Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 20 febbraio 2024, n. 7415 relativa a un infortunio occorso con una sostanza chimica. Necessità di procedure adeguate

15/07/2024

Questioni trattate

La sentenza affronta le questioni di responsabilità penale in materia di infortuni sul lavoro, focalizzandosi in particolare sulla corretta valutazione dei rischi e sulle misure di sicurezza da adottare nella manipolazione di sostanze chimiche pericolose.

Esposizione dei fatti

L'incidente è avvenuto nello stabilimento della Ritrama Spa, dove un lavoratore, C.C., ha subito lesioni in fase di apertura di un barattolo con tappo a vite contenente una sostanza chimica, il Laromin, a causa dell'esplosione dello stesso durante la fase di sblocco del tappo utilizzando una chiave a pappagallo. Il lavoratore riportava ustioni agli arti superiori con malattia e conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per la durata complessiva di 178 giorni.

Il Laromin (nome commerciale di una classe di composti chimici noti come ammine alifatiche, utilizzati principalmente come intermedi chimici come indurenti per resine epossidiche e catalizzatori nella sintesi dei poliuretani o, come nel caso trattato in sentenza, come sostanza di preparazione per un adesivo destinato alla produzione di fogli autoadesivi) è una sostanza chimica altamente tossica, pericolosa per inalazione, ingestione e contatto con la pelle e gli occhi.

Il prodotto viene utilizzato principalmente nell'industria chimica e richiede misure di sicurezza rigorose durante la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto per evitare rischi di esposizione e incidenti.

Era previsto che il Laromin dovesse essere sempre utilizzato sotto cappa e indossando dispositivi personali di protezione (guanti, mascherine, occhiali e tuta).

Questa sostanza, inizialmente fornita in piccoli flaconi da 500 g l’uno, veniva successivamente consegnata in grandi fusti metallici da 160 kg, rendendo necessario il travaso in contenitori più piccoli.

Attori e convenuti

  • A.A.: Datore di lavoro delegato per lo stabilimento di Basiano della Ritrama Spa, con responsabilità in materia di prevenzione infortuni e sicurezza.
  • B.B.: Preposto all'unità produttiva.
  • C.C.: Lavoratore infortunato.

Responsabilità contestate e norme violate

  • A.A. è stato accusato di non aver aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione alle nuove modalità di fornitura del Laromin e di non aver predisposto procedure di lavoro adeguate per garantire la sicurezza nella manipolazione della sostanza (violazione dell'art. 224, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 81/08, che integra le disposizioni generali in tema di valutazione del rischio di cui agli artt. 17, 28 e 29 D.Lgs. n. 81/08).
  • B.B. è stato accusato di non aver vigilato sull'uso dei dispositivi di protezione individuale da parte di C.C. e di non aver segnalato le difficoltà legate all'apertura dei nuovi contenitori di vetro messi a disposizione per il travaso del Laromin (violazione dell'art. 19, comma 1, lett. a) e lett. f) del D.Lgs. n. 81/08). Sua era stata l'iniziativa di procedere al frazionamento della sostanza contenuta nei fusti adoperando barattoli in vetro simili a quelli che si utilizzano per gli alimenti.

Giudizio di I grado (Tribunale)

Il Tribunale di Milano ha ritenuto entrambi gli imputati responsabili del reato di cui agli artt. 41, comma 1 (nesso di causalità tra condotta ed evento), e 590 commi 1, 2 e 3 cod. pen. (lesioni personali colpose), condannandoli in sede di giudizio abbreviato.

Giudizio di II grado (Corte d’Appello)

La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo la responsabilità di A.A. per la mancata valutazione dei rischi associati al travaso del Laromin e di B.B. per la mancata vigilanza e segnalazione delle condizioni di pericolo.
 
Motivi del ricorso avverso la sentenza di II grado.
 
  • A.A. ha contestato la nullità della sentenza per incompatibilità della difesa (A.A. è stato assistito, sia in primo che in secondo grado, dal medesimo difensore che assisteva B.B.) e ha sostenuto che l'evento lesivo fu causato dalla decisione autonoma di B.B. di utilizzare barattoli inidonei senza informarlo.
  • B.B. ha sostenuto che l'infortunio fu dovuto a un comportamento abnorme e imprevedibile di C.C., e che non poteva vigilare su di lui poiché non era presente in reparto al momento dell'incidente.

Giudizio di III grado e relative motivazioni (Corte di Cassazione)

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando la responsabilità di A.A. per la mancata aggiornamento del DVR e di B.B. per la mancata segnalazione delle condizioni di pericolo. La Cassazione ha sottolineato che la condotta di B.B. nel suggerire procedure inidonee ha contribuito all'infortunio, e che A.A. avrebbe dovuto predisporre procedure adeguate per il travaso del Laromin.

Elementi in evidenza nel procedimento giudiziario

  • La mancata valutazione del rischio da parte di A.A. in relazione alle nuove modalità di fornitura del Laromin.
  • La decisione autonoma di B.B. di utilizzare barattoli inidonei senza la dovuta segnalazione e supervisione.
  • La necessità di aggiornare il DVR e predisporre procedure specifiche per garantire la sicurezza dei lavoratori nella manipolazione di sostanze chimiche pericolose.
La sentenza mette dunque in evidenza l'importanza della corretta valutazione dei rischi, della elaborazione di adeguate procedure per la gestione del rischio e della comunicazione efficace all'interno dell'organizzazione per prevenire infortuni sul lavoro.
 
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