Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, n. 9906 del 11 marzo 2025: La vicenda di Rigopiano

03/06/2025

Soggetti coinvolti, questioni trattate e capi di imputazione

La sentenza in oggetto si inserisce nell’ambito del procedimento penale relativo al tragico evento occorso il 18 gennaio 2017 presso l’Hotel Rigopiano di Farindola (PE), travolto da una valanga che causò 29 vittime e numerosi feriti. Gli imputati appartenevano a diverse articolazioni della pubblica amministrazione e del settore privato, con ruoli di responsabilità nella gestione del rischio valanghe, della pianificazione territoriale, della protezione civile e della sicurezza del lavoro. Le imputazioni hanno riguardato numerosi reati, tra cui: omicidio e lesioni colpose plurimi (artt. 589 e 590 c.p.), disastro colposo (art. 449 c.p.), abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), falsità ideologica (artt. 479 e 480 c.p.), omissione colposa di cautele antinfortunistiche (art. 437 c.p.), nonché il reato di depistaggio (art. 375 c.p.) e la responsabilità amministrativa della società di gestione dell’hotel (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001).

Esposizione dei fatti

In un contesto di persistenti condizioni meteorologiche avverse, aggravate da eventi sismici, una valanga si distaccò dal versante montuoso del Gran Sasso, investendo la struttura alberghiera Rigopiano. La strada provinciale che costituiva l’unica via di accesso era già da giorni impraticabile. Malgrado ciò, nessuna misura di evacuazione era stata predisposta. La gestione dell’emergenza apparve tardiva e disorganica. Le indagini hanno messo in luce gravi lacune nei sistemi di prevenzione, pianificazione e gestione del rischio.

Responsabilità contestate nel dettaglio

  1. Ai dirigenti della Regione Abruzzo è stata contestata l’omessa pianificazione del rischio valanghe mediante la mancata predisposizione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (CLPV), in violazione della L.R. Abruzzo n. 47/1992, art. 11.
  2. Ai sindaci e tecnici comunali è stata addebitata la mancata valutazione del rischio nel rilascio dei titoli abilitativi, nonché l’inerzia nel disporre l’ordinanza di sgombero.
  3. Al gestore dell’albergo e al RSPP è stato imputato l’omesso inserimento nel DVR del rischio da isolamento per eventi atmosferici, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008.
  4. Al Prefetto e ai funzionari della Prefettura è stato contestato il ritardo nell’attivazione del CCS (Centro di Coordinamento Soccorsi) e della SOP (Sala Operativa di Protezione Civile), nonché false comunicazioni e l’omissione della segnalazione di richiesta di aiuto.
  5. È stata altresì contestata la responsabilità amministrativa dell’ente proprietario della struttura (D.Lgs. 231/2001).

Giudizio di primo grado

Il GUP presso il Tribunale di Pescara, con sentenza del 23 febbraio 2023 resa in sede di giudizio abbreviato, ha pronunciato condanne selettive:
 
  • Condanna per I.I. (ex Sindaco di Farindola) per omessa ordinanza di sgombero (capo 4).
  • Condanna per S.S. e T.T. (dirigenti della Provincia di Pescara) per omesse misure di sgombero neve e chiusura strade (capo 13).
  • Condanna per K.K. (gestore dell’hotel) e U.U. (tecnico incaricato) per falsità ideologica (capi 8 e 9), in quanto ritenuti responsabili della redazione e sottoscrizione di atti ufficiali contenenti informazioni non rispondenti al vero, finalizzati a legittimare l’uso della struttura alberghiera in violazione delle norme tecniche di prevenzione del rischio valanghe. In particolare, è emerso che K.K., nella qualità di gestore e rappresentante dell’ente proprietario, e U.U., quale tecnico progettista e direttore dei lavori, avevano attestato falsamente la conformità dell’edificio alle prescrizioni di sicurezza e all’idoneità urbanistica, omettendo di rappresentare la concreta esposizione dell’immobile al rischio di distacchi valanghe e la mancata adozione di opere di mitigazione. La falsità ideologica è stata integrata ai sensi dell’art. 479 c.p., in quanto gli atti falsamente redatti sono stati utilizzati nell’ambito di procedimenti amministrativi aventi rilevanza pubblica, incidendo in modo determinante sulle valutazioni delle autorità competenti.
  • Assoluzione per tutti gli altri capi e imputati per insussistenza del fatto o per non averlo commesso.

Giudizio di secondo grado

La Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato alcune condanne e riformato in parte la sentenza:

Condanna di J.J. (responsabile dell’ufficio tecnico comunale di Farindola) per omicidio colposo plurimo, fondata sulla violazione della posizione di garanzia gravante su di lui in quanto tecnico apicale con responsabilità in materia edilizia, urbanistica e di protezione civile locale. Secondo quanto accertato dalla Corte d’Appello, J.J. aveva omesso di attivare i procedimenti volti a impedire la permanenza dell’attività ricettiva in un’area notoriamente esposta a rischio valanghivo, nonostante la disponibilità di documentazione tecnica – tra cui la carta storica valanghe del 2007 e la relazione geologica predisposta per la realizzazione della struttura – che evidenziava la pericolosità del sito. Inoltre, J.J. non aveva promosso alcuna iniziativa per richiedere la redazione o l’aggiornamento della CLPV, né per sollecitare interventi di messa in sicurezza o l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti. Tale inerzia operativa è stata ritenuta causalmente rilevante ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., in quanto ha concorso in modo determinante al mantenimento di condizioni di rischio gravissimo che hanno reso possibile il verificarsi dell’evento letale. La condotta omissiva è stata connotata da colpa grave, derivante dalla violazione di regole cautelari tecniche e giuridiche esigibili secondo lo standard del pubblico ufficiale dotato delle specifiche competenze.
 
Condanna del Prefetto M.M. per rifiuto di atti d’ufficio e falso ideologico (capi 14 e 15), fondata su una duplice condotta omissiva e commissiva rilevante sul piano penale. In particolare, quanto al reato di cui all’art. 328, comma 1, c.p. (rifiuto di atti d’ufficio), la Corte d’Appello ha accertato che M.M., pur essendo destinatario delle comunicazioni di allerta relative alle eccezionali condizioni meteorologiche e sismiche in atto e pur consapevole del grave isolamento in cui versava la zona di Rigopiano, ometteva di attivare tempestivamente la Sala Operativa Provinciale (SOP) e il Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS), strumenti previsti dal piano provinciale di emergenza per far fronte a scenari calamitosi. Tale omissione è stata ritenuta priva di giustificazione e posta in violazione di un obbligo giuridico inderogabile. Quanto al capo 15, relativo all’art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico), è stata contestata al Prefetto la sottoscrizione e trasmissione di una relazione informativa diretta al Ministero dell’Interno che ometteva intenzionalmente ogni riferimento alla chiamata di emergenza pervenuta alle ore 11:38 del 18 gennaio 2017, nella quale si segnalava la situazione critica dell’hotel. Secondo la Corte territoriale, tale omissione rappresentava un mendacio per omissione, penalmente rilevante, volto a eludere eventuali responsabilità nella gestione dell’emergenza. L’intenzionalità della condotta è stata desunta dal contenuto selettivo della comunicazione e dalla conoscenza documentata della reale successione degli eventi.
 
Condanna di N.N. (capo di gabinetto della Prefettura) per falso ideologico (capo 15), connessa alla predisposizione e trasmissione, unitamente al Prefetto, di una relazione ufficiale indirizzata al Ministero dell’Interno che, intenzionalmente, ometteva ogni riferimento alla telefonata pervenuta in Prefettura alle ore 11:38 del 18 gennaio 2017. In detta comunicazione, un dipendente dell’hotel segnalava la grave situazione di isolamento e pericolo in cui versavano gli ospiti della struttura. La Corte d’Appello ha ritenuto che N.N., nella sua funzione di supporto e coordinamento alle attività del Prefetto, fosse perfettamente consapevole dell’avvenuto ricevimento della segnalazione e, nondimeno, avesse condiviso la scelta di non menzionare tale fatto nella documentazione ufficiale. Tale condotta è stata ritenuta idonea a integrare il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, ai sensi dell’art. 479 c.p., in quanto finalizzata ad alterare la rappresentazione degli eventi trasmessa alle autorità centrali e a minimizzare le responsabilità in ordine alla mancata attivazione tempestiva dei presidi di protezione civile. L’elemento soggettivo del dolo generico è stato ravvisato nella consapevolezza del contenuto omissivo dell’atto e nella volontà di incidere sull’iter informativo istituzionale.
 
Conferma delle assoluzioni per i dirigenti regionali.

Motivi del ricorso in Cassazione

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza lamentando:
 
  • erronea esclusione della posizione di garanzia in capo ai dirigenti regionali in relazione alla CLPV;
  • sottovalutazione del rischio da parte dei sindaci, nonostante segnali predittivi presenti da anni;
  • erronea valutazione dell’esclusione di responsabilità del gestore e del RSPP in relazione al rischio da isolamento;
  • insufficienza della motivazione per l’assoluzione del Prefetto e dei funzionari rispetto al mancato coordinamento e alla prevedibilità dell’evento;
  • errata interpretazione dell’art. 375 c.p. sul depistaggio (tacere = mendacio).

Giudizio di terzo grado

La Corte di Cassazione ha accolto in parte i ricorsi:

Ha annullato con rinvio per un nuovo esame nei confronti di C.C., A.A., D.D., B.B., E.E. e F.F. (dirigenti regionali), in relazione alla mancata elaborazione della CLPV, nonché di I.I. (ex Sindaco), O.O. (dirigente della Prefettura), M.M. (Prefetto), e di P.P., Q.Q., R.R. (funzionari della Prefettura), con riferimento a vari capi d’imputazione tra cui l’omessa gestione dell’emergenza e il depistaggio. L’annullamento con rinvio impone alla Corte territoriale un nuovo esame delle responsabilità, tenendo conto delle posizioni di garanzia indirette fondate su doveri di impulso e coordinamento, come da consolidata giurisprudenza (es. Cass. Pen., Sez. IV, n. 1210/2003).

Ha annullato senza rinvio, per intervenuta prescrizione o per riqualificazione del fatto, le condanne di U.U. (tecnico incaricato dal gestore dell’hotel) in relazione ai capi 8 e 9, relativi a reati di falso ideologico, e di N.N. (capo di gabinetto della Prefettura) con riguardo all’aggravante del nesso teleologico contestata al capo 15 (falso ideologico in atto pubblico). Con riferimento a U.U., la Corte ha rilevato l’intervenuta prescrizione dei reati oggetto di condanna, a seguito del decorso del termine massimo di prescrizione previsto per le falsità documentali. Quanto a N.N., la Suprema Corte ha ritenuto non sussistente il dolo specifico richiesto per configurare l’aggravante in questione, escludendo così il presupposto soggettivo per l’affermazione di responsabilità su quel capo. In entrambi i casi, la Corte ha escluso la necessità di un nuovo giudizio di merito, ritenendo i motivi ostativi al prosieguo dell’azione penale insuscettibili di ulteriore accertamento.

Ha infine rigettato i ricorsi proposti da altri imputati, tra cui S.S. e T.T. (dirigenti della Provincia di Pescara), e M.M. (Prefetto), confermando le condanne già emesse in secondo grado laddove sorrette da motivazioni ritenute adeguate e immuni da vizi logico-giuridici. In tali casi, la Corte ha ritenuto correttamente individuate e dimostrate, anche sotto il profilo del nesso causale, le condotte omissive rilevanti ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., nonché il mancato adempimento agli obblighi di attivazione tempestiva di misure di prevenzione e gestione dell’emergenza. Ciò ha determinato la stabilizzazione degli accertamenti di colpevolezza già operati dalla Corte territoriale, con specifico riferimento ai reati di omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose aggravate, in quanto connessi all’omessa predisposizione o attuazione di cautele doverose nella fase di prevenzione e soccorso successiva al distacco della valanga.

Precedenti giurisprudenziali e principi richiamati

  1. La posizione di garanzia può derivare da funzioni di impulso e sollecitazione, anche in mancanza di poteri impeditivi diretti (Cass. Pen., Sez. IV, n. 1210/2003).
  2. L’art. 40 cpv. c.p. configura la responsabilità omissiva in presenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento.
  3. L’art. 41 c.p. consente il concorso causale anche in presenza di più fattori omissivi.
  4. La giurisprudenza Espenhahn (Cass. SS.UU., n. 38343/2014) impone al datore di lavoro di considerare anche i rischi esogeni se interferenti con la sicurezza dei lavoratori.
  5. L’art. 375 c.p. punisce anche la semplice omissione informativa, non solo il falso attivo.
  6. L’art. 25-septies D.Lgs. 231/01 imputa all’ente la responsabilità per lesioni o omicidi colposi correlati a violazioni delle norme prevenzionistiche.

Conclusioni

La sentenza n. 9906/2025 della Corte di Cassazione si configura come un importante arresto giurisprudenziale in materia di responsabilità penale nell’ambito delle organizzazioni complesse, delineando con rigore il perimetro della posizione di garanzia nei confronti dei soggetti titolari di funzioni apicali o di impulso all’interno della pubblica amministrazione. La pronuncia ribadisce che l’obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., non presuppone necessariamente poteri impeditivi diretti, essendo sufficiente l’esistenza di doveri funzionali e poteri di stimolo, controllo o coordinamento. Viene inoltre confermata la necessità di integrare, nella valutazione del nesso eziologico, anche le condotte omissive caratterizzate da colpa per negligenza, imprudenza o imperizia, specialmente in contesti connotati da rischio ambientale elevato e strutturale. La sentenza rafforza, infine, l’orientamento secondo cui gli obblighi prevenzionistici di natura tecnica e organizzativa devono estendersi alla previsione di eventi naturali eccezionali, ove noti o ragionevolmente prevedibili, secondo un criterio di esigibilità modulato sulla base delle competenze istituzionali e delle conoscenze scientifiche disponibili.
Area Legale
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