1.) Tra gli argomenti difensivi dedotti nel
primo motivo di impugnazione rilevano:
- Violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.: Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha violato l’articolo 521 c.p.p. che riguarda le modalità di valutazione delle prove e sarebbe stato applicato in modo errato o distorto nel caso in questione.
- Travisamento della prova: Il ricorrente afferma che la Corte ha travisato la prova. In particolare, si fa riferimento all’omessa valutazione nel D.V.R., sezione 10, di una procedura operativa per l’imbracatura del carico. Il ricorrente sostiene che questa valutazione non è stata adeguatamente considerata.
- Contraddizioni nella motivazione della sentenza: Il ricorrente solleva l’argomento che la motivazione della sentenza è contraddittoria. Da un lato, sembra che il giudice faccia riferimento alla completa omissione di una procedura operativa per gestire il rischio legato all’imbracatura dei pezzi da verniciare. Dall’altro lato, sembra che il giudice contesti l’inadeguatezza di tale procedura, ma non la sua totale inesistenza.
- Riferimenti all’attività di traslazione: Infine, il ricorrente fa notare che in alcuni passaggi della motivazione, il giudice sembra fare riferimento anche all’attività di traslazione, oltre che all’imbracatura del carico.
2.) Nel
secondo motivo di ricorso, si contesta
vizio di motivazione e
travisamento della prova riguardo all’omessa valutazione del
documento di valutazione dei rischi.
Il giudice a quo sembra utilizzare impropriamente il termine “carico dei materiali”, che in realtà si riferisce all’”appesa del materiale” durante la lavorazione. Questa fase non è adeguatamente regolamentata e procedimentalizzata, ma è diversa dalla fase di “carico o scarico” della merce, che è disciplinata nella sezione 9 del D.V.R.
Il ricorrente sottolinea che la scelta dei ganci da utilizzare non rientra nella fase di “carico o scarico”, ma piuttosto nella fase di “appesa dei materiali”. I rischi associati a questa fase sono valutati nella sezione 10 del D.V.R.
Pertanto, il percorso logico argomentativo che ha portato alla pronuncia di condanna in relazione al capo di imputazione sembra basarsi su una valutazione incompatibile con le prove documentali acquisite. Il giudice ha erroneamente affermato l’inesistenza della procedura, nonostante sia espressamente prevista nel
documento di valutazione dei rischi.
3.) Con il
terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta
violazione di legge in relazione all’
art. 521 del c.p.p. Nel capo di imputazione, si contesta al ricorrente di aver omesso di individuare una procedura operativa che consentisse ai lavoratori di svolgere in sicurezza le attività di imbracatura del carico. Tuttavia, nel corso del giudizio, si è invece contestata l’
inadeguatezza della procedura, non la sua inesistenza.
4.) Con il
quarto motivo di ricorso: Il ricorrente solleva un
vizio di motivazione riguardo all’accertamento dell’
elemento soggettivo del reato. Sostiene che il giudice non ha fornito alcun argomento per affermare il giudizio di rimproverabilità del fatto, né a titolo di dolo né a titolo di colpa.