La sentenza in esame presenta caratteri di particolare interesse perché non richiama solo il classico ruolo di garanzia dei Preposti nei consueti termini di vigilanza e controllo ma ribadisce che gli stessi devono farsi parte attiva nella segnalazione di situazioni di pericolo o di prassi operative scorrette per l’incolumità dei lavoratori, nonchè per l’esercizio concreto di poteri specifici di formazione nei confronti degli stessi, da attuarsi fornendo adeguate istruzioni e spiegazioni sulle macchine utilizzate e sulle relative procedure da seguire. Cardine fondante di tale pronuncia, oltre al richiamo dell’art. 19 comma 1 lett f), è l’art. 37 comma 1 lett b) secondo cui il Datore di Lavoro assicura formazione sufficiente e adeguata anche con riferimento ai “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
Nel caso di specie la Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza di condanna di I grado nei confronti di un Responsabile di Produzione e di un Capo turno responsabili per i reati di cui all’art. 590 CP (lesioni personali colpose) e art. 110 (concorso di colpa) per violazione degli art. 19 comma 1 lett f) del D.Lgs. 81/08 (mancata segnalazione tempestiva di deficienze di mezzi e attrezzature e di condizioni di pericolo verificatisi durante il lavoro) e art. 37 comma 1 lett b (per formazione insufficiente e inadeguata riferita ai rischi di mansione e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione) perché colpevoli di un infortunio occorso ad un lavoratore assegnato alla pulizia di una macchina a rulli.
Premessa di rilievo è che nel corso del dibattimento in I grado di giudizio era stata appurata l’attribuzione ai Preposti di poteri specifici di formazione dei lavoratori, con relative deleghe di funzione. Nella vicenda portata in giudizio il lavoratore veniva incaricato di effettuare la manutenzione di una macchina a lui non nota, senza informarlo e formarlo sui contenuti di una specifica procedura esistente che prevedeva l’obbligatorietà del fermo macchina durante tali operazioni. L’intervento effettuato dal dipendente secondo una scorretta prassi operativa a macchina attiva determinava lo schiacciamento del piede con frattura scomposta e malattia refertata in 129 giorni.
Avverso la sentenza di Appello i ricorrenti propongono ricorso in Cassazione contestando la violazione degli art. 40 (nesso di causalità tra azione od omissione ed evento di danno), 41 (concorso di cause) e 43 del Codice Penale (elemento psicologico del reato). Il giudice di legittimità rigetta il ricorso confermando la condanna per i reati ascritti dai giudici di merito ai due imputati.
Durante il dibattimento di fronte ai precedenti giudici di merito era infatti emerso che il lavoratore era stato assegnato proprio il giorno dell’infortunio alla specifica macchina senza adeguata preventiva formazione o istruzione sulla corretta procedura da adottare. I giudici in questo caso si sono espressi sull’irrilevanza dell’errore da parte del lavoratore non formato e rimasto vittima dell’infortunio.
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