Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 26 novembre 2024, n. 42948: Responsabilità negli appalti "endoaziendali"
13/01/2025
Estremi della Sentenza
La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza della Sezione IV Penale, Sentenza n. 42948, depositata il 26 novembre 2024 si è espressa in relazione ad un infortunio sul lavoro durante attività di carpenteria metallica pesante, con particolare riguardo ai rischi interferenziali derivanti da un contratto di appalto endoaziendale stipulato tra una Committente (una S.p.A.) e una Società in accomandita semplice (S.a.s.).Soggetti coinvolti, questioni trattate e capi di imputazione
Imputati:
- A.A., datore di lavoro della committente A.A. Spa.
- B.B., datore di lavoro dell’appaltatrice Modena Sas.
- C.C., socio accomandante di Modena Sas e referente dell’appalto.
Parte offesa: D.D., operaio saldatore/carpentiere della Modena Sas, che ha subito lesioni personali gravi (fratture alla gamba).
Questione giuridica: attribuzione delle responsabilità per mancata sicurezza sul lavoro ai sensi degli artt. 113 e 590 commi 1, 2, 3 c.p. (lesioni personali colpose aggravate).
Normativa di riferimento: artt. 26, 28 e 299 del D.Lgs. 81/08, in materia di valutazione e gestione dei rischi lavorativi.Esposizione dei fatti
Il 7 aprile 2016, all’interno dello stabilimento della A.A. Spa, il lavoratore D.D. stava movimentando tramite carroponte travi metalliche accatastate in modo disordinato.
Durante l’operazione, effettuata con guida manuale del carico sospeso, contravvenendo alle buone prassi che richiedono l’uso di funi o ganci, una trave di grandi dimensioni è scivolata dal carico, colpendolo e intrappolandolo per circa 15 minuti. Le successive verifiche hanno evidenziato:
- Mancanza di spazi adeguati per il lavoro.
- Assenza di una definizione chiara delle zone operative e di stoccaggio.
- Inadeguate modalità di trasporto delle travi, non procedurizzate ma lasciate alla discrezione dell’operatore.
Analisi delle circostanze che hanno originato l'infortunio
Ritieniamo utile approfondire nel dettaglio le circostanze dell’infortunio ricostruite durante le fasi di dibattimento dai giudici di merito.
3.1) Appalto endoaziendale e rischio derivante dal contesto produttivo
L’appalto in questione si colloca in un contesto di carpenteria metallica pesante, caratterizzato dalla lavorazione e movimentazione di manufatti di grandi dimensioni e peso. In tale scenario, l’infortunio è occorso a un dipendente (D.D.) della Modena Sas, ditta appaltatrice, durante operazioni svolte nello stabilimento della committente A.A. Spa. La natura endoaziendale dell’appalto implica che l’attività si sia svolta all’interno degli stessi spazi produttivi del committente, aumentando i rischi interferenziali dovuti alla coesistenza funzionale delle maestranze di più imprese in aree comuni.
3.2) Dinamica dell’infortunio e responsabilità operative
L’infortunio si è verificato durante il trasferimento di travi mediante un carroponte. L’operatore infortunato guidava il carico sospeso a mano, anziché utilizzare gli strumenti previsti come funi e ganci. Questa modalità operativa, contraria alle prescrizioni di sicurezza, ha determinato lo sfilaggio improvviso di una trave, che ha colpito l’operaio. La scelta di operare manualmente il carico riflette un’inadeguata valutazione del rischio specifico e l’assenza di procedure codificate che avrebbero potuto prevenire tale incidente.
3.3) Trasferimento inadeguato dal piazzale al capannone
Un altro elemento critico riguarda il trasferimento delle travi dal piazzale esterno al capannone, effettuato tramite muletti. L’utilizzo di questi mezzi, condotti in modo indifferente da personale della committente o dell’appaltatrice, si è rivelato inadeguato e pericoloso. La mancata definizione delle modalità operative nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e la delega alla prassi consolidata hanno esposto i lavoratori a rischi significativi, legati sia alla movimentazione non sicura sia alla presenza di altri operatori nelle stesse aree.
3.4) Spazi di lavoro e organizzazione ambientale
Le condizioni del capannone hanno contribuito in modo determinante all’incidente:
- Presenza disordinata di travi: L’accatastamento caotico dei materiali ha reso necessarie operazioni preliminari rischiose, come il sollevamento di travi sovrapposte.
- Spazi angusti e non delimitati: L’assenza di una chiara suddivisione delle aree operative e di stoccaggio ha aumentato le interferenze tra diverse attività, obbligando i lavoratori a operare in condizioni di promiscuità e rischio.
- Mancanza di pianificazione degli spazi: Né il DUVRI della committente né il DVR dell’appaltatrice contenevano indicazioni per la razionale disposizione delle aree di lavoro, deposito e manovra dei mezzi.
3.5) Interferenze rilevanti e mancanza di coordinamento
Il contesto del capannone è emblematico di interferenze rilevanti in senso funzionale, poiché la contemporanea presenza di imprese diverse nello stesso spazio ha generato rischi derivanti dalla compresenza di lavorazioni diverse. La mancata cooperazione e coordinazione tra committente e appaltatrice ha impedito l’attuazione di misure condivise per gestire il rischio interferenziale, come richiesto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
3.6) Disciplina delle attività di movimentazione carichi
Le attività di movimentazione e stoccaggio dei carichi erano lasciate alla prassi operativa e alle esigenze dettate dai tempi delle commesse. Questa impostazione ha prodotto una gestione improvvisata delle operazioni, senza regole chiare o procedure codificate che definissero:
- Modalità di trasporto sicure.
- Suddivisione degli spazi operativi.
- Coordinamento tra il personale delle diverse imprese.
3.7) Rischio connesso all’organizzazione e alla conformazione ambientale
Il rischio che ha condotto all’infortunio è strettamente legato all’organizzazione dell’ambiente di lavoro:
- La disorganizzazione degli spazi operativi ha obbligato il lavoratore a gestire carichi in condizioni non sicure.
- L’assenza di percorsi dedicati per la movimentazione e lo stoccaggio ha creato situazioni di pericolo costante.
- La promiscuità tra aree operative e aree di transito ha aumentato il rischio di incidenti.
Le circostanze che hanno dunque originato l’infortunio hanno evidenziato una grave carenza di pianificazione e gestione dei rischi da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il committente non ha svolto un’adeguata valutazione del rischio interferenziale, mentre l’appaltatrice non ha adottato misure sufficienti per tutelare i propri lavoratori. In tale contesto, la responsabilità è attribuibile sia alla mancanza di coordinamento tra le imprese sia alla gestione improvvisata e non regolamentata delle operazioni lavorative.Responsabilità contestate
A.A. Spa (committente):
- Non ha adeguatamente predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), violando l’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
- Non ha garantito il coordinamento con l’appaltatrice per la sicurezza sul lavoro.
B.B. (appaltatrice_Modena Sas):
- Non ha valutato correttamente i rischi specifici per i propri lavoratori, violando l’art. 28 del D.Lgs. 81/08.
- Non ha adottato misure idonee per il trasporto e lo stoccaggio sicuro dei materiali.
Il ruolo di B.B. nella vicenda è strettamente legato alla sua posizione formale di socia accomandataria della Modena Sas, una società in accomandita semplice. Questo tipo di società è caratterizzato dalla presenza di due categorie di soci:
Soci accomandatari, che hanno responsabilità illimitata e gestiscono la società.
Soci accomandanti, la cui responsabilità è limitata al conferimento effettuato e che non possono occuparsi della gestione.
Come socia accomandataria, B.B. rivestiva formalmente il ruolo di datrice di lavoro del lavoratore infortunato (D.D.) e, di conseguenza, aveva obblighi legali di:
- Valutazione dei rischi: predisposizione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) adeguato, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08, che contemplasse i rischi specifici delle attività di carpenteria pesante e le modalità di movimentazione dei carichi.
- Adozione di misure di prevenzione e protezione: implementazione di procedure sicure per la movimentazione e il trasporto delle travi.
- Coordinamento con il committente (A.A. Spa): collaborazione nella gestione dei rischi interferenziali, come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
Ruolo effettivo e limiti evidenziati
Nonostante il ruolo formale di B.B. come socia accomandataria e datrice di lavoro, dalle risultanze processuali emerge che le sue funzioni si limitavano prevalentemente agli aspetti amministrativi della società. La gestione operativa e la direzione delle attività lavorative erano invece attribuite di fatto al marito, C.C., socio accomandante. Questa configurazione ha portato a una sovrapposizione delle responsabilità tra i due soci.
Implicazioni giuridiche
Il ruolo di B.B. è stato ritenuto fondamentale nella vicenda per due motivi principali:
- Inadeguatezza del DVR della Modena Sas: Non risultavano valutati i rischi legati alla movimentazione dei carichi e alla sicurezza delle postazioni di lavoro. Questo ha esposto il lavoratore a pericoli che potevano essere evitati con una gestione più accurata.
- Obblighi non derogabili del datore di lavoro: Nonostante il coinvolgimento operativo di C.C., la posizione formale di garante della sicurezza dei lavoratori spettava comunque a B.B., in qualità di socia accomandataria. Il principio di effettività (art. 299 D.Lgs. 81/08) non esonera il datore di lavoro formale dagli obblighi di legge.
C.C. (socio accomandante di B.B. e referente):
Ha esercitato un ruolo decisionale di fatto, senza garantire le necessarie misure di prevenzione per la sicurezza.
La giurisprudenza ha accertato che C.C., pur essendo formalmente un socio accomandante, si comportava come un amministratore di fatto della Modena Sas. Egli:
Gestiva le commesse e l’organizzazione delle attività lavorative:
- Supervisione quotidiana in officina.
- Interfaccia diretta con il capo officina e i lavoratori.
Decideva sulle modalità operative e sull’organizzazione del lavoro:
- Coordinava l’approvvigionamento dei materiali e l’assegnazione delle mansioni.
- Prendeva decisioni relative al personale, inclusa l’integrazione di nuovi operai.
Interveniva nella definizione delle procedure di lavoro: Sebbene spettasse formalmente a B.B. come socia accomandataria e datrice di lavoro, C.C. gestiva di fatto le modalità operative, comprese quelle legate alla sicurezza.
Implicazioni giuridiche: principio di effettività
Il principio di effettività, sancito dall’art. 299 del D.Lgs. 81/08, stabilisce che la posizione di garante non è legata esclusivamente alla qualifica formale, ma si fonda sull’effettivo esercizio di poteri organizzativi e direttivi. Nel caso di C.C., il suo coinvolgimento operativo e la gestione concreta delle attività lavorative lo hanno configurato come datore di lavoro di fatto, con conseguenti obblighi di:
- Valutazione dei rischi: Predisporre un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che contemplasse le specificità delle lavorazioni svolte.
- Adozione di misure preventive: Garantire procedure di sicurezza adeguate e spazi operativi idonei.
- Coordinamento con la committente: Collaborare con A.A. Spa nella gestione dei rischi interferenziali.
Violazioni riscontrate
1. Omessa adozione di misure di sicurezza:
- Mancata definizione delle aree operative e di stoccaggio.
- Assenza di procedure idonee per la movimentazione delle travi, lasciata alla prassi e alle necessità del momento.
2. Ruolo operativo e decisionale incompatibile con il socio accomandante:
- C.C. ha violato i limiti legali del socio accomandante, assumendo un controllo che lo espone a una responsabilità diretta per gli eventi lesivi.
3. Mancato coordinamento e gestione del rischio interferenziale:
- Non ha collaborato con la committente per neutralizzare i rischi derivanti dalla coesistenza delle due imprese nello stesso ambiente.
Giudizio di primo grado
Il Tribunale ha ritenuto colpevoli gli imputati per:
- Inosservanza degli obblighi di prevenzione.
- Omessa organizzazione delle aree di lavoro, che ha generato il rischio interferenziale.
- Disattenzione nei rispettivi DVR e DUVRI.
Motivazione: La responsabilità degli imputati deriva dalla loro posizione di garanzia. I giudici hanno evidenziato che le irregolarità nei luoghi di lavoro erano state documentate attraverso rilievi fotografici e testimonianze.Giudizio di secondo grado (Corte d’Appello)
La Corte d’Appello di Genova ha confermato le condanne, sottolineando:
- A.A.: Ha violato l’obbligo di predisporre spazi sicuri e di coordinarsi con l’appaltatrice. Il rischio interferenziale non era stato adeguatamente neutralizzato.
- B.B.: Ha omesso di garantire la sicurezza nelle operazioni di stoccaggio e movimentazione, esponendo i lavoratori al rischio di incidenti.
- C.C.: Ha assunto un ruolo operativo nella gestione delle commesse, configurando una posizione di fatto di datore di lavoro (art. 299 D.Lgs. 81/08).
Motivi del ricorso in Cassazione
A.A.: Ha contestato:
- La qualificazione del rischio come interferenziale e non specifico.
- La presunta inadeguatezza del DUVRI.
B.B. e C.C.: Hanno lamentato:
- L’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
- La mancata considerazione della responsabilità del preposto alla sicurezza.
Giudizio di terzo grado (Corte di Cassazione)
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, ma ha esaminato la fondatezza delle statuizioni civili.
Valutazioni della Corte:
- Rischio interferenziale: La presenza contemporanea di più imprese nello stesso luogo di lavoro richiede un’adeguata cooperazione e coordinamento, obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
- Principio di effettività: C.C., pur non essendo formalmente datore di lavoro, ha esercitato poteri decisionali, assumendo una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/08.
- Comportamento del lavoratore: La condotta di D.D., sebbene imprudente, non è stata considerata "abnorme", poiché rientrava nel ciclo produttivo (Sez. 4, n. 7955/2014, Rovaldi).
Decisione: Confermata la responsabilità civile degli imputati e il risarcimento alla parte civile, nonostante la prescrizione del reato.Precedenti giurisprudenziali e principi richiamati
Obblighi del committente nei rischi interferenziali:
- Sent. Cass. Sez. 4, n. 1777/2019: Il committente è responsabile per i rischi derivanti dalla compresenza di più imprese.
Principio di effettività:
- Sent. Cass. Sez. 4, n. 31863/2019: I poteri di fatto determinano la posizione di garanzia.
Comportamento abnorme del lavoratore:
- Sent. Cass. Sez. 4, n. 15174/2017: Un’azione imprudente non interrompe il nesso causale se non eccentrica rispetto alle mansioni.
La sentenza evidenzia l’importanza della cooperazione tra committenti e appaltatori nella gestione dei rischi lavorativi e ribadisce che la posizione di garanzia deriva dalla concreta capacità di controllo, indipendentemente dai ruoli formali. Il principio di effettività, combinato con l’obbligo di prevenzione, resta centrale nella tutela dei lavoratori in contesti complessi.