Sentenza Cass. Penale, Sez. IV, 6 febbraio 2025, n. 4813: Cantiere e condizioni climatiche estreme

16/06/2025

La Corte Suprema di Cassazione, in Sezione Quarta Penale si è espressa con sentenza n. 4813, depositata il 6 febbraio 2025 sul ricorso proposto da un Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 21 febbraio 2024, a seguito di un grave infortunio occorso in cantiere ad un lavoratore, a seguito di esposizione a condizioni climatiche estreme.

Soggetti coinvolti, questioni trattate e capi di imputazione

I soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria sono stati:
 
  • A.A.: coordinatore per l'esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, imputato per lesioni colpose gravissime;
  • B.B.: operaio dipendente della Edil.Fora Srls, persona offesa;
  • C.C.: datore di lavoro di B.B., coimputato (posizione non oggetto del presente ricorso);
Il capo d'imputazione contestato ad A.A. è quello previsto dall'art. 590 c.p., per lesioni personali colpose gravissime, aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Esposizione dei fatti

Nel giorno dei fatti, B.B. stava eseguendo operazioni di posa di micropali in un cantiere esposto integralmente alla radiazione solare, privo di zone d'ombra o ambienti climatizzati. La temperatura era pari a 37°C con un'umidità relativa dell'88%. L'unico rifugio era rappresentato da una baracca non climatizzata.
B.B. accusò un grave malore, conseguente a colpo di calore, e fu ricoverato d'urgenza. Le lesioni riscontrate includevano encefalopatia da insufficienza multiorgano, disartria, atassia, disfagia, polmonite ab ingestis ed epatopatia HCV-correlata, con invalidità permanente dell'87%.
Le indagini hanno evidenziato gravi carenze organizzative e la mancata considerazione, nel POS, del rischio da stress termico correlato a condizioni climatiche estreme.

Responsabilità contestate nel dettaglio

Ad A.A., nella sua qualità di Coordinatore per l'esecuzione, è stata imputata la violazione dell'art. 92, co. 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008, per omessa verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza in riferimento ai rischi ambientali, segnatamente il colpo di calore. Il POS non prevedeva turnazioni, pause idonee, o dispositivi di mitigazione del rischio termico. La sua condotta omissiva è stata ritenuta concausa dell'evento lesivo.

Giudizio di primo grado (Tribunale di Como)

Il Tribunale ha dichiarato A.A. colpevole del reato ascritto. La responsabilità è stata fondata sull'accertata negligenza nel verificare l'adeguatezza del POS e sulla mancata adozione di misure correttive rispetto al rischio climatico. Non sono stati ritenuti interruttivi del nesso causale né la condotta della vittima, né l'omissione del preposto della ditta Edil.Fora.

Giudizio di secondo grado (Corte d'Appello di Milano)

La Corte territoriale ha confermato la condanna. Ha evidenziato come il Coordinatore per l'esecuzione sia titolare di un obbligo di "alta vigilanza", volto a garantire la coerenza tra il POS e le reali condizioni del cantiere, comprese quelle atmosferiche. La condotta omissiva è stata qualificata come colposa grave.

Motivi del ricorso in Cassazione

Il difensore di A.A. ha dedotto:


Nullità ex art. 178, lett. b), c.p.p. per la presenza di un Vice Procuratore Onorario non delegabile ai sensi dell'art. 17, co. 3, D.Lgs. 116/2017;
L'art. 17, co. 3, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, stabilisce che nei procedimenti per reati in materia di sicurezza sul lavoro, quali gli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio e lesioni colpose in violazione delle norme prevenzionistiche), non è delegabile al Vice Procuratore Onorario l'esercizio delle funzioni del Pubblico Ministero. Il ricorrente ha eccepito che in due udienze del giudizio di primo grado la pubblica accusa sia stata rappresentata da un VPO in violazione del divieto. La Corte di Cassazione ha riconosciuto l'esistenza della violazione, ma ha dichiarato la nullità sanata per mancata tempestiva eccezione, in quanto non sollevata immediatamente ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.p. È principio consolidato che anche le nullità generali ex art. 178 c.p.p. devono essere eccepite senza ritardo da parte del difensore presente.
 
Inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa per presunta violazione dell'art. 6 CEDU (interruzione controesame);
Il ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (B.B.) durante le sommarie informazioni, sostenendo che vi sia stata una violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il quale garantisce il diritto dell'imputato a esaminare o far esaminare i testimoni a carico. In particolare, si lamenta che il Tribunale abbia interrotto il controesame della persona offesa durante l'udienza dibattimentale, compromettendo il contraddittorio e la genuinità della prova. Inoltre, viene evidenziata l'anomalia della presenza attiva della moglie del dichiarante durante la somministrazione delle sommarie informazioni, che avrebbe influenzato le risposte.
 
Insussistenza del nesso causale tra condotta omissiva e evento lesivo, attesa l'esistenza di una zona boscata utilizzabile e la decisione autonoma del preposto di far sostare i lavoratori in area esposta al sole.

Giudizio di terzo grado (Corte di Cassazione)

La Corte ha respinto il ricorso:
 
  • In relazione alla prima censura, ha riconosciuto che la partecipazione del VPO fosse in violazione della legge (art. 17, co. 3, D.Lgs. 116/2017), ma ha ritenuto la nullità tardivamente eccepita, in quanto sollevata solo alla chiusura dell'istruttoria, in violazione dell'art. 182, co. 2, c.p.p.
  • Quanto al secondo motivo, la dichiarazione acquisita era fondata sul consenso delle parti e sostenuta da riscontri esterni. La doglianza sull'interruzione del controesame è stata ritenuta generica, non essendo stato dedotto un concreto pregiudizio alla difesa.
  • Sul terzo punto, la Corte ha riaffermato che il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a una verifica sostanziale e dinamica del POS (art. 92 D.Lgs. 81/2008). La mera esistenza di una zona d'ombra non pianificata non è sufficiente ad interrompere il nesso causale. L'evento è riconducibile a carenze organizzative, pienamente prevedibili.

Precedenti giurisprudenziali e principi richiamati

  • Cass., Sez. 4, n. 2845/2021 (Martinelli): la responsabilità del CSE si fonda sulla verifica concreta e non formale del POS;
  • Cass., Sez. 4, n. 45862/2017 (Prina): il rischio specifico deve essere valutato anche se non esplicitato nel PSC;
  • Cass., Sez. 4, n. 3288/2017 (Bellotti): distinzione tra rischi organizzativi di cantiere (responsabilità del CSE) e rischi specifici dell'impresa esecutrice;
  • Cass., Sez. U, n. 5396/2015 (Bianchi): obbligo del difensore di eccepire tempestivamente le nullità rilevabili ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.p.

Conclusione e indicazioni operative

La vicenda giurisprudenziale analizzata conferma la centralità del ruolo del coordinatore per l'esecuzione (CSE) nel sistema della sicurezza cantieristica. La Corte ribadisce che l'obbligo di verifica dell'idoneità del POS non si esaurisce in un controllo formale-documentale, ma impone un'attività sostanziale, coerente con l'evoluzione dei lavori e delle condizioni ambientali, tra cui rientrano i rischi microclimatici (es. colpo di calore).
 
Tra le indicazioni operative fornite dalla vicenda si possono richiamare gli obblighi di:
 
  • integrare esplicitamente nei POS e nei PSC le misure per la prevenzione dei rischi da calore estremo (es. turni, ombreggiamento, idratazione);
  • prevedere una verifica dinamica del rischio climatico durante l'evoluzione del cantiere;
  • adottare procedure per la sospensione delle attività in presenza di condizioni climatiche pericolose;
  • formare adeguatamente i preposti sul riconoscimento precoce dei sintomi da colpo di calore;
  • documentare e aggiornare costantemente il controllo del CSE sull'effettiva applicazione delle misure di sicurezza. 
La sentenza costituisce un monito chiaro circa la responsabilità del CSE, che non può ritenersi esente da obblighi in presenza di rischi ambientali prevedibili e prevenibili.
Area Legale
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