Sentenza Cassazione Penale, Sez. 3, 22 gennaio 2024, n. 2557: Mancanza di procedura operativa in DVR

26/02/2024

Nella vicenda processuale trattata vengono ravvisate in capo al Legale Rappresentante di una ditta che svolge attività di verniciatura manufatti le violazioni delle norme cautelari richiamate agli art. 17, comma primo, lettera a), e art. 28, comma secondo, lettera d) del D.Lgs. n.81 del 2008 per mancata redazione di una procedura operativa che permettesse ai lavoratori di svolgere in sicurezza attività di imbracatura del carico e omissione di indicazioni di ruoli aziendali a presidio delle misure di sicurezza.
 
Nel caso di specie, da quanto si evince, si era verificato un infortunio per caduta di carico da movimentare mediante “trasportatori a rotaia”.
 
Il giudice di merito (Tribunale di Teramo) riteneva che detti obblighi rientrassero nelle competenze dell'imputato in quanto tenuto all'adempimento delle prescrizioni normative in tema di sicurezza.
 
Il Tribunale aveva assolto l’imputato in ordine al reato contestato nel capo di imputazione sub b), di cui all’art. 71, comma quarto, lettera a), punto 1), del D.Lgs. 81/08, relativo alla mancanza di dotare le attrezzature con ganci e sottoganci per le attività di c.d. frazionamento, ritenute conformi ed adeguate alle esigenze di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori. L’istruttoria dibattimentale non aveva fornito univoca prova in ordine al fatto che i carichi fossero sollevati con la punta del gancio, essendo tale circostanza, affermata dall’ispettore del lavoro, stata smentita dai test.

Il ricorso in Cassazione

1.) Tra gli argomenti difensivi dedotti nel primo motivo di impugnazione rilevano:
 
  • Violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.: Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha violato l’articolo 521 c.p.p. che riguarda le modalità di valutazione delle prove e sarebbe stato applicato in modo errato o distorto nel caso in questione.
  • Travisamento della prova: Il ricorrente afferma che la Corte ha travisato la prova. In particolare, si fa riferimento all’omessa valutazione nel D.V.R., sezione 10, di una procedura operativa per l’imbracatura del carico. Il ricorrente sostiene che questa valutazione non è stata adeguatamente considerata.
  • Contraddizioni nella motivazione della sentenza: Il ricorrente solleva l’argomento che la motivazione della sentenza è contraddittoria. Da un lato, sembra che il giudice faccia riferimento alla completa omissione di una procedura operativa per gestire il rischio legato all’imbracatura dei pezzi da verniciare. Dall’altro lato, sembra che il giudice contesti l’inadeguatezza di tale procedura, ma non la sua totale inesistenza.
  • Riferimenti all’attività di traslazione: Infine, il ricorrente fa notare che in alcuni passaggi della motivazione, il giudice sembra fare riferimento anche all’attività di traslazione, oltre che all’imbracatura del carico.
2.) Nel secondo motivo di ricorso, si contesta vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo all’omessa valutazione del documento di valutazione dei rischi.
 
Il giudice a quo sembra utilizzare impropriamente il termine “carico dei materiali”, che in realtà si riferisce all’”appesa del materiale” durante la lavorazione. Questa fase non è adeguatamente regolamentata e procedimentalizzata, ma è diversa dalla fase di “carico o scarico” della merce, che è disciplinata nella sezione 9 del D.V.R.
Il ricorrente sottolinea che la scelta dei ganci da utilizzare non rientra nella fase di “carico o scarico”, ma piuttosto nella fase di “appesa dei materiali”. I rischi associati a questa fase sono valutati nella sezione 10 del D.V.R.
Pertanto, il percorso logico argomentativo che ha portato alla pronuncia di condanna in relazione al capo di imputazione sembra basarsi su una valutazione incompatibile con le prove documentali acquisite. Il giudice ha erroneamente affermato l’inesistenza della procedura, nonostante sia espressamente prevista nel documento di valutazione dei rischi.
 
3.) Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 521 del c.p.p. Nel capo di imputazione, si contesta al ricorrente di aver omesso di individuare una procedura operativa che consentisse ai lavoratori di svolgere in sicurezza le attività di imbracatura del carico. Tuttavia, nel corso del giudizio, si è invece contestata l’inadeguatezza della procedura, non la sua inesistenza.
 
4.) Con il quarto motivo di ricorso: Il ricorrente solleva un vizio di motivazione riguardo all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato. Sostiene che il giudice non ha fornito alcun argomento per affermare il giudizio di rimproverabilità del fatto, né a titolo di dolo né a titolo di colpa.

La pronuncia della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione si esprime in relazione alle doglianze presentate rigettando il ricorso e rimarcando che, in quanto giudice di legittimità, è tenuta a pronunciarsi circa la coerenza strutturale della decisione dei giudici di merito, di cui saggia l'oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo verificando che sia idonea a rappresentare le ragioni poste alla base della decisione, non sia viziata da errori di logica argomentativa, non sia contraddittoria o a contrasto con altri atti del processo indicati dal ricorrente.
 
Ribadisce inoltre che la verifica che è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze disponibili.
 
Secondo le prove prodotte in giudizio, afferma inoltre la Corte, come anche sottolineato dall’ispettore della AST intervenuto, il DVR non contemplava specifica analisi e valutazione dei rischi e non era prevista apposita procedura operativa volta a prevenire il rischio di caduta del carico da movimentare, che contemplasse nel dettaglio come orientare la scelta da parte degli operai della tipologia di gancio da utilizzare in relazione al peso dei pezzi che dovevano essere agganciati e regolamentasse come imbracare correttamente i carichi.
 
Il giudice di merito correttamente aveva dunque rilevato tale carenza alla luce delle previsioni di cui all’art. 28 comma 2 lett d), nonostante il personale fosse stato formato circa l’uso dell’attrezzatura di sollevamento.
 
La Corte suggella la pronuncia affermando come il Tribunale abbia posto in rilievo che “il DVR deve individuare le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare tra cui, sicuramente, rientrano le procedure operative relative al carico dei pezzi da lavorare, che erano invece assenti”.
 
Link alla sentenza.
 
Area Legale
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