Sentenza Cass. Penale, Sez. 4, 21 giugno 2024, n. 24565: Prassi operative non corrette
02/09/2024
Commento alla Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 21 giugno 2024, n. 24565 Prassi operative non corrette
Questioni trattate e capi di imputazione
Questioni trattate: Responsabilità penale per omicidio colposo in ambito lavorativo, non adeguatezza della formazione e informazione sui rischi lavorativi, e non correttezza delle prassi lavorative adottate.
Capi di imputazione: Violazione degli obblighi di informazione e formazione sui rischi specifici connessi alle operazioni di carico e scarico di un escavatore Bobcat sul pianale di un autocarro (artt. 36, 37, 73 del D.Lgs. n. 81/2008) e omessa valutazione dei rischi specifici delle operazioni di carico e scarico (art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008).Esposizione dei fatti
Il 12 settembre 2012, durante le operazioni di sgombero del cantiere per la posa di cavi in fibra ottica nel comune di C, il lavoratore D.D., escavatorista della C.C. Srl, rimaneva vittima di un infortunio mortale. Mentre stava caricando un mini escavatore "Bobcat" su un camion, il macchinario si ribaltava, causando al lavoratore gravi lesioni cranio-encefaliche che portarono al suo decesso.Responsabilità contestate
Agli imputati, A.A. (Presidente del CdA della C.C. Srl) e B.B. (Vicepresidente e responsabile tecnico), furono contestate le seguenti omissioni:
- Omessa informazione e formazione: Mancanza di adeguata informazione e formazione sui rischi specifici delle operazioni di carico e scarico del Bobcat, in violazione degli artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs. n. 81/2008.
- Omessa valutazione dei rischi: Mancata valutazione dei rischi specifici connessi alle operazioni di carico e scarico del Bobcat, in violazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008.
Giudizio di I grado e relative motivazioni (Tribunale)
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, assolveva A.A. e B.B. dalle accuse di omicidio colposo (artt. 113, 81, 589 cod. pen.), ritenendo non dimostrato con certezza il nesso causale tra le omissioni imputate e l'evento mortale. Le motivazioni del Tribunale furono:
- L’istruttoria dibattimentale non consentì di ricostruire con esattezza i fatti che portarono al decesso di D.D.
- La condotta imprudente del lavoratore, consistente nel mancato uso della cintura di sicurezza e nella guida del Bobcat con la benna in avanti, che ne causò lo sbilanciamento.
- Anche accettando l'ipotesi ricostruttiva del Consulente Tecnico del PM, il lavoratore non indossava i dispositivi di protezione individuale (DPI), come il casco, e transitava in un'area pericolosa.
Giudizio di II grado e relative motivazioni (Corte d’Appello)
La Corte d'Appello di Trieste ribaltava la decisione di primo grado, condannando A.A. e B.B. a un anno e tre mesi di reclusione ciascuno. Le motivazioni furono:
- Esclusione che il lavoratore si trovasse alla guida del Bobcat al momento del ribaltamento, sulla base della consulenza tecnica del PM e del medico legale.
- Rilevazione di gravi carenze nella formazione e informazione dei lavoratori, evidenziando che era prassi non fissare le rampe di carico al pianale per la risalita del Bobcat.
- Mancata previsione, nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) della C.C. Srl, della valutazione dei rischi specifici delle operazioni di carico e scarico dei mini escavatori.
- Mancanza di prova circa la partecipazione degli operai a corsi specifici sulle procedure corrette di carico e scarico.
Motivi del ricorso in Cassazione
Gli imputati a mezzo dei propri difensori proponevano ricorso per Cassazione articolato nei seguenti motivi:
- Violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.): La Corte d'Appello non aveva proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nonostante la riforma della sentenza di primo grado in senso sfavorevole agli imputati.
- Violazione del principio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.): La Corte non aveva argomentato sulla diversa ipotesi ricostruttiva secondo cui la vittima poteva essere stata colpita prima della salita del mezzo sulle rampe.
- Vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.): Mancanza di motivazione riguardo alla formazione e informazione dei lavoratori sulle operazioni di carico e scarico.
- Violazione di legge in relazione agli artt. 19, 20 e 73 del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.): Applicazione di un modello di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, senza considerare che il datore aveva fornito le attrezzature e le informazioni necessarie.
- Vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle attenuanti (art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.): Le attenuanti generiche erano state considerate equivalenti alle contestate aggravanti senza adeguata motivazione.
Giudizio di III grado e motivazioni (Corte di Cassazione)
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso, confermando la sentenza di condanna della Corte d'Appello con le seguenti motivazioni:
- Rinnovazione dell'istruttoria: Non era risultata necessaria, poiché la riforma della pronuncia assolutoria si basava su una diversa valutazione delle prove già acquisite, non su una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove dichiarative.
- Aldilà di ogni ragionevole dubbio: La ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte d'Appello era logica e fondata su elementi probatori solidi, escludendo l'ipotesi di comportamento abnorme del lavoratore.
- Formazione e informazione: Confermata la mancanza di formazione specifica sui rischi del carico e scarico del Bobcat, con particolare riguardo alle prassi lavorative scorrette e pericolose. La Corte d'Appello ha adeguatamente motivato l'assenza di prove sufficienti riguardo alla formazione specifica ricevuta dai lavoratori, nonostante gli attestati di partecipazione a corsi generici.
- Responsabilità del datore di lavoro: Riconosciuta la responsabilità per omessa vigilanza e mancata formazione adeguata sui rischi specifici delle operazioni di carico e scarico, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che impone al datore di lavoro di impedire prassi pericolose e contrarie alla legge.
- Bilanciamento delle attenuanti: La motivazione della Corte d’Appello riguardo alla valutazione delle attenuanti fu ritenuta congrua e non illogica, tenendo conto della gravità dei profili di colpa e delle prassi lavorative pericolose. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la valutazione dell'equivalenza tra aggravanti e attenuanti sia stata motivata correttamente, senza incorrere in vizio logico.
La Corte di Cassazione ha stabilito dunque che le omissioni degli imputati riguardo alla formazione e vigilanza sulle pratiche lavorative scorrette avevano avuto una chiara incidenza causale sull’evento mortale, giustificando così la condanna.