La Corte di Cassazione ha accolto in parte i ricorsi:
Ha annullato con rinvio per un nuovo esame nei confronti di C.C., A.A., D.D., B.B., E.E. e F.F. (dirigenti regionali), in relazione alla mancata elaborazione della CLPV, nonché di I.I. (ex Sindaco), O.O. (dirigente della Prefettura), M.M. (Prefetto), e di P.P., Q.Q., R.R. (funzionari della Prefettura), con riferimento a vari capi d’imputazione tra cui l’omessa gestione dell’emergenza e il depistaggio. L’annullamento con rinvio impone alla Corte territoriale un nuovo esame delle responsabilità, tenendo conto delle posizioni di garanzia indirette fondate su doveri di impulso e coordinamento, come da consolidata giurisprudenza (es. Cass. Pen., Sez. IV, n. 1210/2003).
Ha annullato senza rinvio, per intervenuta prescrizione o per riqualificazione del fatto, le condanne di U.U. (tecnico incaricato dal gestore dell’hotel) in relazione ai capi 8 e 9, relativi a reati di falso ideologico, e di N.N. (capo di gabinetto della Prefettura) con riguardo all’aggravante del nesso teleologico contestata al capo 15 (falso ideologico in atto pubblico). Con riferimento a U.U., la Corte ha rilevato l’intervenuta prescrizione dei reati oggetto di condanna, a seguito del decorso del termine massimo di prescrizione previsto per le falsità documentali. Quanto a N.N., la Suprema Corte ha ritenuto non sussistente il dolo specifico richiesto per configurare l’aggravante in questione, escludendo così il presupposto soggettivo per l’affermazione di responsabilità su quel capo. In entrambi i casi, la Corte ha escluso la necessità di un nuovo giudizio di merito, ritenendo i motivi ostativi al prosieguo dell’azione penale insuscettibili di ulteriore accertamento.
Ha infine rigettato i ricorsi proposti da altri imputati, tra cui S.S. e T.T. (dirigenti della Provincia di Pescara), e M.M. (Prefetto), confermando le condanne già emesse in secondo grado laddove sorrette da motivazioni ritenute adeguate e immuni da vizi logico-giuridici. In tali casi, la Corte ha ritenuto correttamente individuate e dimostrate, anche sotto il profilo del nesso causale, le condotte omissive rilevanti ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., nonché il mancato adempimento agli obblighi di attivazione tempestiva di misure di prevenzione e gestione dell’emergenza. Ciò ha determinato la stabilizzazione degli accertamenti di colpevolezza già operati dalla Corte territoriale, con specifico riferimento ai reati di omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose aggravate, in quanto connessi all’omessa predisposizione o attuazione di cautele doverose nella fase di prevenzione e soccorso successiva al distacco della valanga.