento armato e alla realizzazione della trave a sbalzo. Non ha inserito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) indicazioni precise riguardo le procedure operative e le attrezzature necessarie.
  • Come CSE: Non ha verificato l'applicazione delle misure preventive previste nel PSC e non ha aggiornato il piano in relazione all’evoluzione delle opere. Ha inoltre omesso di controllare l'idoneità delle opere provvisionali e delle attrezzature utilizzate nel cantiere.

Giudizio di I grado e relative motivazioni (Tribunale)

Il G.U.P. del Tribunale di Lecce ha condannato A.A. per omicidio colposo aggravato, ritenendo che la sua negligenza nell’esercizio dei ruoli di CSP e CSE fosse stata determinante per il verificarsi dell'incidente. Secondo il Tribunale, A.A. avrebbe dovuto prevedere e prevenire il rischio legato all’utilizzo delle attrezzature nel cantiere, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza. L’imputato non avrebbe compiuto le verifiche necessarie, lasciando che le operazioni si svolgessero senza le adeguate cautele.

Giudizio di II grado e relative motivazioni (Corte d’Appello)

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 6 marzo 2023, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado. Ha dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni contestate, riducendo la pena inflitta ad A.A. a quattro mesi di reclusione, riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, la Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo, ritenendo che A.A. non avesse adempiuto ai suoi obblighi di vigilanza e coordinamento, che avrebbero potuto prevenire il tragico evento.

La Corte d’Appello ha sottolineato che il ruolo del CSE non si limita a una vigilanza generica, ma comporta specifici obblighi di coordinamento e controllo delle misure di sicurezza applicate dalle imprese esecutrici. Il mancato aggiornamento del PSC e la mancata verifica delle attrezzature sono stati considerati fattori determinanti per la responsabilità di A.A.

Motivi del ricorso in Cassazione

A.A. ha presentato ricorso per Cassazione articolando tre motivi:
 
  • Erronea applicazione degli articoli 40, comma 2, e 589 c.p.: A.A. ha contestato l'interpretazione dei suoi obblighi come CSE, sostenendo che non fosse a lui imputabile la violazione delle norme di sicurezza. Secondo l’imputato, il rischio interferenziale, che avrebbe potuto configurare una sua responsabilità, non era presente poiché i lavoratori coinvolti stavano svolgendo le medesime mansioni e non vi era alcuna interferenza tra le diverse imprese. Il controllo poi sulle attività lavorative dei dipendenti, a dire del ricorrente, sarebbe spettato ad altre figure professionali delle ditte appaltatrici (datore di lavoro, dirigente, preposto).
  • Insussistenza della prevedibilità ed evitabilità dell’evento: A.A. ha sostenuto che il crollo della cassaforma fosse imprevedibile e che la sua responsabilità fosse esclusa dall'uso improprio di un secchione metallico per il getto del calcestruzzo, in sostituzione dell’autopompa, un’operazione non prevista dal PSC e non comunicata al CSE.
  • Insussistenza del nesso causale: L'imputato ha infine sostenuto che la responsabilità dell'incidente fosse da attribuire esclusivamente alla condotta imprudente e abnorme della vittima, che si sarebbe posta volontariamente in una situazione di pericolo nonostante le cautele previste dal PSC e dal POS.

Giudizio di III grado e motivazioni (Corte di Cassazione)

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la sentenza della Corte d’Appello. La Corte ha ritenuto che A.A. avesse violato gli obblighi di garanzia derivanti dalla sua posizione di CSP e CSE, non adempiendo alle specifiche prescrizioni normative. In particolare, la Corte ha rilevato che:
 
  • Ruolo del CSP e CSE: A.A. non ha valutato adeguatamente i rischi specifici nella fase progettuale e non ha svolto i necessari controlli in fase esecutiva. La funzione di "alta vigilanza" del CSE implica un controllo continuativo e l'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire situazioni di pericolo.
  • Rischio interferenziale: È stato dimostrato che al momento del crollo erano presenti nel cantiere operai appartenenti a diverse imprese, configurando un rischio interferenziale che A.A. avrebbe dovuto gestire.
  • Prevedibilità ed evitabilità: L'utilizzo del secchione metallico per il getto del calcestruzzo, sebbene non previsto dal PSC, non ha escluso la responsabilità del CSE. A.A. avrebbe dovuto comunque verificare l’idoneità delle attrezzature e delle procedure utilizzate, indipendentemente dalle modalità di esecuzione del lavoro.
  • Nesso causale: La condotta della vittima non è stata ritenuta abnorme e tale da interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del CSE e l'evento lesivo. Secondo la Corte, la vittima stava eseguendo mansioni conformi al suo ruolo e non vi era nulla di imprevedibile nel suo comportamento.

Precedenti giurisprudenziali e principi richiamati

La sentenza fa riferimento a precedenti della giurisprudenza di legittimità che ribadiscono i principi in materia di responsabilità del garante della sicurezza nei luoghi di lavoro tra cui:
 
  • Sent. Cass. Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai: In tema di prevenzione infortunistica, la condotta del lavoratore può essere considerata abnorme solo se attiva un rischio eccentrico rispetto a quello governato dal garante.
  • Sent. Cass. Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone: La responsabilità del garante non può essere esclusa se l'evento lesivo rientra nei rischi che il garante avrebbe dovuto prevedere e gestire.
  • Sent. Cass. Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi: Anche un comportamento imprudente del lavoratore non esclude il nesso di causalità se non esorbitante rispetto alle mansioni affidate.

Articoli di riferimento citati nella sentenza

  • Art. 40, comma 2, c.p.: Stabilisce che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
  • Art. 589, comma 2, c.p.: Prevede l'aggravamento della pena per omicidio colposo quando il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  • D.Lgs. 81/2008, art. 91: Definisce gli obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).
  • D.Lgs. 81/2008, art. 92: Definisce gli obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
  • D.Lgs. 81/2008, artt. 141, 142, 143, 144: Regolano le norme tecniche sulle attrezzature e procedure da adottare nei cantieri.
In conclusione, la sentenza della Corte di Cassazione del 19 luglio 2024 n. 29323 ribadisce l'importanza cruciale del ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione. La Corte di Cassazione ha confermato la necessità di un’attenta valutazione dei rischi e un controllo rigoroso delle misure di sicurezza nei cantieri, a tutela della vita e dell'integrità dei lavoratori.

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